CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 28279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in applicazione dall'art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all' artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2) e 5), 99, comma 2, cod. pen.; Letta la memoria del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2025 con la quale lamenta la mancata notifica degli avvisi di udienza. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ( e dunque in assenza di contraddittorio), in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e fuori dei casi previsti dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il •glier tensore [OSCURATO:PERSONA]