CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 39378/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 2513-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1858/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che il convenuto, titolare del diritto di proprietà su alloggio confinante con il loro in edificio sito a Procida, aveva abusivamente occupato un vano pertinente invece al loro alloggio, regolarmente acquistato con rogito del 1997. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva d'esser nel possesso del vano conteso da lungo tempo come accertato in sede di procedimento possessorio azionato in precedenza dagli attori. [OSCURATO:PERSONA] partenopeo ebbe ad accogliere la domanda di rivendica mossa dai consorti Esposito-Lubrano e lo Scotto di [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] partenopeo rigettò l'impugnazione osservando come gli originari attori avevano provato il loro titolo di acquisto e, mediante l'indicazione dei titoli d'acquisto dei loro danti causa, avevano anche data la prova della concorrenza del tempus prescritto per l'acquisto mediante usucapione in capo ai loro danti causa. Avverso la sentenza resa dalla Corte napoletana [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. I consorti [OSCURATO:PERSONA]Esposito resistono con controricorso. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s'appalesa fondato e va accolto. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme portate negl'artt. 948 e 2697 cod. civ. poiché il Collegio partenopeo ha ritenuto rilevante, ai fini della necessaria rigorosa prova a sostegno della domanda di rivendica, non già il possesso per tutto il periodo richiesto ex art 1158 cod. civ. ad usucapire, come insegna costantemente il [OSCURATO:PERSONA], bensì la sola osservazione che la sequela degli acquisti derivativi provata con i titoli copriva periodo superiore al ventennio. Con la seconda ragione di doglianza lo Scotto di [OSCURATO:PERSONA] rileva nullità della sentenza impugnata per la violazione delle norme ex artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. poiché la Corte napoletana ebbe a ritenere provato che il dante causa a tiolo derivativo degli originaria attori aveva posseduto il bene per oltre vent'anni benché un tale fatto non allegato dagli attori e nemmeno altrimenti provato, bensì solo apoditticamente ritenuto dal Giudice. I due motivi di censura in quanto attingono la medesima questione da profili diversi cogliono la testa del chiodo e vanno accolti. Difatti è insegnamento costante di questo [OSCURATO:PERSONA] - Cass. sez.2 n° 21940/18, Cass. sez. 2 n° 25043/14 - che, ai fini della prova rigorosa richiesta a sostegno della domanda di rivendica, non basta l'allegazione del titolo d'acquisto di propri danti causa, succedutisi nell'arco del ventennio, bensì deve anche esser fornita la prova che questi possedettero effettivamente il bene, oggetto di domanda. [OSCURATO:PERSONA] partenopeo non ha rispettato detta regola iuris poiché ha assegnato dirimente rilevanza alla dimostrazione documentale, fornita dai resistenti, del titolo di loro acquisto dal loro dante causa immediato e del titolo di acquisto da parte di questo da soggetto che, a sua volta, aveva acquistato il bene a titolo derivativo nel 1951, senza anche la prova che effettivamente questi soggetti erano nel possesso del bene oggetto di causa, ossia il vano occupato dal ricorrente. Difatti nella sentenza impugnata vien dato atto che gli originari attori dettero prova, mediante atti d'acquisto a titolo derivativo, della copertura del ventennio utile all'usucapione, ma nulla viene detto circa la prova offerta dell'effettivo possesso da parte dei titolari del diritto in base ai titoli.Anzi in sentenza viene dato atto che la prova orale fu espletata al solo fine di dar prova dell'abusiva occupazione del vano da parte dell'impugnante e non anche per confermare il possesso in capo ai danti causa del vano rivendicato. Non supera la rilevata carenza l'osservazione da parte dei Giudici napoletani che l'odierno ricorrente non ebbe a contestare il tenore dei titoli d'acquisto versati in causa dai resistenti, posto che ciò che assume rilevanza ai fini della prova in rivendica è l'effettivo possesso del vano oggetto di domanda da parte del titolare del diritto in base al titolo, come visto dato non evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata. Concorre dunque la violazione delle norme richiamate dall'impugnante, poiché ai fini della rivendica la prova da offrire deve afferire il possesso del bene per oltre un ventennio o proprio o dei propri danti causa e, non già, la mera esistenza di titoli di acquisto derivativo che coprano periodo eccedente il ventennio. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questa lite di legittimità. Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consi