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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06918/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e falso contestati e al trattamento sanzionatorio risultano generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione che ha rilevato come non vi fossero motivi per dubitare di quanto affermato dal verbalizzante circa l'identificazione del ricorrente, più volte fermato con lo stesso mezzo, peraltro, formalmente intestato alla moglie; rilevato che riproduttivo di identica censura e manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui si deduce violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva in ragione della valorizzata aumentata capacità a delinquere, valutazione in fatto che, in quanto adeguata e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e falso contestati e al trattamento sanzionatorio risultano generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione che ha rilevato come non vi fossero motivi per dubitare di quanto affermato dal verbalizzante circa l'identificazione del ricorrente, più volte fermato con lo stesso mezzo, peraltro, formalmente intestato alla moglie; rilevato che riproduttivo di identica censura e manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui si deduce violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva in ragione della valorizzata aumentata capacità a delinquere, valutazione in fatto che, in quanto adeguata e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 06918/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris