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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 37896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare alle pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata sulla necessità che, per impedire la revoca della pena sospesa ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., l'estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. del reato la cui commissione nel quinquennio determina la sussistenza delle condizioni per disporre la revoca, sia dichiarata prima della pronuncia ex art. 168 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare alle pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata sulla necessità che, per impedire la revoca della pena sospesa ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., l'estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. del reato la cui commissione nel quinquennio determina la sussistenza delle condizioni per disporre la revoca, sia dichiarata prima della pronuncia ex art. 168 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 37896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris