Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 26976/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa il 14 settembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, con cui, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziata di appartenere a un'associazione dedita al traffico di cocaina, operativa dal maggio all'agosto 2020 (capo 1), essendo altresì ascritto all'indagata anche un reato-fine (capo 9).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, la Anastasi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione all'associazione della ricorrente, non essendo stati considerati i rilievi difensivi volti a rimarcare il carattere occasionale e trascurabile del contributo dell'indagata nell'attività di spaccio posta in essere dal compagno [OSCURATO:PERSONA], essendo emblematiche in senso contrario alla ricostruzione accusatoria le conversazioni di cui ai progr. 2356 del 17 luglio 2020 e progr. 324 del 15 maggio 2020, da cui si evincerebbe il disinteresse della Anastasi rispetto alle vicende riguardanti le dinamiche associative.

Con il secondo motivo, la ricorrente, oltre a ribadire la sua estraneità al sodalizio criminoso, di cui peraltro viene dedotta l'inesistenza, contesta la valutazione sulle esigenze cautelari, non potendosi ritenere necessaria la applicazione della misura cautelare di massimo rigore nei casi di non sussistente o comunque di limitata partecipazione a un'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non presenta profili di incoerenza o di illogicità argomentativa.

Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza.

E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha richiamato gli esiti delle attività di intercettazione telefonica e dei servizi di controllo della P.G., da cui è emersa la esistenza di una organizzazione stabile dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, strutturata prevalentemente su base familiare, diretta da [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta si relazionava con la compagna [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], figlio della Anastasi, dando loro indicazioni in ordine ai rapporti con i fornitori.Lo stupefacente veniva in genere commissionato da Balsamo o in alternativa da Zagari a fornitori stabili, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere stoccata in specifici luoghi, in particolare presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove veniva confezionata da costei e dalla madre [OSCURATO:PERSONA].

Dal monitoraggio delle utenze in uso agli indagati e dalle operazioni di verifica della P.G., risultava che Balsamo dava indicazioni alla Anastasi (progr. 1251) in ordine alle tempistiche del confezionamento e alla consegna del denaro da consegnare ai fornitori, essendo altresì emerso che la Anastasi era solita ritirare la cocaina appena acquistata da Balsamo per confezionarli in dosi in vista della vendita, presso il B&B gestito da [OSCURATO:PERSONA], sito nelle vicinanze del bar Trinacria, bar dove il figlio Salvatore, aiutato dalla madre, si occupava della ricezione degli acquirenti (significative in tal senso sono risultate le conversazioni di cui al progr. 138 del 5 giugno 2020, riscontrate dalle attività di controllo della P.G. e dai filmati delle videocamere di sorveglianze installate nei pressi del bar).

La condivisione da parte della ricorrente delle vicende associative risulta altresì riscontrata dai contenuti della conversazione di cui al progr. 2355 del 17 luglio 2019, da cui si evince che, a seguito dell'arresto di Ferro, Borzì si rivolgeva alla Anastasi, preoccupata dalle possibili conseguenze e l'indagata informava poi il convivente di essere stata contattata dal fornitore, sollecitando Balsamo a incontrare quanto prima Borzì, temendo le ripercussioni dell'arresto, parlando significativamente al plurale ("tu per fare così, hai messo a tutti in croce").

I contatti tra la Anastasi e i figli Sonia e [OSCURATO:PERSONA] (episodi del 12, 18 e del 23 giugno 2020) hanno confermato la cointeressenza della ricorrente nelle fasi di confezionamento e di occultamento dello stupefacente, preoccupandosi altresì l'indagata di consigliare al convivente di uscire con il motorino per evitare eventuali controlli delle forze dell'ordine (progr. 1453 dell'8 luglio 2020).

Di qui la coerente conclusione dei giudici dell'impugnazione cautelare che la Anastasi, oltre a partecipare alle attività di spaccio a supporto dei suoi stretti familiari, era perfettamente consapevole dell'esistenza di una struttura organizzativa dedita, in modo stabile e professionale, al traffico di stupefacenti.

Né in senso contrario potevano ritenersi dirimenti le conversazioni segnalate dalla difesa, atteso che quella di cui al progr. 323 non riguardava assolutamente la ricorrente, mentre l'affermazione ("io non sono nulla") fatta dalla Anastasi nella conversazione di cui al progr. 324 concerneva solo il luogo del denaro occorrente per pagare il fornitore Borzì e non certo il complessivo traffico illecito.

1.2. In definitiva, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelar', in quanto sorretta da argomentazioni razionali e aderenti alle risultanze investigative disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini assertivi e non sufficientemente specifici, fermo restando che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso in ordine alla configurabilità dell'associazione (la cui esistenza è stata ben argomentata nell'ordinanza impugnata) e alla partecipazione al sodalizio della Anastasi ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate nel prosieguo del procedimento penale in corso.

2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari.

E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando che doveva comunque ritenersi attuale e concreto il pericolo di condotte recidivanti, e ciò in ragione dell'inserimento della Anastasi in una struttura associativa protrattasi per un arco temporale non esiguo e connotata da un'elevata professionalità, ben potendo trovare le condotte illecite applicazione anche in ambito domestico, come rivelato dalle indagini svolte.

Con i rilievi dell'ordinanza impugnata, non manifestamente illogici, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui, anche in punto di esigenze cautelari, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della Anastasi deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa il 14 settembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, con cui, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di persone, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziata di appartenere a un'associazione dedita al traffico di cocaina, operativa dal maggio all'agosto 2020 (capo 1), essendo altresì ascritto all'indagata anche un reato-fine (capo 9). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, la Anastasi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione all'associazione della ricorrente, non essendo stati considerati i rilievi difensivi volti a rimarcare il carattere occasionale e trascurabile del contributo dell'indagata nell'attività di spaccio posta in essere dal compagno [OSCURATO:PERSONA], essendo emblematiche in senso contrario alla ricostruzione accusatoria le conversazioni di cui ai progr. 2356 del 17 luglio 2020 e progr. 324 del 15 maggio 2020, da cui si evincerebbe il disinteresse della Anastasi rispetto alle vicende riguardanti le dinamiche associative. Con il secondo motivo, la ricorrente, oltre a ribadire la sua estraneità al sodalizio criminoso, di cui peraltro viene dedotta l'inesistenza, contesta la valutazione sulle esigenze cautelari, non potendosi ritenere necessaria la applicazione della misura cautelare di massimo rigore nei casi di non sussistente o comunque di limitata partecipazione a un'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non presenta profili di incoerenza o di illogicità argomentativa. Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha richiamato gli esiti delle attività di intercettazione telefonica e dei servizi di controllo della P.G., da cui è emersa la esistenza di una organizzazione stabile dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, strutturata prevalentemente su base familiare, diretta da [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta si relazionava con la compagna [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], figlio della Anastasi, dando loro indicazioni in ordine ai rapporti con i fornitori.Lo stupefacente veniva in genere commissionato da Balsamo o in alternativa da Zagari a fornitori stabili, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere stoccata in specifici luoghi, in particolare presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove veniva confezionata da costei e dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. Dal monitoraggio delle utenze in uso agli indagati e dalle operazioni di verifica della P.G., risultava che Balsamo dava indicazioni alla Anastasi (progr. 1251) in ordine alle tempistiche del confezionamento e alla consegna del denaro da consegnare ai fornitori, essendo altresì emerso che la Anastasi era solita ritirare la cocaina appena acquistata da Balsamo per confezionarli in dosi in vista della vendita, presso il B&B gestito da [OSCURATO:PERSONA], sito nelle vicinanze del bar Trinacria, bar dove il figlio Salvatore, aiutato dalla madre, si occupava della ricezione degli acquirenti (significative in tal senso sono risultate le conversazioni di cui al progr. 138 del 5 giugno 2020, riscontrate dalle attività di controllo della P.G. e dai filmati delle videocamere di sorveglianze installate nei pressi del bar). La condivisione da parte della ricorrente delle vicende associative risulta altresì riscontrata dai contenuti della conversazione di cui al progr. 2355 del 17 luglio 2019, da cui si evince che, a seguito dell'arresto di Ferro, Borzì si rivolgeva alla Anastasi, preoccupata dalle possibili conseguenze e l'indagata informava poi il convivente di essere stata contattata dal fornitore, sollecitando Balsamo a incontrare quanto prima Borzì, temendo le ripercussioni dell'arresto, parlando significativamente al plurale ("tu per fare così, hai messo a tutti in croce"). I contatti tra la Anastasi e i figli Sonia e [OSCURATO:PERSONA] (episodi del 12, 18 e del 23 giugno 2020) hanno confermato la cointeressenza della ricorrente nelle fasi di confezionamento e di occultamento dello stupefacente, preoccupandosi altresì l'indagata di consigliare al convivente di uscire con il motorino per evitare eventuali controlli delle forze dell'ordine (progr. 1453 dell'8 luglio 2020). Di qui la coerente conclusione dei giudici dell'impugnazione cautelare che la Anastasi, oltre a partecipare alle attività di spaccio a supporto dei suoi stretti familiari, era perfettamente consapevole dell'esistenza di una struttura organizzativa dedita, in modo stabile e professionale, al traffico di stupefacenti. Né in senso contrario potevano ritenersi dirimenti le conversazioni segnalate dalla difesa, atteso che quella di cui al progr. 323 non riguardava assolutamente la ricorrente, mentre l'affermazione ("io non sono nulla") fatta dalla Anastasi nella conversazione di cui al progr. 324 concerneva solo il luogo del denaro occorrente per pagare il fornitore Borzì e non certo il complessivo traffico illecito. 1.2. In definitiva, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelar', in quanto sorretta da argomentazioni razionali e aderenti alle risultanze investigative disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini assertivi e non sufficientemente specifici, fermo restando che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso in ordine alla configurabilità dell'associazione (la cui esistenza è stata ben argomentata nell'ordinanza impugnata) e alla partecipazione al sodalizio della Anastasi ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate nel prosieguo del procedimento penale in corso. 2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari. E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando che doveva comunque ritenersi attuale e concreto il pericolo di condotte recidivanti, e ciò in ragione dell'inserimento della Anastasi in una struttura associativa protrattasi per un arco temporale non esiguo e connotata da un'elevata professionalità, ben potendo trovare le condotte illecite applicazione anche in ambito domestico, come rivelato dalle indagini svolte. Con i rilievi dell'ordinanza impugnata, non manifestamente illogici, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui, anche in punto di esigenze cautelari, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della Anastasi deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand
Decreto Cassazione n. 26976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris