CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14495/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale del riesame di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale indata 17 novembre 2025, confermando l'applicazione della custodia cautelare incarcere disposta nei confronti del predetto in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 3) e4) della rubrica.Quanto al capo 1), al ricorrente è contestato il delitto di cui all'art. 74, commi1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associato con altri soggetti, innumero superiore a dieci, allo scopo di commettere più delitti di cessione e trafficodi sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack, in un sodalizio capeggiato daViviani [OSCURATO:PERSONA] — all'epoca ristretto agli arresti domiciliari — operante in Salerno eprovincia dal settembre-ottobre 2022 con condotta perdurante. [OSCURATO:PERSONA] venivaAl capo 3), è contestato il concorso, ai sensi degli artt. 110 cod.pen. e 73, comma1, d.P.R. n. 309/90, nella cessione di un quantitativo di cocaina avvenuta il 18marzo 2023 in [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], referente delgruppo [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nellefunzioni, rispettivamente, di staffetta e corriere.Nel capo 4), è contestato il concorso nella detenzione e nel trasporto di kg1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili circa 5.622 dosi — sequestrata il 12aprile 2023 al corriere [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza di reato, sostanzadestinata al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] per il successivo spaccio attraverso la rete di pusheral servizio dell'organizzazione.Il Tribunale, nel confermare il provvedimento genetico, ha ricostruito anzituttoil quadro indiziario relativo ai reati-fine.Con riferimento al capo 3), ha valorizzato le intercettazioni telefonicheregistrate nella mattina e nel pomeriggio del 18 marzo 2023 tra il [OSCURATO:PERSONA] eMemoli [OSCURATO:PERSONA], preordinate all'organizzazione dell'incontro presso l'uscitaautostradale di [OSCURATO:PERSONA], nonché il servizio di osservazione, controlloe pedinamento condotto dalla Polizia giudiziaria, che aveva consentito dimonitorare il tragitto della autovettura Smart in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA],seguita a breve distanza da una [OSCURATO:PERSONA], secondo la modalità della staffetta. Lamedesima dinamica risultava riscontrata dai dati del sistema di lettura targheS.C.N.T.T. e dai tabulati telefonici relativi all'utenza del [OSCURATO:PERSONA], dai qualiemergeva la coincidenza degli spostamenti.Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalle captazioni eseguite sulle utenze deipusher del gruppo risultava l'interruzione dell'attività di spaccio fino al tardopomeriggio di quel 18 marzo, in ragione dell'esaurimento delle scorte, e la ripresasoltanto dopo l'avvenuta fornitura.I successivi incontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], documentati dalla Poliziagiudiziaria a Napoli in data 28 marzo 2023 e 4 aprile 2023, venivano interpretaticome funzionali al pagamento rateale del corrispettivo della fornitura.In relazione al capo 4), il Tribunale ha dato conto in modo dettagliato dellefasi preparatorie e dell'esecuzione dell'approvvigionamento del 12 aprile 2023.Le captazioni del giorno precedente documentavano i contatti tra il Buccianoe la convivente [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da intermediaria nellecomunicazioni con il [OSCURATO:PERSONA], e l'organizzazione del viaggio verso San MangoPiemonte.Il giorno dei fatti, il servizio di osservazione consentiva di accertare l'arrivodel [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] a bordo della Smart, seguiti a breve distanza dalla FiatPanda condotta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale trasportava la cocaina. L'intervento dellaPolizia giudiziaria portava al blocco del veicolo e al sequestro del panetto distupefacente, con il conseguente arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA].Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] quali centralinisti emergeva dallecaptazioni telefoniche durante le fasi concitate del trasporto, nelle quali i predettiraccordavano le comunicazioni tra il corriere e il [OSCURATO:PERSONA]. Le successiveconversazioni captate documentavano la fibrillazione del gruppo a seguito delsequestro e le istruzioni impartite dal [OSCURATO:PERSONA] alla convivente per occultareulteriore stupefacente custodito presso la loro abitazione.In ordine al delitto associativo di cui al capo 1), il Tribunale ha richiamato iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità delreato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, evidenziando la sufficienza di una strutturaanche rudimentale purché idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alledeliberazioni criminose.Muovendo da tali coordinate, ha riscontrato la sussistenza di tutti gli elementistrutturali dell'associazione: un accordo tendenzialmente durevole fondato sullastabile collaborazione tra i partecipi; rapporti di fornitura continuativi, intrattenutisoprattutto con il [OSCURATO:PERSONA]; una base logistica coincidente con l'abitazione delViviani; turni di spaccio organizzati ventiquattro ore su ventiquattro; utenzetelefoniche dedicate per le richieste degli acquirenti; un'ampia disponibilità diuomini e di mezzi, con veicoli a noleggio intestati all'[OSCURATO:PERSONA];guadagni stimati dalla Polizia giudiziaria in circa 1.260.000 euro annui.Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la presunzioneiuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiain carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. per il delitto di cui all'art.74 d.P.R. n. 309/90.Sono stati sottolineati i sette precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] per delittilucrogenetici, le modalità delle condotte reiterate nel tempo secondo unconsolidato modus operandi e la spiccata propensione all'acquisizione di entrateillecite.E’ stata ritenuta non superata la presunzione cautelare, osservando che il decorsodel tempo, pur valutabile, non è di per sé sufficiente a tal fine.Il Tribunale ha giudicato inadeguata ogni misura diversa da quella carceraria,evidenziando come le stesse indagini avessero dimostrato la possibilità diproseguire il traffico di stupefacenti anche in regime di arresti domiciliari, secondoil paradigma offerto dalla vicenda del capo dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA]. Laperduranza dell'associazione risultava inoltre avvalorata dalle note della Poliziagiudiziaria del 29 maggio e del 4 novembre 2025, che davano conto dellaprosecuzione dell'attività di spaccio da parte di due tra i principali pusher delgruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, denunciando un errore nellaqualificazione giuridica della condotta.La difesa sostiene che il Tribunale abbia indebitamente assimilato la figura delfornitore a quella del partecipe all'associazione, obliterando il discrimenstrutturale, funzionale e psicologico tra le due posizioni.Il ricorrente richiama i principi secondo cui la reiterazione delle forniture,anche se abituali e di rilevante entità, non determina automaticamente latrasformazione del fornitore in intraneus, occorrendo la prova di un quid pluris chepropria “mutazione genetica” del rapporto, intesa come passaggio dalla logicadello scambio a quella della compartecipazione.A tal fine, dovrebbero emergere elementi univoci e convergenti —partecipazione alle decisioni strategiche, assunzione di ruoli organizzativi,accettazione di dilazioni o sacrifici economici nell'interesse del gruppo — nel casodi specie del tutto assenti.Il Tribunale avrebbe invece inferito l'affectio societatis dalla mera rilevanzaquantitativa e qualitativa delle forniture, rovesciando la corretta sequenza logica,giacché non è la rilevanza del contributo a dimostrare l'adesione al sodalizio, maè l'adesione al sodalizio che, semmai, spiega la rilevanza del contributo. In altritermini, il giudice del riesame avrebbe confuso l'essenzialità oggettiva della mercecon l'adesione soggettiva del fornitore, elevando l'efficacia economica dellacondotta a surrogato della prova del vincolo associativo, con conseguenteviolazione del principio di tassatività.Sotto un connesso profilo, la difesa sottolinea la necessità di distinguere tracointeressenza nell'affare e cointeressenza nell'associazione: nel caso delBucciano, tutti gli elementi fattuali deporrebbero per la prima ipotesi, essendol'interesse circoscritto al pagamento della merce e risultando il rapportoconflittuale quando il corrispettivo tarda.2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta travisamento della prova peromissione e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla captazioneprogressiva n. 2395 del 25 marzo 2023.La difesa attribuisce a tale conversazione una portata dimostrativa decisiva,che il Tribunale avrebbe completamente ignorato. In quella captazione, ilBucciano, contrariato per il ritardo nel pagamento della fornitura, si rivolgeva alMemoli con le parole “diglielo, digli: [OSCURATO:PERSONA] ma non si fa così, ha detto Rino!”.Il ricorrente evidenzia che il contenuto della comunicazione risultaincompatibile con un vincolo associativo di tipo piramidale: un partecipe nonrimprovera il capo dell'organizzazione per il mancato pagamento, né utilizzaintermediari per rivendicare crediti alla stregua di un comune contraente.La frase esprimerebbe un giudizio di biasimo che presuppone una posizionedi autonomia rispetto al destinatario ed è funzionale ad esercitare una pressioneper l'adempimento di un'obbligazione economica, non a rafforzare un vincolosolidaristico.La medesima dinamica troverebbe riscontro nel progressivo n. 14 del 22febbraio 2023, ove il [OSCURATO:PERSONA], informato dal [OSCURATO:PERSONA] dell'impossibilità di unincontro, esclamava: “mannaggia la miseria… mi crei problemi [OSCURATO:PERSONA]!”.Il ricorrente sostiene che, ove correttamente valutato, questo dato fattualeavrebbe imposto di escludere la sussistenza dell'affectio societatis, sicché la suaomissione avrebbe prodotto un effetto distorsivo sull'intero ragionamento,consentendo la costruzione di una narrazione univoca soltanto in apparenza,fondata su una selezione arbitraria degli elementi indiziari.2.3. Con la terza censura, il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla presunta perduranza del vincolo associativo.Il Tribunale avrebbe compiuto un salto logico nell'attribuire ai contattiintercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nei mesi successivi all'arresto del Pettirossouna valenza prospettica, qualificandoli come propedeutici all'organizzazione dinuove forniture, senza che tale affermazione fosse sorretta da riscontri oggettivi.Il ricorrente osserva che non risulta agli atti alcuna intercettazione allusiva anuovi traffici, alcun sequestro successivo, alcuna attività di osservazioneUna lettura coerente alla logica degli eventi condurrebbe piuttosto aqualificare quei contatti come fisiologicamente riconducibili alla gestione dellependenze economiche pregresse: interrotto il canale di approvvigionamento aseguito di arresti e sequestri, il fornitore avrebbe cercato di recuperare il propriocredito residuo, condotta che non può essere trasformata in indice di pericolosità.2.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge evizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e alprincipio di attualità del pericolo cautelare.La difesa osserva che i fatti contestati risalgono alla primavera del 2023,mentre la misura è stata applicata a distanza di oltre due anni, nel corso dei qualiil [OSCURATO:PERSONA] è rimasto in stato di libertà senza che sia stato registrato alcun episodiodi recidiva né alcun contatto operativo con il sodalizio, ormai disarticolato dagliarresti.Il ricorrente definisce tale intervallo come tempo silente, dotato di una valenzaprobatoria negativa rispetto alla pericolosità, che non poteva essere ignoratosenza incorrere in vizio di motivazione.Il Tribunale avrebbe fondato la prognosi su argomentazioni astratte — lagravità del reato, l'assenza di un radicale cambiamento di vita — che sirisolverebbero in formule di stile e introdurrebbero surrettiziamente unautomatismo cautelare vietato, invertendo l'onere della prova in capo all'indagatocirca la propria non pericolosità, laddove incombeva sull'accusa e sul giudicedimostrare la persistenza concreta del pericolo.In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnatacon rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo esame.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Si premette, in via generale, che in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci laviolazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fattiovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez.6,n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008,Pagliaro, Rv. 241997-01).Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interpretenella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini dell'emissione di ordinanzeche dispongono misure coercitive, l'orientamento tradizionale della Corte diCassazione ritiene che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopole modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, sia sufficiente il requisito dellasola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen.(introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo ed il quarto commadell'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione dellaprecisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegueche, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operatasecondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito delgiudizio di cognizione (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053-01; Sez. V, n.36079 del5/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro,Rv. 237475-01).3. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, èmanifestamente infondato.La censura investe il nucleo della qualificazione giuridica della condottaascritta al ricorrente, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ravvisato in capoal [OSCURATO:PERSONA] la qualità di partecipe al sodalizio e non quella di mero fornitoreesterno. La difesa, richiamando un consolidato filone esegetico, assume che lareiterazione delle forniture — anche se abituali, continuative e di rilevante entità— non determini ipso facto la “mutazione genetica” del rapporto da relazione discambio sinallagmatico a vincolo associativo, occorrendo la dimostrazione di unquid pluris attestante l'inserimento stabile e funzionale del fornitore nella strutturaorganizzativa del sodalizio.La questione è stata oggetto di un approfondito scrutinio da parte dellagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo elaborato i criteri discretivitra il fornitore estraneo al vincolo associativo e il fornitore che, per lecaratteristiche del rapporto intrattenuto con il sodalizio, ne diviene intraneus. Sitratta di una linea esegetica coerente e progressiva, i cui approdi meritano diessere richiamati al fine di verificare la conformità ai principi della motivazionedell'ordinanza impugnata.Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura dell'art. 74 d.P.R. n.309/90, che configura un reato associativo a condotta libera, nel quale lapartecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendo sufficiente uncontributo causale, consapevole e volontario alla vita dell'associazione, anche peruna fase temporalmente limitata.Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'elemento aggiuntivo edistintivo del delitto associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nelreato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel caratteredell'accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie nonpreventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo tra ipartecipanti, i quali assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita neltempo al perseguimento del programma criminoso (Sez. 4 , n. 4411 del09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478 – 01, in motivazione, pag.58, par. 4.3.).Entro tale prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costantedisponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, idonea adeterminare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono ladroga nel consumo al minuto, può integrare la condotta di partecipazione, purchési accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e dicontribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n.19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep.2016, Rv. 265764 - 01).Si è recentemente affermato che il mutamento del rapporto tra fornitore eacquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione,non può desumersi dalla sola reiterazione della fornitura, occorrendo che la stessaabbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanzaquantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cuiinterruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, unprevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la suacapacità di soddisfare la propria fetta di mercato (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024,Rv. 287375 – 01).Si è inoltre chiarito — e il rilievo è di decisiva importanza — che non sono diostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del finecomune né la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né ilcontrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono diottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del23/11/2023, Rv. 285646 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574 - 01).In altri termini, la fisiologica contrapposizione degli interessi tra chi vende echi acquista non esclude, di per sé, la sussistenza del patto associativo, ove risultiche la stabilità del rapporto sia funzionale alla vita stessa del sodalizio e che ilfornitore ne abbia consapevolezza.Ne discende che la corretta applicazione di tali principi esige dal giudice delmerito cautelare un duplice accertamento: sul piano oggettivo, la dimostrazioneche la fornitura abbia assunto le caratteristiche sopra indicate, tali da rendernel'interruzione un fattore destabilizzante per l'operatività del gruppo; sul pianosoggettivo, la prova della coscienza e volontà del fornitore di operare qualecomponente funzionale della struttura associativa, e non come mero contraente diun rapporto sinallagmatico, sia pure illecito. Il giudice deve dare conto nellamotivazione del ragionamento controfattuale condotto per verificare la sussistenzadell'effetto destabilizzante, illustrando gli elementi dai quali ha tratto il proprioconvincimento.3.1. Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale del riesame abbiacorrettamente applicato i principi innanzi richiamati, attraverso un percorsoargomentativo che soddisfa i principi giurisprudenziali sotto entrambi i profili.Sul versante oggettivo, l'ordinanza impugnata ha ricostruito la relazione tra ilBucciano e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] valorizzando una pluralità di dati convergenti: lafrequenza e la regolarità dei contatti telefonici tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA],referente operativo del sodalizio; l'entità quantitativa delle forniture, culminate nelsequestro di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili oltre cinquemila dosi— il 12 aprile 2023; la complessità logistica dei trasferimenti, organizzati secondola collaudata modalità della staffetta con l'impiego di due veicoli e di un corrierededicato; l'esistenza di rapporti di debito e credito di ingente ammontare,documentati attraverso le captazioni relative ai pagamenti rateali successivi allafornitura del 18 marzo 2023.Il Tribunale, muovendo da tali elementi, ha logicamente osservato che lacessazione delle forniture assicurate dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato unaprevedibile paralisi dell'attività di spaccio gestita dal sodalizio, come del restocomprovato dalla circostanza che, nella giornata del 18 marzo 2023, l'attività deipusher si era interrotta per esaurimento delle scorte ed era ripresa soltanto dopol'avvenuta consegna.Si tratta di un dato fattuale obiettivo e particolarmente significativo, idoneo adimostrare che la fornitura proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] non era una tra le molteplicifonti di approvvigionamento del gruppo, ma costituiva il canale essenziale — e,nei periodi documentati dalle indagini, pressoché esclusivo — di rifornimento delsodalizio.Sul versante soggettivo, il Tribunale ha individuato l'affectio societatis inelementi che trascendono la mera dimensione sinallagmatica del rapporto.Viene richiamata in ordinanza (pag.12, 2° e 3° cpv) la condotta tenuta dalricorrente dopo il sequestro del 12 aprile 2023, allorquando il [OSCURATO:PERSONA], anzichéinterrompere ogni rapporto con il gruppo a seguito del fallimento dell'operazionee dell'arresto del corriere, si recava subito presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. La sceltadi partecipare attivamente alla gestione della crisi è stata logicamente ritenutasintomatica di una cointeressenza che eccede la dimensione dell'affare singolo esi inscrive nella logica della permanenza del vincolo associativo.A ciò si aggiunga la sottolineata frequentazione della sede operativa (pag.13)e il ruolo della convivente [OSCURATO:PERSONA] come centralinista nelle comunicazionicon il gruppo, circostanza che è stata ritenuta, con motivazione non illogica,rivelatrice di un coinvolgimento organizzativo non occasionale ma strutturale.3.2. Sotto altro, ma connesso profilo, la difesa lamenta che il Tribunaleavrebbe confuso l'essenzialità oggettiva della merce con l'adesione soggettiva delfornitore, elevando l'efficacia economica della condotta a surrogato della prova delvincolo associativo.La censura, pur suggestiva sul piano teorico, non coglie nel segno rispetto allamotivazione dell'ordinanza impugnata.Come si è esposto, il Tribunale non si è limitato a valorizzare la rilevanzaquantitativa ed economica delle forniture, ma ha fondato il proprio convincimentosu un fascio di indizi plurimi e concordanti, tra i quali ha rivestito un ruoloqualificante e decisivo la condotta successiva al sequestro riveste.3.3. Parimenti inconferente è il richiamo al principio di tassatività, giacché laqualificazione giuridica operata dal Tribunale non estende la fattispecie di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309/90 oltre i suoi confini tipici, ma si limita ad applicare alcaso concreto i criteri ermeneutici consolidati dalla giurisprudenza di legittimità intema di mutazione del rapporto fornitore-acquirente; criteri che non costituisconouna dilatazione della norma incriminatrice, bensì una precisazione dei presuppostifattuali alla luce dei quali il contributo del fornitore assume rilevanza associativa.4. Il secondo motivo, con il quale si lamenta travisamento della prova peromissione in relazione alla captazione progressiva n. 2395 del 25 marzo 2023, èparimenti manifestamente infondato.La difesa attribuisce a tale conversazione una portata dimostrativa decisiva eincompatibile con il vincolo associativo, argomentando che il [OSCURATO:PERSONA], nelrivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] con le parole “diglielo, digli: [OSCURATO:PERSONA] ma non si fa così, ha dettoRino!”, avrebbe espresso un giudizio di biasimo autonomo nei confronti del capodell'organizzazione per il ritardo nel pagamento della fornitura, condotta tipica delcreditore commerciale e non del socius.4.1. Si rende necessario, in via preliminare, richiamare le coordinateermeneutiche in tema di travisamento della prova nel giudizio di legittimità.Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio di travisamento dellaprova si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, ilquale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale dell'attoprobatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento del valoredimostrativo della prova medesima. Il travisamento, in altri termini, ricorrequando il giudice fondi il proprio convincimento su una prova inesistente nelprocesso, ovvero ne ignori una realmente acquisita, ovvero ancora ne alteri ilcontenuto in modo incontrovertibile, dando per dimostrato un fatto che l'attoprocessuale, nella sua oggettività, smentisce — o, di converso, negando un fattoche il medesimo atto, nella sua evidenza testuale, afferma.Si tratta, per utilizzare un'immagine ricorrente nella giurisprudenza di questaCorte, di un errore "quasi fotografico", che investe la fedeltà della trasposizionedel dato probatorio decisivo nel ragionamento del giudice, senza attingere allasfera della valutazione (Sez. 5, n. 26455 del 9/06/2022, Rv. 283370 - 01; Sez. 6,n. 8610 del 5/02/2020, Rv. 278457 – 01; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep.2018, Rv. 272406 - 01).Sotto altro, ma connesso profilo, questa Corte ha chiarito che il vizio ditravisamento, per assumere rilievo, deve possedere il requisito della decisività:l'errore percettivo deve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamentoprobatorio, rendendo la motivazione manifestamente illogica per l'essenziale forzadimostrativa del dato processuale travisato. Un errore marginale, inidoneo ascardinare l'impianto argomentativo della sentenza, non integra il vizio in esame(Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n.5246 del16/01/2014, Rv. 258774 - 01).4.2. Sulla base di tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che la censura del ricorrentenon supera il vaglio di ammissibilità.Dall'esame dell'ordinanza impugnata emerge, in primo luogo, che lacaptazione del 25 marzo 2023 non è stata affatto omessa dal Tribunale delriesame.Il provvedimento dà conto dei contatti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Memolisuccessivamente alla fornitura del 18 marzo 2023, inquadrandoli nel contesto dellagestione dei pagamenti rateali e della prosecuzione del rapporto operativo. Ciò chela difesa realmente contesta non è, dunque, l'omissione del dato, bensì la mancataassegna.In secondo luogo, l'interpretazione alternativa proposta dalla difesa —secondo la quale la rimostranza del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il ritardonel pagamento sarebbe sintomo di autonomia contrattuale e non di subordinazionegerarchica — non è l'unica lettura logicamente possibile del dato captativo e,soprattutto, non è una lettura che il giudice del riesame fosse tenuto a privilegiare.Il Tribunale ha ragionevolmente collocato le conversazioni relative aipagamenti nel quadro più ampio dei rapporti tra il fornitore e il sodalizio, traendonela conclusione che l'esistenza di ingenti rapporti di debito e credito ne confermavala continuità e la profondità. La circostanza che un partecipe possa rivendicare ilpagamento di quanto dovuto non è affatto incompatibile con il vincolo associativo,giacché — come si è già rilevato — la diversità degli interessi economici tra i sodalinon osta alla costituzione del rapporto associativo. La rimostranza per un ritardonei pagamenti è condotta che può caratterizzare tanto il contraente quanto ilcompartecipe; la sua valenza indiziaria non è univoca e la scelta interpretativacompiuta dal Tribunale non presenta profili di manifesta illogicità.Da ultimo, la difesa invoca un ulteriore frammento captativo — il progressivon. 14 del 22 febbraio 2023, ove il [OSCURATO:PERSONA] esclamava “mannaggia la miseria… micrei problemi [OSCURATO:PERSONA]!” — come riscontro della tesi difensiva.Anche in questo caso, tuttavia, il tenore della conversazione non possiedequella univoca e incontrovertibile portata dimostrativa che la giurisprudenzarichiede per la configurabilità del travisamento. L'espressione di frustrazione perle difficoltà operative è compatibile con una pluralità di letture e non impone, conil carattere della necessità logica, l'esclusione dell'affectio societatis. Il ricorrentepropone, in definitiva, una diversa e alternativa lettura del materiale captativo,sollecitando questa Corte a un'operazione valutativa che esula dai confini delgiudizio di legittimità.5. Il terzo motivo, concernente la dedotta illogicità della motivazione in ordinealla perduranza del vincolo associativo, è manifestamente infondato.La difesa censura il ragionamento con cui il Tribunale ha qualificato i contattiintercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nei mesi successivi all'arresto del Pettirossocome propedeutici a nuove forniture, assumendo l'assenza di qualsivoglia riscontrooggettivo — intercettazioni allusive a nuovi traffici, sequestri successivi,osservazioni attestanti una rinnovata operatività — idoneo a sorreggere taleinferenza.Il ricorrente propone una lettura alternativa, secondo cui quei contattisarebbero riconducibili alla fisiologica gestione delle pendenze economichepregresse.Entro tale prospettiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata non presentai vizi lamentati dal ricorrente.Il Tribunale non ha fondato la perduranza del vincolo associativoesclusivamente sui contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ma ha valorizzato unapluralità di elementi convergenti.In primo luogo, ha richiamato le note della Polizia giudiziaria del 29 maggio2025 e del 4 novembre 2025, dalle quali emergeva la prosecuzione dell'attività dispaccio da parte di due tra i principali pusher del gruppo — [OSCURATO:PERSONA] lo stesso [OSCURATO:PERSONA] — circostanza che attestava la perdurante operativitàdel sodalizio in data successiva ai fatti contestati.Quanto alla qualificazione dei contatti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la lettura alternativaproposta dalla difesa — gestione di pendenze economiche pregresse — non è ingrado di inficiare la tenuta logica della motivazione.Il Tribunale ha collocato quei contatti nel contesto della condotta complessivadel ricorrente dopo il sequestro del 12 aprile 2023, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA],anziché distanziarsi dal gruppo a seguito dell'evento critico, si era recatopersonalmente presso il vertice dell'organizzazione.L'interpretazione di tale condotta come indice di permanenza del vincolo, enon come mera gestione di un credito residuo, non è manifestamente illogica. Lavalutazione operata dal Tribunale si inserisce, dunque, in un quadro indiziariocomposito e coerente, nel quale ciascun elemento acquista significato alla lucedegli altri.6. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell'art. 274,comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e del principio di attualità delle esigenze cautelari,è manifestamente infondato.La doglianza si incentra sulla nozione di “tempo silente”: il ricorrente assumeche l'intervallo di oltre due anni tra i fatti contestati (primavera 2023) el'applicazione della misura cautelare (novembre 2025), durante il quale il Buccianoè rimasto in stato di libertà senza episodi di recidiva o contatti operativi con ilsodalizio, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a escludere la concretezza el'attualità del pericolo di reiterazione. La prognosi cautelare sarebbe stata fondatasu formule stereotipate e argomentazioni astratte, con surrettizio rovesciamentodell'onere probatorio in capo all'indagato.6.1. La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fattie l'applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3,cod.proc.pen., è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegioritiene opportuno sintetizzare.Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente —afferma che il cosiddetto “tempo silente”, ove non accompagnato da altri elementifattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma3, cod.proc.pen. Si è evidenziato che la presunzione è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicchéil mero decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n.29237 del11/06/2025, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n.6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 – 02;Sez. 1, n.21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01).Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempotrascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, edi un'esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debbaessere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3,cod.proc.pen. (Sez. 6, n.21809 del 4/06/2025, Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n.11735del 25/01/2024, Rv. 286202 - 02; Sez. 6, n.31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 –01).6.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche accogliendo l'opzione esegetica piùfavorevole all'indagato — quella che impone al giudice un obbligo di specificamotivazione sul decorso temporale — il motivo risulti infondato nel caso di specie.E ciò per una pluralità di ragioni concorrenti.In primo luogo, l'intervallo temporale di cui si discute è di circa due anni, arconon assimilabile a quello preso in considerazione dalla giurisprudenza del secondoorientamento, che ha ritenuto necessaria una motivazione rafforzata nei casi didistanze temporali ben più significative, nell'ordine di un lustro o superiori. Si è alcospetto, dunque, di un dato temporale che, pur non trascurabile, non raggiungela soglia di quella “rilevanza” che la giurisprudenza richiede perché il decorso possaoperare come elemento di superamento della presunzione.In secondo luogo — e il rilievo è dirimente — il Tribunale non ha affattoomesso di confrontarsi con il fattore temporale, ma lo ha inserito in unavalutazione complessiva degli elementi disponibili, giungendo motivatamente allaconclusione che il decorso del tempo non fosse sufficiente a vincere la presunzionecautelare.In particolare, l'ordinanza impugnata ha valorizzato: i sette precedenti penalidel [OSCURATO:PERSONA] per delitti lucrogenetici, indicativi di una consuetudo delinquendiradicata; la realizzazione delle condotte in epoca piuttosto recente, le modalitàsofisticate della condotta, attestanti un consolidato modus operandi nel traffico distupefacenti; la spiccata propensione all'acquisizione di entrate attraverso attivitàillecite; la perdurante operatività del sodalizio, documentata dalle note della Poliziagiudiziaria del maggio e del novembre 2025. Si tratta di elementi concreti especifici, non di formule stereotipate, che sorreggono adeguatamente la prognosidi pericolosità.Si tratta di argomenti concreti, fondati su dati obiettivi, che non possonoessere liquidati come espressione di automatismo cautelare; il Tribunale hamotivato l'inadeguatezza della misura domiciliare alla luce di un elemento fattualespecificamente emerso dalle indagini, e non sulla base di un astratto richiamo allagravità del reato.6.3. Quanto all'asserita inversione dell'onere probatorio, la censura non tieneconto del congegno normativo disegnato dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.,che per i reati ivi contemplati — tra i quali il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 — stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.Il ricorrente non ha prospettato, né in sede di riesame né nel presente ricorso,alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare il proprio allontanamentodall'ambiente criminale. In assenza di siffatti elementi, la presunzione non risultavinta.Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata, lungi dal fondarsisu formule di stile o su argomentazioni astratte, ha dato conto in modo articolatoe logicamente coerente delle ragioni per le quali le esigenze cautelari conservanomisura adeguata.7. Alla luce di tali premesse argomentative, tutti i motivi di ricorso risultanomanifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. Si dispone la trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istitutopenitenziario competente, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente