CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 74L71 A269 J) - n.q. dieredi di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 45H17 A269 T), deceduto in data17.07.2012 - elett.te dom.ti in Roma in [OSCURATO:PERSONA] di Fassa n. 54 presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65A06 G659 B) dal quale sonorappresentati e difesi giusta procura speciale in atti,- ricorrenti -controD'Assisi 134/a - 00035 [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del CommissarioLiquidatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; e-mail – PEC: [OSCURATO:EMAIL]), edNumero registro generale 16771/2025Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12331/2026Data pubblicazione 03/05/2026elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 1, come da procura in calce al controricorso,- controricorrente -avverso il decreto (n. cron. 7531/2025) depositato dal Tribunale di Tivoli indata 16.06.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Tivoli – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti della Soc. Coop. Finlega in L.C.A. – ha rigettato l’impugnazionecosì proposta.2. Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. – ritualmente depositato e notificato –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto infatti opposizione allostato passivo formato dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Coop.in l.c.a., nell’ambito del quale non era stato ammesso il loro credito (pari ad€ 43.000,00) di cui si erano dichiarati titolari.3. Avevano assunto gli opponenti che: - che il [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e padre dei sigg.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ) aveva sottoscritto, in vita, i seguentidocumenti e segnatamente: a) in data 24.12.2004 il contratto di adesione n.97 con versamento volontario della somma di € 3.000,00 (a mezzo assegnobancario Banca di Roma n. 06753170082-11); b) in data 20.6.2005 ilcontratto di adesione n. 126 con versamento dell’importo di € 5.000,00 (amezzo assegno bancario n. 0685864151-11); c) in data 27.1.2006 il contrattodi adesione n. 206 con versamento della somma di € 5.000,00 (a mezzoassegno circolare Banca di Roma n. 069456992-09); d) in data 6.7.2007 ilcontratto di adesione al programma immobiliare denominato “progetto 003-06-07-SA-MS” con il versamento dell’importo di € 20.000,00 (tramite bonificobancario). Avevano altresì dedotto che: - in data 30.11.2011, il proprio danteNumero registro generale 16771/2025Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12331/2026Data pubblicazione 03/05/2026causa aveva chiesto ed ottenuto di aderire il programma immobiliaredenominato “Subiaco – [OSCURATO:PERSONA] n. 13”, essendo stato autorizzato così iltrasferimento della somma complessiva di € 25.000,00; - in data 15.7.2012era deceduto ad [OSCURATO:PERSONA] lasciando eredi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - a seguito dell’avvenuto scioglimento daparte del MISE della [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti – n.q. di eredi diUmberto Tavani - avevano inoltrato via PEC al [OSCURATO:PERSONA] di ammissione al passivo con relativa documentazione; - con letteradel 20.12.2021 e notificata – via PEC – in data 31.12.2021 il CommissarioLiquidatore aveva comunicato loro “… che la sopra detta domanda diinsinuazione al passivo non è provata nei suoi elementi costitutivi e fattuali4. Con decreto del 16.06.2025 in epigrafe indicato, il Tribunale di Tivoli, nelrigettare la proposta opposizione, ha rilevato: (i) che il procedimento diopposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di oneredella prova (con la conseguenza che grava sull’opponente fornire la provadella fonte negoziale o legale del suo diritto di credito mentre graverà sullacuratela l’onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintividell’obbligazione); (ii) che il curatore deve considerarsi terzo rispetto alrapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria, conseguendonel’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessitàdella certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito; (iii)che sulla scorta del materiale probatorio versato in atti era da escludere chegli opponenti avessero fornito la prova del loro credito; (iv) che, invero,dall’esame della predetta documentazione non erano emersi i presuppostirichiesti ai fini dell’ammissione del credito sotto il profilo della data certa deicontratti di adesione su cui si fondava la domanda, cosicchè non era possibileaffermarne l’anteriorità e, dunque, l’opponibilità alla l.c.a.; (v) che non erastata prodotta copia del libro giornale della società Finlega vidimata dapubblico ufficiale a ciò autorizzato; (vi) che dalla documentazione bancarianon si evincevano elementi identificativi relativi alla corrispondenza tra latrattenuta effettuata dall’istituto di credito e l’effettivo accredito alla societàcooperativa; (vii) che le istanze istruttorie erano inammissibili in quanto laNumero registro generale 16771/2025Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12331/2026Data pubblicazione 03/05/2026prova testimoniale era stata dedotta in capitoli vertenti su circostanzeirrilevanti e valutative.4. Il decreto, pubblicato il 16.06.2025, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, cui FINLEGA Soc. Coop ha resistito con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione dilegge, dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed in riferimento alla morte del sottoscrittoredei contratti versati in atti ed alla copiosa documentazione prodotta”.1.1 Secondo i ricorrenti, il decreto del Tribunale di Tivoli doveva esserecassato e riformato in quanto la motivazione - illogica ed ingiusta - sarebbestata assunta in violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. laddove il primogiudice - escludendo con argomentazioni contraddittorie che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avessero dato prova del proprio credito - non aveva tenuto conto diquanto disposto dall’art. 2704 c.c. e segnatamente di quanto indicato, nellaprima parte del citato articolo, laddove è contenuta un’elencazione tassativadei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deveritenersi certa rispetto ai terzi; in particolare, laddove è testualmente scrittoche la data della scrittura privata deve dirsi certa e computabile riguardo aiterzi dal giorno della morte di colui o da uno di coloro che l’hanno sottoscritta(nel caso di specie il dante causa di essi ricorrenti era deceduto in data15.07.2012 giusto certificato di morte ritualmente depositato e, quindi,prima dello scioglimento d’ufficio della soc. Finlega e della nomina delCommissario Liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. avvenuti inepoca successiva, ossia con D.M. del 6.2.2019 n. 52/SAA/2019 del [OSCURATO:PERSONA]). Parimenti, il Tribunale non avrebbe tenuto contodella copiosa documentazione versata in atti dalla quale, per converso, eranoemersi i presupposti richiesti ai fini dell’ammissione del credito sia sotto ilprofilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fondava la domandaNumero registro generale 16771/2025Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12331/2026Data pubblicazione 03/05/2026(sottoscritti in epoca precedente alla messa in l.c.a. della soc. resistente) esia sotto il profilo dell’esistenza del credito.2. Le doglianze, variamente articolate, devono essere esaminatecongiuntamente e devono essere dichiarate inammissibili.2.1 Osserva il Collegio che se è pur vero – come denunciato dai ricorrenti –che, ai sensi dell’art. 2704 c.c., diviene certa e computabile rispetto ai terzila data certa del documento allegato dal momento della morte delsottoscrittore dello stesso (qui avvenuta incontestabilmente primadell’apertura della procedura concorsuale), tuttavia è altrettanto indiscutibileche vi è comunque una seconda ratio decidendi su cui poggia il provvedimentodi diniego di ammissione del credito che non è stata dai ricorrentiadeguatamente impugnata in termini di ammissibilità delle relative doglianze.Per quanto già ricordato in premessa, il Tribunale aveva infatti affermato che,oltre al profilo ostativo della mancanza di data certa dei contratti di adesioneagli strumenti finanziari sopra descritti, non sarebbe stata comunque fornitala prova dei pagamenti delle quote partecipative da parte dei sottoscrittori,perché dalla documentazione versata in atti non vi sarebbe corrispondenzadegli importi con quanto emergente dalla documentazione bancaria, acquisitaagli atti del giudizio.Più precisamente, il Tribunale ha rilevato, nella motivazione qui impugnata,che dalla documentazione bancaria non si evincevano elementi identificativirelativi alla corrispondenza tra la trattenuta effettuata dall’istituto di creditoe l’effettivo accredito alla società cooperativa.Si tratta quest’ultimo di un accertamento in fatto che avrebbe dovuto esserecensurato, in sede di giudizio di legittimità, attraverso la prospettazione delvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come perimetrato dallagiurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014) e non già, comefatto dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellaNumero registro generale 16771/2025Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12331/2026Data pubblicazione 03/05/2026fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1,Ordinanza n.24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dallagiurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione ofalsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente laricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamenteindividuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione oaffermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste,o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non lesi addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamenteindividuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambitoapplicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa cheè, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Ebbene, la mancata corretta censura, in termini di ammissibilità delle relativedoglianze, di questa seconda ratio decidendi rende inammissibile il ricorsointegralmente inteso, anche in presenza di una doglianza astrattamenteidonea ad accogliere il pur fondato rilievo di violazione dell’art. 2704 c.c..Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,Numero registro generale 16771/2025Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 12331/2026Data pubblicazione 03/05/2026per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026Il PresidenteCosmo Crolla