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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35976/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, reiterando una questione di fatto - in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. - rispetto alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione esaustiva ed esente da censure rilevabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo, relativo alla sproporzione del trattamento sanzionatorio a fronte di una misura detentiva che, successivamente, risultava illegittimamente disposta, è inammissibile in quanto non proposta in sede di appello e fondata su elementi fattuali non rilevabili in questa sede; peraltro, la tesi in diritto è manifestamente infondata, dovendosi applicare il principio secondo cui la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez.6, n.34083 del 25/6/2013, Rv.256554); ritenuto che il terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità ex art. 133 cod. pen. (si veda pg.9-10); rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (..)',.nitxxoà2 Così deciso il 14 %bbio\ 2024 Il Consigliere esrfsore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, reiterando una questione di fatto - in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. - rispetto alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione esaustiva ed esente da censure rilevabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo, relativo alla sproporzione del trattamento sanzionatorio a fronte di una misura detentiva che, successivamente, risultava illegittimamente disposta, è inammissibile in quanto non proposta in sede di appello e fondata su elementi fattuali non rilevabili in questa sede; peraltro, la tesi in diritto è manifestamente infondata, dovendosi applicare il principio secondo cui la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez.6, n.34083 del 25/6/2013, Rv.256554); ritenuto che il terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità ex art. 133 cod. pen. (si veda pg.9-10); rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (..)',.nitxxoà2 Così deciso il 14 %bbio\ 2024 Il Consigliere esrfsore Il P
Sentenza Cassazione n. 35976/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris