CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il provvedimento della Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell' esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 9 maggio 2019, confermata sul punto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile il giorno 9 novembre 2021). 1.1. Con la predetta richiesta il condannato aveva lamentato l'errore di calcolo, operato nel giudizio di merito, per la diminuzione per il rito abbreviato ed aveva quindi chiesto la rideterminazione della pena. 1.2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda osservando che sulla questione si era ormai formato il giudicato e che, quindi, non era più possibile rideterminare la pena come , invece, richiesto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. ed evidenzia che la Corte territoriale non ha tenuto conto che, nella fattispecie, trattandosi di pena illegale in quanto determinata con riduzione per il rito abbreviato in misura inferiore al terzo, non opera la preclusione rappresentata dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, deve ricordarsi che l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti4I procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta. 2.1.Tuttavia il suddetto principio non può valere allorquando il giudice dell'esecuzione è chiamato a porre rimedio, come nel caso in esame, ad un palese errore materiale di calcolo nella determinazione della pena che ha comportato la sostanziale illegalità, sia pure solo in punto di quantum come conseguenza di macroscopico errore di calcolo, della pena inflitta: invero, la pena indicata quale risultato della diminuzione di un terzo, risulta all'evidenza illegale nel quantum essendo stata applicata all'odierno ricorrente una diminuzione di pena inferiore a quella prevista per legge. 2.2. Deve, pertanto, operarsi una distinzione, in punto di deducibilità in sede di esecuzione di una pena che si assume illegale, tra la pena risultata illegale (nella specie e/o nella quantità) senza alcuna giustificazione rinvenibile nella sentenza (frutto, cioè, di mero ed esclusivo errore macroscopico), e quella cui si pervenga in esito ad un (per quanto discutibile o addirittura erroneo) apparato argomentativo; con la conseguenza che solo la prima ipotesi - chiaramente corrispondente al caso in esame - deve ritenersi riconducibile ad un errore che il sistema processuale non può consentire, dunque emendabile anche in executivis. 3. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'impugnato provvedimento deve essere quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso nel contraddittorio delle parti. P. Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso nel contraddittorio delle