CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze in fatto che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego di entrambe risulta essere priva di vizi logici e giuridici (si veda pag. 5) e conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]