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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 40978/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10557-2020 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - PASSARELL,--k ALESSANDRA, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale contro A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 263/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] • 1-1 Corte d'Appello di Campobasso, pronunciando sull'appello iC proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sull'impugnazione incidentale dell'A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal settembre 2007 al febbraio 2014, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, ma aveva rigettato le domande della ricorrente volte ad ottenere la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate nell'arco temporale sopra indicato;

2. la Corte territoriale, nel respingere l'appello incidentale dell'Azienda, _s)i-idiviso la sentenza impugnata quanto all'accertamento della subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'[OSCURATO:PERSONA] di neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell'età evolutiva, ed inoltre l'appellante era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, ed assegnata a svolgere le attività ordinarie del reparto, circostanza, questa, desumibile dalla documentazione prodotta;

3. il giudice d'appello ha, invece, riformato il capo della sentenza di rigetto della domanda di differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro ,ordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'A.S.RE.M. sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure;

5. al ricorso incidentale A.S.RE.M. ha replicato con controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione iell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2222 cod. civ., dell'art. 110, comma 6, della legge Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3- n. 267/2000 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel aiorizzare la durata del rapporto per escludere l'esigenza temporanea perché, a suo dire, erano state rispettate le condizioni previste dal legislatore quanto alla necessità di uno specifico progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi determinati;

2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. perché la Passarella non aveva fornito la prova dell'asserita nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa né aveva dimostrato di avere svolto mansioni di dirigente psicologa, riconosciute dal giudice d'appello senza una valutazione critica della prova documentale; infine il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici della subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione fra le parti» e addebita al giudice d'appello di avere ritenuto provata la natura subordinata della prestazione sebbene le risultanze di causa escludessero la sussistenza degli indici della subordinazione;

4. il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ. sul rilievo che la Corte territoriale «nell'accogliere il gravame proposto dall'appellante principale ha erroneamente omesso di condannare A.S.RE.M., in aggiunta al pagamento delle differenze retributive, anche alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale»;

4.1. precisa la ricorrente incidentale che la domanda era stata espressamente formulata nell'atto d'appello ed evidenzia che gli oneri contributivi previdenziali sono voci dovute, in virtù del principio di Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- corrispettività, per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto;

5. con il secondo motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di _tc in quanto il giudice d'appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell'Azienda;

6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da -L a pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro „plesso, giungendo alla conclusione che la Passarella fosse stata inserita nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico;

6.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non .,)nomico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella Inizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -5- fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass.3.7.2003 n. 10551 e negli stessi termini fra le tante Cass. 11.7.2017 n. 17101);

6.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( cfr. Cass. n. 18/2019, Cass. n. 28459/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla Jollaborazione coordinata e continuativa, è pervenuta ad affermare la ngtura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa;

6.4. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denunciato con il terzo motivo, innanzitutto perché ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dopo l'entrata in vigore del n. 83/2012 ( 11 settembre 2012) si applica l'art. 348 ter comma 5 cod. proc. civ. e, pertanto il ricorrente, Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -6- per evitare l'inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro ':erse ( cfr. Cass. n. 20994/2019 e Cass. n. 26774/2016);

6.5. si aggiunga che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché lo stesso può essere denunciato solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014 che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass.nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -7- impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto, ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001, dal contratto collettivo di comparto;

7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento delle prestazioni proprie dello psicologo, con modalità ed estensione temporale sovrapponibili a quelle degli altri dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA], sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in di legittimità;

8. dalla ritenuta inammissibilità del ricorso principale discende l'inefficacia ex art. 334, comma 2, del ricorso incidentale;

8.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021);

8.2. la notificazione della sentenza, nella specie avvenuta in data 6 .7-ebbraio 2020, fa decorrere il termine breve non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria che egli impone all'altra parte (Cass. n. 13732/2007; Cass. n. 9258/2015; Cass. n. 16015/2020; Cass. n. 26427/2020); Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -8-

8.3. dal principio di diritto discende la tardività del ricorso incidentale , tenuto conto della sospensione disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36 del di. n. 23/2020, il termine di sessanta giorni è spirato il 9 giugno 2020, in data antecedente la notifica dell'incidentale risalente al 18 giugno 2020;

9. in via conclusiva va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale con conseguente perdita di efficacia dell'incidentale;

10. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest'ultima;

10.1. nel dichiarare la perdita di efficacia, infatti, la Corte di Cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque, applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale ( Cass. n. 15220/2018);

11. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale;

11.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v.

Cass. n. 32209/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento Ric. 2020 n. 10557 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -9- delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo ricato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10557-2020 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - PASSARELL,--k ALESSANDRA, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale contro A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 263/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] • 1-1 Corte d'Appello di Campobasso, pronunciando sull'appello iC proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sull'impugnazione incidentale dell'A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal settembre 2007 al febbraio 2014, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, ma aveva rigettato le domande della ricorrente volte ad ottenere la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate nell'arco temporale sopra indicato; 2. la Corte territoriale, nel respingere l'appello incidentale dell'Azienda, _s)i-idiviso la sentenza impugnata quanto all'accertamento della subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'[OSCURATO:PERSONA] di neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell'età evolutiva, ed inoltre l'appellante era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, ed assegnata a svolgere le attività ordinarie del reparto, circostanza, questa, desumibile dalla documentazione prodotta; 3. il giudice d'appello ha, invece, riformato il capo della sentenza di rigetto della domanda di differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro ,ordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'A.S.RE.M. sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure; 5. al ricorso incidentale A.S.RE.M. ha replicato con controricorso; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione iell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2222 cod. civ., dell'art. 110, comma 6, della legge Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- n. 267/2000 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel aiorizzare la durata del rapporto per escludere l'esigenza temporanea perché, a suo dire, erano state rispettate le condizioni previste dal legislatore quanto alla necessità di uno specifico progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi determinati; 2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. perché la Passarella non aveva fornito la prova dell'asserita nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa né aveva dimostrato di avere svolto mansioni di dirigente psicologa, riconosciute dal giudice d'appello senza una valutazione critica della prova documentale; infine il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici della subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione fra le parti» e addebita al giudice d'appello di avere ritenuto provata la natura subordinata della prestazione sebbene le risultanze di causa escludessero la sussistenza degli indici della subordinazione; 4. il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ. sul rilievo che la Corte territoriale «nell'accogliere il gravame proposto dall'appellante principale ha erroneamente omesso di condannare A.S.RE.M., in aggiunta al pagamento delle differenze retributive, anche alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale»; 4.1. precisa la ricorrente incidentale che la domanda era stata espressamente formulata nell'atto d'appello ed evidenzia che gli oneri contributivi previdenziali sono voci dovute, in virtù del principio di Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- corrispettività, per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto; 5. con il secondo motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di _tc in quanto il giudice d'appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell'Azienda; 6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da -L a pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro „plesso, giungendo alla conclusione che la Passarella fosse stata inserita nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; 6.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non .,)nomico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella Inizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -5- fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass.3.7.2003 n. 10551 e negli stessi termini fra le tante Cass. 11.7.2017 n. 17101); 6.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( cfr. Cass. n. 18/2019, Cass. n. 28459/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla Jollaborazione coordinata e continuativa, è pervenuta ad affermare la ngtura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 6.4. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denunciato con il terzo motivo, innanzitutto perché ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dopo l'entrata in vigore del n. 83/2012 ( 11 settembre 2012) si applica l'art. 348 ter comma 5 cod. proc. civ. e, pertanto il ricorrente, Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -6- per evitare l'inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro ':erse ( cfr. Cass. n. 20994/2019 e Cass. n. 26774/2016); 6.5. si aggiunga che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché lo stesso può essere denunciato solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass.nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -7- impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto, ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001, dal contratto collettivo di comparto; 7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento delle prestazioni proprie dello psicologo, con modalità ed estensione temporale sovrapponibili a quelle degli altri dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA], sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in di legittimità; 8. dalla ritenuta inammissibilità del ricorso principale discende l'inefficacia ex art. 334, comma 2, del ricorso incidentale; 8.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021); 8.2. la notificazione della sentenza, nella specie avvenuta in data 6 .7-ebbraio 2020, fa decorrere il termine breve non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria che egli impone all'altra parte (Cass. n. 13732/2007; Cass. n. 9258/2015; Cass. n. 16015/2020; Cass. n. 26427/2020); Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -8- 8.3. dal principio di diritto discende la tardività del ricorso incidentale , tenuto conto della sospensione disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36 del di. n. 23/2020, il termine di sessanta giorni è spirato il 9 giugno 2020, in data antecedente la notifica dell'incidentale risalente al 18 giugno 2020; 9. in via conclusiva va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale con conseguente perdita di efficacia dell'incidentale; 10. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest'ultima; 10.1. nel dichiarare la perdita di efficacia, infatti, la Corte di Cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque, applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale ( Cass. n. 15220/2018); 11. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale; 11.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. n. 32209/2021). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento Ric. 2020 n. 10557 sez. ML - ud. 26-10-2021 -9- delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo ricato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a
Sentenza Cassazione n. 40978/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris