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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 25641/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14878/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 2, presso lo studio, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 11203/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] impugnava, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle Entrate, in relazione all'atto di compravendita di un fabbricato, con cui veniva rideterminato il valore dell'immobile trasferito, con conseguente applicazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La CTP respingeva il ricorso con decisione confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, avanti alla quale la contribuente aveva proposto appello.

Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., la contribuente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in punto di adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo ai sensi degli artt. 52, d.p.r. n. 131 del 1986 e 7,

I. n. 212 del 2000, avendo l'Ufficio fatto riferimento alle quotazioni OMI, ed evidenzia che i giudici di primo e secondo grado nulla hanno detto in ordine alla diversa classificazione catastale (classe 9 e non classe 7) degli immobili presi in comparazione.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., avendo il giudice d'appello omesso di rilevare che l'Ufficio non ha fornito concreti elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e fatto riferimento alle quotazioni OMI che esprimono valori di larga massima.

Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il giudice d'appello non ha considerato che il ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, parti necessarie del giudizio, al quale non ha partecipato l'acquirente Gestim s.r.I., con conseguente nullità della sentenza.

Con il quarto motivo, la contribuente chiede l'estensione del giudicato favorevole costituito dalla sentenza n. 10382/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18/11/2015, divenuta definitiva per mancata impugnazione, avente ad oggetto la rettifica di valore dell'immobile compravenduto impugnata dalla parte acquirente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L'ultima censura, da esaminarsi prioritariamente perché introduce la questione relativa all'estensione del giudicato ai coobbligati rimasti estranei al giudizio, è fondata.

La ricorrente invoca l'applicazione del principio del ne bis in eadem, in virtù dell'art. 2909 cod. civ, in quanto l'acquirente del fabbricato oggetto di causa ha ottenuto una pronuncia favorevole (la sentenza n. 10382/52/15, depositata il 18/11/2015, della Commissione tributaria regionale della Campania), divenuta definitiva, come da certificazione rilasciata, in data 20/6/2016, dalla segreteria del giudice di appello. :3 La predetta sentenza ha "annullato l'avviso di rettifica impugnato" dalla società Gestim non avendo l'Ufficio giustificato, "nonostante le specifiche contestazioni mosse dalla contribuente (...) l'applicazione di un valore di 5.000,00 al mq., quasi coincidente con quello massimo", delle quotazioni OMI, ritenuto incongruo "se comparato con quello degli atti similari dallo stesso forniti che, per immobili di classe superiore, utilizzano pari valore o addirittura inferiore".

Deve, dunque, trovare applicazione il principio secondo cui, nel processo tributario, che ha natura costitutiva in quanto rivolto all'annullamento di atti autoritativi, annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato, sicché, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'uffico (tra le altre, Cass. n. 31807/2019, n. 3204/2018, n. 2231/2018).

La contribuente ha allegato al ricorso per cassazione la sentenza della CTR della Campania n. 10382/52/15, emessa il 4/11/2015 e depositata il 18/11/2015, con attestazione di passaggio in giudicato ("non risulta presentato ricorso alla Corte di Cassazione"), riguardante il medesimo avviso di rettifica e liquidazione per le imposte per cui si procede (20111T004488000), invocandone gli effetti favorevoli nel presente giudizio.

Ed invero, "La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla qua .e risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potencosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza" (Cass. n. 9746/2017).

Orbene, non si pone propriamente un problema inerente alla diretta applicazione del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in quanto il giudicato produce i suoi effetti solo fra le "parti", ed è pacifico che il giudicato invocato dalla ricorrente è intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e la società acquirente del fabbricato sito in Napoli (Cass. n. 23658 del 2008).

Assume, invece, rilievo il diverso - principio di cui all'art. 1306 c.c. secondo cui i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido (salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore, ipotesi che qui non ricorre), come da costante giurisprudenza di questa Corte innanzi ricordata.

L'estensione del giudicato favorevole, a norma dell'art. 1306, comma 2, c.c., può essere chiesta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo di appello, donde l'impossibilità di effettuare la relativa deduzione nel corso di quel giudizio (Cass.

S.U. n. 13916/2006, Cass. n. 21.170/2016, n. 25401/2015, n. 14696/2008, n.1829/2007).

Nel caso di specie, rispetto alla impugnata sentenza n. 11203/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, emessa il 24/6/2015 e depositata il 9/12/2015, il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di appello, avuto riguardo al fatto che la sentenza della CTR della Campania n. 10382/52/15, emessa il 4/11/2015 e depositata il 18/11/2015, è divenuta definitiva dopo la data (9/12/2015) di deposito della sentenza di secondo grado qui impugnata.

In ragione dell'estensione degli effetti favorevoli del giudicato esterno relativo alla sentenza n. 10382/52/15, come invocato da parte ricorrente, i restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti, la sentenza impugnata va cassata e, ricorrendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

L'esito della lite induce alla compensazione delle spese processuali di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso, in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14878/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 2, presso lo studio, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 11203/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] impugnava, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle Entrate, in relazione all'atto di compravendita di un fabbricato, con cui veniva rideterminato il valore dell'immobile trasferito, con conseguente applicazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. La CTP respingeva il ricorso con decisione confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, avanti alla quale la contribuente aveva proposto appello. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., la contribuente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in punto di adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo ai sensi degli artt. 52, d.p.r. n. 131 del 1986 e 7, I. n. 212 del 2000, avendo l'Ufficio fatto riferimento alle quotazioni OMI, ed evidenzia che i giudici di primo e secondo grado nulla hanno detto in ordine alla diversa classificazione catastale (classe 9 e non classe 7) degli immobili presi in comparazione. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., avendo il giudice d'appello omesso di rilevare che l'Ufficio non ha fornito concreti elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e fatto riferimento alle quotazioni OMI che esprimono valori di larga massima. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il giudice d'appello non ha considerato che il ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, parti necessarie del giudizio, al quale non ha partecipato l'acquirente Gestim s.r.I., con conseguente nullità della sentenza. Con il quarto motivo, la contribuente chiede l'estensione del giudicato favorevole costituito dalla sentenza n. 10382/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18/11/2015, divenuta definitiva per mancata impugnazione, avente ad oggetto la rettifica di valore dell'immobile compravenduto impugnata dalla parte acquirente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'ultima censura, da esaminarsi prioritariamente perché introduce la questione relativa all'estensione del giudicato ai coobbligati rimasti estranei al giudizio, è fondata. La ricorrente invoca l'applicazione del principio del ne bis in eadem, in virtù dell'art. 2909 cod. civ, in quanto l'acquirente del fabbricato oggetto di causa ha ottenuto una pronuncia favorevole (la sentenza n. 10382/52/15, depositata il 18/11/2015, della Commissione tributaria regionale della Campania), divenuta definitiva, come da certificazione rilasciata, in data 20/6/2016, dalla segreteria del giudice di appello. :3 La predetta sentenza ha "annullato l'avviso di rettifica impugnato" dalla società Gestim non avendo l'Ufficio giustificato, "nonostante le specifiche contestazioni mosse dalla contribuente (...) l'applicazione di un valore di 5.000,00 al mq., quasi coincidente con quello massimo", delle quotazioni OMI, ritenuto incongruo "se comparato con quello degli atti similari dallo stesso forniti che, per immobili di classe superiore, utilizzano pari valore o addirittura inferiore". Deve, dunque, trovare applicazione il principio secondo cui, nel processo tributario, che ha natura costitutiva in quanto rivolto all'annullamento di atti autoritativi, annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato, sicché, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'uffico (tra le altre, Cass. n. 31807/2019, n. 3204/2018, n. 2231/2018). La contribuente ha allegato al ricorso per cassazione la sentenza della CTR della Campania n. 10382/52/15, emessa il 4/11/2015 e depositata il 18/11/2015, con attestazione di passaggio in giudicato ("non risulta presentato ricorso alla Corte di Cassazione"), riguardante il medesimo avviso di rettifica e liquidazione per le imposte per cui si procede (20111T004488000), invocandone gli effetti favorevoli nel presente giudizio. Ed invero, "La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla qua .e risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potencosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza" (Cass. n. 9746/2017). Orbene, non si pone propriamente un problema inerente alla diretta applicazione del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in quanto il giudicato produce i suoi effetti solo fra le "parti", ed è pacifico che il giudicato invocato dalla ricorrente è intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e la società acquirente del fabbricato sito in Napoli (Cass. n. 23658 del 2008). Assume, invece, rilievo il diverso - principio di cui all'art. 1306 c.c. secondo cui i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido (salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore, ipotesi che qui non ricorre), come da costante giurisprudenza di questa Corte innanzi ricordata. L'estensione del giudicato favorevole, a norma dell'art. 1306, comma 2, c.c., può essere chiesta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo di appello, donde l'impossibilità di effettuare la relativa deduzione nel corso di quel giudizio (Cass. S.U. n. 13916/2006, Cass. n. 21.170/2016, n. 25401/2015, n. 14696/2008, n.1829/2007). Nel caso di specie, rispetto alla impugnata sentenza n. 11203/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, emessa il 24/6/2015 e depositata il 9/12/2015, il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di appello, avuto riguardo al fatto che la sentenza della CTR della Campania n. 10382/52/15, emessa il 4/11/2015 e depositata il 18/11/2015, è divenuta definitiva dopo la data (9/12/2015) di deposito della sentenza di secondo grado qui impugnata. In ragione dell'estensione degli effetti favorevoli del giudicato esterno relativo alla sentenza n. 10382/52/15, come invocato da parte ricorrente, i restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti, la sentenza impugnata va cassata e, ricorrendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. L'esito della lite induce alla compensazione delle spese processuali di ogni fase e grado. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado. Così deciso, in Roma,
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