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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20509/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20796/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROMOLOSTANCHI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta no e difendono; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- sul ricorso successivo con stesso R.G.N.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2045/2018,pubblicata i l 02/01/2019 , R.G.N. 482/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 2725/2017, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domandad i [OSCURATO:PERSONA], dichiarava illegittima la ces sione del ramo di azienda impugnata; per l’effetto dichiarava illegittima la cessione de l contratt o di lavoro de l ricorrent e a [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente sussistenza, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] anche in epoca successiva al 31/12/2015; condannava [OSCURATO:SOCIETA] a ri ammettere in servizio il ricorrente con le medesime condizioni contrattuali, normative e retributive; 2.con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano respingeva gli appelli di IBM e MODIS; 3.avverso tale decisione, IBM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 3motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso; 4.ha altresì proposto ricorso per cassazione MODIS, affidato a 4 motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso; 5.tanto IBM quanto MODIS hanno notificato controricorso nel giudizio instaurato dall’altra società, dando atto di avere proposto autonomo ricorso, aderendo ai motivi di censura esposti dalla difesa dell’altra società, e richiamando le argomentazioni svolte nel proprio rispettivo ricorso principale; 6.successivamente IBM ha depositat o att o di rinuncia , per intervenuta conciliazione con il lavoratore con compensazione di spese, accettata dal lavoratore; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata, in conformità della richiesta di parte , cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], dan d o atto che le parti hanno dichiarato di avere regolato le spese di lite, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono per detta società ricorrente rinunciante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; 2.con il primo motivo del proprio ricorso MODIS deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; secondo la società ricorrente, tali principi escluderebbero la necessità di preesistenza del ramo di azienda trasferito; 3.con il secondo motivo deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. per l’introduzione di un elemento (dato temporale) non previsto normativamente ai fini della valutazione della preesistenza del ramo; 4.con il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deduce omesso esame, ai fini dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c., del fatto che MODIS, società neocostituita, svolge la propria attività esclusivamente con i rami ceduti da IBM;

5. con il quarto motivo denuncia , ex art . 360 n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c . p . c . in relazione all'art . 2112 c.c.come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di G iustizia UE; argomenta che i rami d’azienda trasferiti costituivano entità economiche organizzate costituite da un gruppo di lavoratori con un'attività comune e con know-howspecialistico;

6. i primi due motivi del ricorso , che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

7. osserva il Collegio, in primo luogo, che la giuris prudenza di legittimità ha chiarito che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 4500/2016, n. 206 / 2004 , n. 11247/2016); tale orientamento è stato di recente ribadito, e deve considerarsi consolidato ( cfr. in tal senso § 10 di Cass. n. 39394/2021; § 5 di Cass. n. 35666/2021, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in senso conforme);8. l a società ricorrent e lamenta , in par ticolare, che l’interpretazione della Corte di merito circa l’immanenza dei requisiti di autonomia e preesistenza nel fenomeno circolatorio aziendale non sarebbe conforme alla disciplina sovranazionale, che richiederebbe solo la continuità dell’attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l’applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d’azienda; lamenta, cioè, il fraintendimento dell’insegnamento della Corte di Giustizia Europea (in particolare sentenza Amatori 6.3.2014, in causa C –458/12);

9. rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie, il costante indirizzo di questa Corte, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, ai fini del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere –autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario –il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione; l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C – 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C – 664/2017) (così Cass. n. 22249/2021; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi n . 18948 /202 1 , n. 35666/2021, n. 39394/2021, n. 39414 /2021, n . 41569/2021, n. 2272/2022);10.in definitiva, le censure in esame risultano volte a porre in discussione il ridetto orientamento di legittimità, cui si è conformata la Corte territoriale; 11.la critica alla sentenza impugnata basata sulla cd. sentenza Amatori non coglie nel segno, anche alla luce della successiva della sentenza della Corte di Giustizia UE 13.6.2019, n. 664, in causa C- 664/17, avendo in detta decisione la Corte di Giustizia confermato, per quanto qui interessa, che: “63.

Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento.

64. Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena.

Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa”; ed avendo le decisioni di questa Corte sopra menzionate dato continuità al proprio consolidato indirizzo, tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo; 12.i suddetti motivi risultano dunque inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame degli stessi motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata; 13.parimenti inammissibili risulta no il terzo e quarto motivo d el ricorso, anch’essi connessi; 14.occorre anzitutto ribadire il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021, già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme); 15.quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021 già cit.); il che nella specie non è avvenuto; 16.da quanto espresso circa la valutazione di merito dei presupposti fattuali sull’applicazione del regime previsto dall’art. 2112 c.c. discende un ulteriore profilo di inammissibilità de i sud detti motiv i del ricorso MODIS, poiché sul punto controverso la Corte di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di cd. doppiaconforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 17.in conclusione, la r icorrent e MODIS , soccombent e , dev e essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del lavoratore controricorrente , liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore de i difensori dichiaratisi antistatari, ed è tenut a al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; la comunanza delle posizioni processuali giustifica la compensazione delle spese tra IBM e MODIS; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] Cristiano, anche per le spese.

Dichiara inammissibilei l ricors o di [OSCURATO:SOCIETA]. e c ondanna la medesima alla rifusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cristiano, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generalial 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Compensa le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p er il versamento, da parte della ricorrent e [OSCURATO:SOCIETA]. , dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20796/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROMOLOSTANCHI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta no e difendono; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- sul ricorso successivo con stesso R.G.N.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2045/2018,pubblicata i l 02/01/2019 , R.G.N. 482/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 2725/2017, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domandad i [OSCURATO:PERSONA], dichiarava illegittima la ces sione del ramo di azienda impugnata; per l’effetto dichiarava illegittima la cessione de l contratt o di lavoro de l ricorrent e a [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente sussistenza, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] anche in epoca successiva al 31/12/2015; condannava [OSCURATO:SOCIETA] a ri ammettere in servizio il ricorrente con le medesime condizioni contrattuali, normative e retributive; 2.con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano respingeva gli appelli di IBM e MODIS; 3.avverso tale decisione, IBM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 3motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso; 4.ha altresì proposto ricorso per cassazione MODIS, affidato a 4 motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso; 5.tanto IBM quanto MODIS hanno notificato controricorso nel giudizio instaurato dall’altra società, dando atto di avere proposto autonomo ricorso, aderendo ai motivi di censura esposti dalla difesa dell’altra società, e richiamando le argomentazioni svolte nel proprio rispettivo ricorso principale; 6.successivamente IBM ha depositat o att o di rinuncia , per intervenuta conciliazione con il lavoratore con compensazione di spese, accettata dal lavoratore; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata, in conformità della richiesta di parte , cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], dan d o atto che le parti hanno dichiarato di avere regolato le spese di lite, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono per detta società ricorrente rinunciante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; 2.con il primo motivo del proprio ricorso MODIS deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; secondo la società ricorrente, tali principi escluderebbero la necessità di preesistenza del ramo di azienda trasferito; 3.con il secondo motivo deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. per l’introduzione di un elemento (dato temporale) non previsto normativamente ai fini della valutazione della preesistenza del ramo; 4.con il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deduce omesso esame, ai fini dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c., del fatto che MODIS, società neocostituita, svolge la propria attività esclusivamente con i rami ceduti da IBM; 5. con il quarto motivo denuncia , ex art . 360 n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c . p . c . in relazione all'art . 2112 c.c.come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di G iustizia UE; argomenta che i rami d’azienda trasferiti costituivano entità economiche organizzate costituite da un gruppo di lavoratori con un'attività comune e con know-howspecialistico; 6. i primi due motivi del ricorso , che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili; 7. osserva il Collegio, in primo luogo, che la giuris prudenza di legittimità ha chiarito che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 4500/2016, n. 206 / 2004 , n. 11247/2016); tale orientamento è stato di recente ribadito, e deve considerarsi consolidato ( cfr. in tal senso § 10 di Cass. n. 39394/2021; § 5 di Cass. n. 35666/2021, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in senso conforme);8. l a società ricorrent e lamenta , in par ticolare, che l’interpretazione della Corte di merito circa l’immanenza dei requisiti di autonomia e preesistenza nel fenomeno circolatorio aziendale non sarebbe conforme alla disciplina sovranazionale, che richiederebbe solo la continuità dell’attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l’applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d’azienda; lamenta, cioè, il fraintendimento dell’insegnamento della Corte di Giustizia Europea (in particolare sentenza Amatori 6.3.2014, in causa C –458/12); 9. rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie, il costante indirizzo di questa Corte, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, ai fini del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere –autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario –il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione; l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C – 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C – 664/2017) (così Cass. n. 22249/2021; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi n . 18948 /202 1 , n. 35666/2021, n. 39394/2021, n. 39414 /2021, n . 41569/2021, n. 2272/2022);10.in definitiva, le censure in esame risultano volte a porre in discussione il ridetto orientamento di legittimità, cui si è conformata la Corte territoriale; 11.la critica alla sentenza impugnata basata sulla cd. sentenza Amatori non coglie nel segno, anche alla luce della successiva della sentenza della Corte di Giustizia UE 13.6.2019, n. 664, in causa C- 664/17, avendo in detta decisione la Corte di Giustizia confermato, per quanto qui interessa, che: “63. Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento. 64. Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena. Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa”; ed avendo le decisioni di questa Corte sopra menzionate dato continuità al proprio consolidato indirizzo, tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo; 12.i suddetti motivi risultano dunque inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame degli stessi motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata; 13.parimenti inammissibili risulta no il terzo e quarto motivo d el ricorso, anch’essi connessi; 14.occorre anzitutto ribadire il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021, già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme); 15.quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021 già cit.); il che nella specie non è avvenuto; 16.da quanto espresso circa la valutazione di merito dei presupposti fattuali sull’applicazione del regime previsto dall’art. 2112 c.c. discende un ulteriore profilo di inammissibilità de i sud detti motiv i del ricorso MODIS, poiché sul punto controverso la Corte di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di cd. doppiaconforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 17.in conclusione, la r icorrent e MODIS , soccombent e , dev e essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del lavoratore controricorrente , liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore de i difensori dichiaratisi antistatari, ed è tenut a al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; la comunanza delle posizioni processuali giustifica la compensazione delle spese tra IBM e MODIS; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] Cristiano, anche per le spese. Dichiara inammissibilei l ricors o di [OSCURATO:SOCIETA]. e c ondanna la medesima alla rifusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cristiano, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generalial 15%, accessori di legge, da distrarsi. Compensa le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p er il versamento, da parte della ricorrent e [OSCURATO:SOCIETA]. , dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 20509/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris