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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 27319/2021

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ORDINANZA sul ricorso 19114-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 52/64 B PONTE A SGOLA (PI), in persona del legale rappresentante pro temporee, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 8 INT l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1513 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 160/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 432/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Ancona in accoglimento dell'appello principale del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato in data 17.9.2008 al Nardella e condannato la società al pagamento in favore dello stesso della somma di C 93.008,24 e al versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, eliminato la condanna al pagamento della somma di C 15.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e compensato le spese del doppio grado;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sula base di cinque motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

3. il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal procuratore, con il quale parte ricorrente, dato atto di avere, nelle more, raggiunto con controparte un accordo transattivo, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione; Considerato che

1. a seguito della rinunzia della parte ricorrente a mente degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve essere dichiarata l'estinzione del processo;

2. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del i rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo.

Roma, 27 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19114-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 52/64 B PONTE A SGOLA (PI), in persona del legale rappresentante pro temporee, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 8 INT l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1513 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 160/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 432/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Ancona in accoglimento dell'appello principale del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato in data 17.9.2008 al Nardella e condannato la società al pagamento in favore dello stesso della somma di C 93.008,24 e al versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, eliminato la condanna al pagamento della somma di C 15.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e compensato le spese del doppio grado; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sula base di cinque motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; 3. il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal procuratore, con il quale parte ricorrente, dato atto di avere, nelle more, raggiunto con controparte un accordo transattivo, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione; Considerato che 1. a seguito della rinunzia della parte ricorrente a mente degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve essere dichiarata l'estinzione del processo; 2. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del i rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, 27 aprile 202
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