CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Kaal.OLL;70 A sul ricorso 12238-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in ?ersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3700/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12238 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 12238/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento per classamento in categoria D/4 e maggiore rendita catastale di complesso immobiliare sito in Roma, oggetto di DOCFA, ha accolto in parte l'appello della società contribuente. La CTR, preso atto della pacifica attribuzione all'immobile della cat. D/4, in relazione alla contestata maggiore rendita attribuita dall'Ufficio in considerazione dell'attività svolta dal Centro di riabi itazione motoria senza alcun tipo di convenzione con enti pubblici, ha ritenuto, sulla base della relazione allegata al ricorso, che trattasi invece di servizio socio sanitario pubblico convenzionato con la regione Lazio a bassa redditività i cui proventi corrisposti alla [OSCURATO:SOCIETA] sono stabiliti da tariffe regionali che risultano inferiori del 35/40% rispetto ad una attività provata con canone di locazione a libero mercato per cui, anche in considerazione dell'andamento negativo del mercato dal 1992 al 2015 e della effettiva minore superficie secondo le planimetrie depositate in catasto, ha ridotto il valore su cui calcolare la rendita catastale in C. 5.597.340,00 (rispetto a C. 7.465.996,00, come calcolato dall'Ufficio), con una determinazione catastale della rendita di C. 83.960,00. [OSCURATO:SOCIETA] si costituisce con controricorso. L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione art. 14 DPR n. 1142/1949, norma riferita al periodo 1988-89, per cui per la determinazione del valore di mercato possono essere presi in considerazione solo elementi svalutativi anteriori, non rilevando l'esistenza di elementi svalutativi successivi al periodo di riferimento. Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.; P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione tributaria. Roma, 13 dicembre 2022