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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25638/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 5 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto a seguito della c.d. [OSCURATO:PERSONA] l'abrogazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen. ha reso il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. procedibile a querela di parte (art. 2, comma 1, lett. o) D.Igs. 150/2022); Rilevato che nel caso di specie la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 8 settembre 2022 ha depositato atto di remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, senza alcun accordo derogatorio rispetto alle previsioni normative in ordine alle spese; Osservato che i restanti motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del reato contestato e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, non risultando evidente la presenza di cause di proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 5 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto a seguito della c.d. [OSCURATO:PERSONA] l'abrogazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen. ha reso il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. procedibile a querela di parte (art. 2, comma 1, lett. o) D.Igs. 150/2022); Rilevato che nel caso di specie la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 8 settembre 2022 ha depositato atto di remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, senza alcun accordo derogatorio rispetto alle previsioni normative in ordine alle spese; Osservato che i restanti motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del reato contestato e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, non risultando evidente la presenza di cause di proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris