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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24125/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1977 avverso la sentenza resa il 3 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 13 Aprile 2021 dal Tribunale di Como che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa, per essersi procurato l'ingiusto profitto di 2.490 C inducendo in errore l'impiegata amministrativa della scuola materna della [OSCURATO:PERSONA] VI, in ordine all'accredito del contributo regionale a favore della scuola stessa. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 336 e 337 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha ritenuto validamente proposta la querela sporta dalla segretaria della scuola e ratificata oralmente dal vicepresidente della Fondazione in sostituzione del presidente, che veniva tempestivamente informato ma era assente.

La querela veniva pertanto proposta da soggetto non munito del potere di rappresentanza dell'ente.

La corte d'appello ha ritenuto che il difetto di legittimazione potesse essere sanato dalla ratifica orale effettuata dal vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] VI, ma detta conclusione poggia sull'assunto che in assenza del presidente il vicepresidente possa compiere ogni atto e quindi anche quelli che esulano dal perseguimento del fine sociale e, tra questi, la ratifica della querela, proposta a sua volta da un soggetto per nulla legittimato.

Il potere di querela tuttavia è un atto di straordinaria amministrazione che non può, in difetto di delega, rientrare tra le prerogative del soggetto delegato a sostituire il rappresentante legale di una persona giuridica. 2.2 violazione degli articoli 640 cod.pen. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha reso una motivazione inadeguata in ordine al giudizio di colpevolezza in quanto il compendio probatorio non è idoneo a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato e in particolare la sua certa identificazione.

L'unico elemento utilizzato per risalire all'imputato è costituito dalla carta postepay di cui egli risulta essere titolare, ma l'interesse alla commissione di reato costituisce un indizio di colpevolezza e non la prova.

Neppure può costituire prova l'inesistenza di denunzia per lo smarrimento della carta su cui sono state accreditate le somme. [OSCURATO:PERSONA] 1.111 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1La Corte di Appello, a pagina tre, della sentenza ha preso atto che l'impiegata amministrativa vittima del raggiro posto in essere dall'imputato non era legittimata a sporgere la querela e ha osservato che in sede di denuncia era però presente anche il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] VI , titolare della scuola materna in questione, che ratificava oralmente quanto esposto dalla querelante.

Il vicepresidente, escusso in udienza , ha riferito che in mancanza del presidente gli erano conferiti gli stessi poteri di rappresentanza legale.

Giova ricordare che è valida la querela presentata da soggetto non legittimato in presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto "ex tunc", della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35)23 del 09/10/2020 Ud. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 280303 - 01) Per individuare il soggetto legittimato a sporgere e quindi a rat ficare la querela, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza risalente, in tema di esercizio del diritto di querela da parte di persona giuridica (art. 337 terzo comma cod. proc. pen.) secondo cui la legittimazione spetterebbe solo - salvo la diversa disposizione di legge o dello statuto - al Consiglio di amministrazione e non al Presidente, il quale ha solo il potere di dichiarare, ma non di formare la volontà sociale.

Tale orientamento sottolineava che nell'ambito della distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, solo questi ultimi riservati al Consiglio di amministrazione, un atto come la querela, estraneo alla gestione commerciale, ma di rilevante importanza per le conseguenze che ne possono derivare, non poteva non essere considerato atto di straordinaria amministrazione. (Sez. 5, Sentenza n. 4316 del 15/10/1996 Cc. (dep. 17/12/1996 ) Rv. 206382 - 01) Tuttavia, più recentemente è stato precisato che ol legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela, senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite,/(Sez. 2 - , Sentenza n. 45402 del 25/09/2019 Ud. (dep. 07/11/2019 ) Rv. 277767 - 01) In senso analogo va richiamata anche una pronunzia di questa Corte in sede civile che novt in materia di associazionitriconosciute, ha precisato che allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'inetressato vincere tale presunzione, essendo esso a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario(Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014 (Rv. 631243 - 01) Questa sezione inoltre ha avuto modo di precisare che ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presume -si fino a contraria dimostrazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 23534 del 18/04/2019 Ud. (dep. 29/05/2019 ) Rv. 276663 - 01) Nel rispetto di questi principi, la Corte di merito ha osservato che in forza di quanto dichiarato in dibattimento dal teste Sorbello questi, nell'assenza del presidente della [OSCURATO:PERSONA] VI, aveva il potere di legale rappresentante; ha inoltre valorizzato una recente pronunzia di questa sezione secondo cui il legale rappresentante è legittimato anche in mancanza di uno specifico divieto statutario a sporgere querela, senza necessità di specifico mandato in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza, sicché deve ritenersi valida la querela sporta dall'impiegata e ratificata dal vicepresidente, in assenza e in sostituzione del presidente della Fondazione, che veniva informato.

Dinanzi a questa motivazione e alla stregua di questi principi, il ricorrente avrebbe dovuto contestare nello specifico i poteri conferiti al vicepresidente dallo statuto, mentre ha formulato una censura generica che non supera il vaglio di ammissibilità. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la circostanza che il bonifico sia stato versato sulla carta postepay dell'odierno imputato, che non ha mai ritenuto di restituire l'importo indebitamente ricevuto o comunque di contestare la titolarità della carta, costituisce elemento determinante per individuarlo quantomeno come concorrente nel reato di truffa.

Non va poi trascurato che l'impiegata ingannata ha riferito di avere parlato al telefono con il responsabile della truffa che, utilizzando l'utenza di un soggetto straniero, parlava però perfettamente l'italiano. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. l( dichiara inammissibile il ricorso e condanna M' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 28 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D , Santis 4 llm r: E P [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1977 avverso la sentenza resa il 3 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 13 Aprile 2021 dal Tribunale di Como che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa, per essersi procurato l'ingiusto profitto di 2.490 C inducendo in errore l'impiegata amministrativa della scuola materna della [OSCURATO:PERSONA] VI, in ordine all'accredito del contributo regionale a favore della scuola stessa. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 336 e 337 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha ritenuto validamente proposta la querela sporta dalla segretaria della scuola e ratificata oralmente dal vicepresidente della Fondazione in sostituzione del presidente, che veniva tempestivamente informato ma era assente. La querela veniva pertanto proposta da soggetto non munito del potere di rappresentanza dell'ente. La corte d'appello ha ritenuto che il difetto di legittimazione potesse essere sanato dalla ratifica orale effettuata dal vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] VI, ma detta conclusione poggia sull'assunto che in assenza del presidente il vicepresidente possa compiere ogni atto e quindi anche quelli che esulano dal perseguimento del fine sociale e, tra questi, la ratifica della querela, proposta a sua volta da un soggetto per nulla legittimato. Il potere di querela tuttavia è un atto di straordinaria amministrazione che non può, in difetto di delega, rientrare tra le prerogative del soggetto delegato a sostituire il rappresentante legale di una persona giuridica. 2.2 violazione degli articoli 640 cod.pen. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha reso una motivazione inadeguata in ordine al giudizio di colpevolezza in quanto il compendio probatorio non è idoneo a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato e in particolare la sua certa identificazione. L'unico elemento utilizzato per risalire all'imputato è costituito dalla carta postepay di cui egli risulta essere titolare, ma l'interesse alla commissione di reato costituisce un indizio di colpevolezza e non la prova. Neppure può costituire prova l'inesistenza di denunzia per lo smarrimento della carta su cui sono state accreditate le somme. [OSCURATO:PERSONA] 1.111 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1La Corte di Appello, a pagina tre, della sentenza ha preso atto che l'impiegata amministrativa vittima del raggiro posto in essere dall'imputato non era legittimata a sporgere la querela e ha osservato che in sede di denuncia era però presente anche il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] VI , titolare della scuola materna in questione, che ratificava oralmente quanto esposto dalla querelante. Il vicepresidente, escusso in udienza , ha riferito che in mancanza del presidente gli erano conferiti gli stessi poteri di rappresentanza legale. Giova ricordare che è valida la querela presentata da soggetto non legittimato in presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto "ex tunc", della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35)23 del 09/10/2020 Ud. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 280303 - 01) Per individuare il soggetto legittimato a sporgere e quindi a rat ficare la querela, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza risalente, in tema di esercizio del diritto di querela da parte di persona giuridica (art. 337 terzo comma cod. proc. pen.) secondo cui la legittimazione spetterebbe solo - salvo la diversa disposizione di legge o dello statuto - al Consiglio di amministrazione e non al Presidente, il quale ha solo il potere di dichiarare, ma non di formare la volontà sociale. Tale orientamento sottolineava che nell'ambito della distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, solo questi ultimi riservati al Consiglio di amministrazione, un atto come la querela, estraneo alla gestione commerciale, ma di rilevante importanza per le conseguenze che ne possono derivare, non poteva non essere considerato atto di straordinaria amministrazione. (Sez. 5, Sentenza n. 4316 del 15/10/1996 Cc. (dep. 17/12/1996 ) Rv. 206382 - 01) Tuttavia, più recentemente è stato precisato che ol legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela, senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite,/(Sez. 2 - , Sentenza n. 45402 del 25/09/2019 Ud. (dep. 07/11/2019 ) Rv. 277767 - 01) In senso analogo va richiamata anche una pronunzia di questa Corte in sede civile che novt in materia di associazionitriconosciute, ha precisato che allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'inetressato vincere tale presunzione, essendo esso a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario(Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014 (Rv. 631243 - 01) Questa sezione inoltre ha avuto modo di precisare che ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presume -si fino a contraria dimostrazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 23534 del 18/04/2019 Ud. (dep. 29/05/2019 ) Rv. 276663 - 01) Nel rispetto di questi principi, la Corte di merito ha osservato che in forza di quanto dichiarato in dibattimento dal teste Sorbello questi, nell'assenza del presidente della [OSCURATO:PERSONA] VI, aveva il potere di legale rappresentante; ha inoltre valorizzato una recente pronunzia di questa sezione secondo cui il legale rappresentante è legittimato anche in mancanza di uno specifico divieto statutario a sporgere querela, senza necessità di specifico mandato in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza, sicché deve ritenersi valida la querela sporta dall'impiegata e ratificata dal vicepresidente, in assenza e in sostituzione del presidente della Fondazione, che veniva informato. Dinanzi a questa motivazione e alla stregua di questi principi, il ricorrente avrebbe dovuto contestare nello specifico i poteri conferiti al vicepresidente dallo statuto, mentre ha formulato una censura generica che non supera il vaglio di ammissibilità. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la circostanza che il bonifico sia stato versato sulla carta postepay dell'odierno imputato, che non ha mai ritenuto di restituire l'importo indebitamente ricevuto o comunque di contestare la titolarità della carta, costituisce elemento determinante per individuarlo quantomeno come concorrente nel reato di truffa. Non va poi trascurato che l'impiegata ingannata ha riferito di avere parlato al telefono con il responsabile della truffa che, utilizzando l'utenza di un soggetto straniero, parlava però perfettamente l'italiano. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. l( dichiara inammissibile il ricorso e condanna M' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 28 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D , Santis 4 llm r: E P [OSCURATO:PERSONA]
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