CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo inflitta a [OSCURATO:PERSONA]' in quella di 30 anni di reclusione: richiesta fondata sulla modifica, medio tempore avvenuta, dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]', che, con un unico motivo, deduce il vizio il motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per non avere il Giudice dell'esecuzione tenuto conto del mutamento di giurisprudenza prospettato nella richiesta; ritenuta la aspecificità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle censure difensive, avendo l'ordinanza impugnata rilevato come la richiesta si fosse fondata su una sola pronuncia della Suprema Corte, non suscettibile di scalfire l'opposto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i