CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 18428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea in data 07/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 69 bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, nonché il vizio motivazionale in relazione ai criteri adottati per la commisurazione della pena, è inammissibile poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, atteso che la Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare la decisione del Tribunale anche in punto di trattamento sanzionatorio inflitto all'odierno ricorrente, avendo ritenuto la pena irrogata dal giudice di primo grado equa e rispettosa dei parametri di legge e condividendo il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva contestata, anche in considerazione delle modalità del fatto, del danno patrimoniale subito dalla vittima, delle conseguenze psicologiche della stessa e in difetto di alcuna manifestazione di emenda del reo; osservato pure che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), cosa che nel caso di specie non sussiste;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2