Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 40875/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 settembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 31 maggio 2016 al 16 giugno 2017.

La misura cautelare era stata disposta nella ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 648 cod. pen. dal quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «per non aver commesso il fatto» con sentenza del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2018, irrevocabile il 19 aprile 2019.

2. Dall'ordinanza impugnata emerge: che la misura cautelare fu disposta dal G.i.p. del Tribunale di Sciacca con ordinanza del 5 maggio 2016, eseguita il 31 maggio 2016; che, nell'emettere l'ordinanza„ il G.i.p. del Tribunale di Sciacca dichiarò la propria incompetenza per territorio; che la misura fu confermata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo con ordinanza del 20 giugno 2016.

In ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva ricevuto e occultato (o si era intromesso affinché altri acquistassero) monili, armi o altri beni provento di furti e rapine commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. L'ordinanza impugnata osserva: che le intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini documentano numerose conversazioni •tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, in queste conversazioni, i due uomini utilizzano sovente un linguaggio criptico (parlano - ad esempio - di una «camera da letto» o di un «materasso» che dovrebbero essere consegnati in un bar); che, secondo la sentenza di assoluzione, non essendo stata sequestrata la merce oggetto delle conversazioni, non si può affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che i mobili o il materasso (o la «cosa bellissima» o il «metallo») oggetto delle conversazioni siano armi o monili di illecita provenienza; che„ tuttavia, non è c:ontroverso vi siano state tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conversazioni di questo tenore e le stesse integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo la Corte territoriale, dalle intercettazioni emerge che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva conversazioni di contenuto ambiguo con [OSCURATO:PERSONA], «soggetto di nazionalità serba dedito alla commissione di reati contro I patrimonio» e il linguaggio utilizzato, usualmente impiegato per eludere le investigazioni dell'autorità, ha creato l'apparenza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella ricettazione di beni di illecita provenienza.

Una apparenza che [OSCURATO:PERSONA] non ha contrastato perché, pur legittimamente, ha scelto di non rispondere.

La Corte di appello sottolinea, inoltre, che, secondo la sentenza di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere l'autore di una rapina e il gruppo criminale del quale egli faceva parte è stato trovato in possesso di una pistola di provenienza furtiva.

4. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

Il ricorrente osserva che il valore indiziante delle conversazioni intercettate è stato ridimensionato dalla sentenza di assoluzione, secondo la quale «non è certo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante le suddette conversazioni, interloquissero proprio con gli autori dei furti e delle rapine».

Riferisce, inoltre, che la medesima sentenza ha escluso «la riferibilità soggettiva dei furti e delle rapine perpetrate nell'agrigentino nel periodo compreso tra il 14.10.2013 e il 12.11.2013 a [OSCURATO:PERSONA]».

Sostiene, in sintesi, che, secondo il giudice della cognizione, le conversazioni telefoniche intercettate non sarebbero riferibili con certezza ai fatti oggetto di imputazione e, di conseguenza, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le ragioni poste a fondamento della assoluzione.

Lamenta, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha illegittimamente fondato il rigetto dell'istanza sulla scelta, adottata da [OSCURATO:PERSONA], di avvalersi della facoltà di non rispondere.

5. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria depositata il 7 settembre 2022 l'Avvocatura dello Stato ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto: (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. L'ordinanza impugnata non fa alcun riferimento a conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso non coglie nel segno quando sottolinea che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non provata la riferibilità a Todorovic «dei furti e delle rapine perpetrate nell'agrigentino nel periodo compreso tra il 14.10.2013 e il 12.11.2013».

La Corte territoriale, infatti, ha negato il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. individuando quali condotte caratterizzate da colpa grave e perciò ostative al riconoscimento di tale diritto: - l'esistenza di rapporti di natura ambigua con [OSCURATO:PERSONA], descritto nell'ordinanza impugnata come «dedito alla commissione di reati contro il patrimonio» e identificato tra gli «autori della rapina ai danni della famiglia Caccioppo», commessa il 13 ottobre 2013 a Ribera (uno dei reati presupposto del delitto di ricettazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA]); - il contenuto criptico delle conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esemplificato da un dialogo nel quale [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] che lo zio sarebbe interessato «alla camera da letto da 1.300 euro» e gli avrebbe dato il denaro se «l'avesse portata al bar» (l'ordinanza fa notare che Zikovic non risulta vendere mobili e che una camera da letto non si trasporta in un bar).

Il provvedimento impugnato sottolinea che le conversazioni intercettate provano rapporti di contenuto ambiguo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non [OSCURATO:PERSONA]), soggetto inserito non marginalmente in attività delinquenziali e sostiene che, poiché tali conversazioni hanno contenuto criptico, tale comportamento è gravemente colposo tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

4. Il ragionamento sviluppato appare logicamente esaustivo, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati perché coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'utilizzo di un linguaggio criptico di natura convenzionale, che sottintende un riferimento a cose diverse da quelle formalmente menzionate o, intenzionalmente, non esplicita di cosa si parli, può costituire colpa grave idonea a indurre in inganno l'autorità inquirente.

Ed invero, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria e neppure se tale condotta, per evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, ha creato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di un intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).

In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare.

Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794) ed anche in un caso in cui, dalle conversazioni intercettate, era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954).

5. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. anche la scelta processuale di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittima espressione del diritto di difesa.

Il motivo è fondato, atteso che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 ha modificato l'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. e oggi «l'esercizio da parte dell'imputato della facolta di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Si deve osservare però che, nell'economia dell'ordinanza, il riferimento alla scelta adottata dall'imputato di non fornire chiarimenti sul contenuto delle conversazioni ha carattere marginale, ed è invece decisiva ed assorbente la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] intrattenne rapporti con una persona «dedita alla commissione di reati contro il patrimonio» e, nelle conversazioni con lui, scelse di usare un linguaggio criptico.

Un comportamento che la Corte territoriale ha considerato gravemente colposo, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, con una motivazione che - come già chiarito - non è censurabile.

In questa prospettiva, è utile ricordare che, secondo un indirizzo risalente, ma consolidato, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione, che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (in tal senso, Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejarn, Rv. 105773; e, recentemente, Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 31 maggio 2016 al 16 giugno 2017. La misura cautelare era stata disposta nella ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 648 cod. pen. dal quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «per non aver commesso il fatto» con sentenza del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2018, irrevocabile il 19 aprile 2019. 2. Dall'ordinanza impugnata emerge: che la misura cautelare fu disposta dal G.i.p. del Tribunale di Sciacca con ordinanza del 5 maggio 2016, eseguita il 31 maggio 2016; che, nell'emettere l'ordinanza„ il G.i.p. del Tribunale di Sciacca dichiarò la propria incompetenza per territorio; che la misura fu confermata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo con ordinanza del 20 giugno 2016. In ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva ricevuto e occultato (o si era intromesso affinché altri acquistassero) monili, armi o altri beni provento di furti e rapine commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'ordinanza impugnata osserva: che le intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini documentano numerose conversazioni •tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, in queste conversazioni, i due uomini utilizzano sovente un linguaggio criptico (parlano - ad esempio - di una «camera da letto» o di un «materasso» che dovrebbero essere consegnati in un bar); che, secondo la sentenza di assoluzione, non essendo stata sequestrata la merce oggetto delle conversazioni, non si può affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che i mobili o il materasso (o la «cosa bellissima» o il «metallo») oggetto delle conversazioni siano armi o monili di illecita provenienza; che„ tuttavia, non è c:ontroverso vi siano state tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conversazioni di questo tenore e le stesse integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la Corte territoriale, dalle intercettazioni emerge che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva conversazioni di contenuto ambiguo con [OSCURATO:PERSONA], «soggetto di nazionalità serba dedito alla commissione di reati contro I patrimonio» e il linguaggio utilizzato, usualmente impiegato per eludere le investigazioni dell'autorità, ha creato l'apparenza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella ricettazione di beni di illecita provenienza. Una apparenza che [OSCURATO:PERSONA] non ha contrastato perché, pur legittimamente, ha scelto di non rispondere. La Corte di appello sottolinea, inoltre, che, secondo la sentenza di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere l'autore di una rapina e il gruppo criminale del quale egli faceva parte è stato trovato in possesso di una pistola di provenienza furtiva. 4. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente osserva che il valore indiziante delle conversazioni intercettate è stato ridimensionato dalla sentenza di assoluzione, secondo la quale «non è certo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante le suddette conversazioni, interloquissero proprio con gli autori dei furti e delle rapine». Riferisce, inoltre, che la medesima sentenza ha escluso «la riferibilità soggettiva dei furti e delle rapine perpetrate nell'agrigentino nel periodo compreso tra il 14.10.2013 e il 12.11.2013 a [OSCURATO:PERSONA]». Sostiene, in sintesi, che, secondo il giudice della cognizione, le conversazioni telefoniche intercettate non sarebbero riferibili con certezza ai fatti oggetto di imputazione e, di conseguenza, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le ragioni poste a fondamento della assoluzione. Lamenta, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha illegittimamente fondato il rigetto dell'istanza sulla scelta, adottata da [OSCURATO:PERSONA], di avvalersi della facoltà di non rispondere. 5. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata il 7 settembre 2022 l'Avvocatura dello Stato ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto: (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. L'ordinanza impugnata non fa alcun riferimento a conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso non coglie nel segno quando sottolinea che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non provata la riferibilità a Todorovic «dei furti e delle rapine perpetrate nell'agrigentino nel periodo compreso tra il 14.10.2013 e il 12.11.2013». La Corte territoriale, infatti, ha negato il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. individuando quali condotte caratterizzate da colpa grave e perciò ostative al riconoscimento di tale diritto: - l'esistenza di rapporti di natura ambigua con [OSCURATO:PERSONA], descritto nell'ordinanza impugnata come «dedito alla commissione di reati contro il patrimonio» e identificato tra gli «autori della rapina ai danni della famiglia Caccioppo», commessa il 13 ottobre 2013 a Ribera (uno dei reati presupposto del delitto di ricettazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA]); - il contenuto criptico delle conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esemplificato da un dialogo nel quale [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] che lo zio sarebbe interessato «alla camera da letto da 1.300 euro» e gli avrebbe dato il denaro se «l'avesse portata al bar» (l'ordinanza fa notare che Zikovic non risulta vendere mobili e che una camera da letto non si trasporta in un bar). Il provvedimento impugnato sottolinea che le conversazioni intercettate provano rapporti di contenuto ambiguo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non [OSCURATO:PERSONA]), soggetto inserito non marginalmente in attività delinquenziali e sostiene che, poiché tali conversazioni hanno contenuto criptico, tale comportamento è gravemente colposo tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. 4. Il ragionamento sviluppato appare logicamente esaustivo, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati perché coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'utilizzo di un linguaggio criptico di natura convenzionale, che sottintende un riferimento a cose diverse da quelle formalmente menzionate o, intenzionalmente, non esplicita di cosa si parli, può costituire colpa grave idonea a indurre in inganno l'autorità inquirente. Ed invero, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria e neppure se tale condotta, per evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, ha creato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di un intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794) ed anche in un caso in cui, dalle conversazioni intercettate, era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). 5. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia considerato quale colpa ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. anche la scelta processuale di avvalersi della facoltà di non rispondere, che costituisce legittima espressione del diritto di difesa. Il motivo è fondato, atteso che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 ha modificato l'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. e oggi «l'esercizio da parte dell'imputato della facolta di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Si deve osservare però che, nell'economia dell'ordinanza, il riferimento alla scelta adottata dall'imputato di non fornire chiarimenti sul contenuto delle conversazioni ha carattere marginale, ed è invece decisiva ed assorbente la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] intrattenne rapporti con una persona «dedita alla commissione di reati contro il patrimonio» e, nelle conversazioni con lui, scelse di usare un linguaggio criptico. Un comportamento che la Corte territoriale ha considerato gravemente colposo, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, con una motivazione che - come già chiarito - non è censurabile. In questa prospettiva, è utile ricordare che, secondo un indirizzo risalente, ma consolidato, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione, che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (in tal senso, Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejarn, Rv. 105773; e, recentemente, Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in eur
Sentenza Cassazione n. 40875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris