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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17601/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sgiatite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ,vi-z (12 P2.'"ri t.-"e 7 -t../71 cl:CV)1 u-dito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 06/10/2022 il Tribunale del riesame dì Potenza ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del tribunale in data 19/09/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per tentata estorsione, aggravata anche dal metodo mafioso, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei loro rispettivi ruoli rivestiti all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] srl.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza lamentando illogicità della motivazione.

Secondo l'accusa il tribunale avrebbe fondato la sua decisione su una rilettura degli atti di indagine sostanzialmente conforme alla versione fornita da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

In particolare ha ritenuto che dalla conversazione del 15/02/2022 - telefonata che rappresenta uno dei segmenti della condotta criminosa in contestazione - tra Polverino (sedicente [OSCURATO:PERSONA]) e il Cammarota, non si evincerebbe alcuna possibile correlazione con un'ipotetica precedente richiesta estorsiva, da ciò desumendo conseguentemente l'inconsapevolezza, in capo al Polverino, del reale scopo delittuoso perseguito dal Fiorino, nei cui confronti l'ordinanza cautelare è stata confermata.

Proprio il fatto che il Cammarota ha invitato il suo interlocutore a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe - sempre secondo il Tribunale -che non si era trattato di una richiesta estorsiva.

Sottolinea il ricorrente l'errore in cui è incorso il tribunale del riesame che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come responsabile della struttura della società [OSCURATO:PERSONA] srl di Tito, quando invece era il proprietario di detta struttura e come tale non partecipava al management aziendale, quindi non aveva titolo con riguardo all'assunzione di dipendenti.

Non vi era pertanto ragione di veicolare la richiesta del sedicente [OSCURATO:PERSONA] se la stessa avesse avuto per oggetto l'assunzione di dipendenti.

Più aderente ai fatti era pertanto ritenere che si era trattato di una richiesta estorsiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché nella sostanza aspecifico. 2.

Il tribunale nell'ordinanza impugnata ha affermato che la decisione sull'impugnazione doveva prendere le mosse da due imprescindibili direttrici esegetiche: da un lato l'impossibilità per il tribunale del riesame di modificare il fatto storico, provvisoriamente addebitato all'indagato -pur nella fluidità che connota l'imputazione cautelare- dall'altra, la necessità che il livello di gravità, richiesto dall'articolo 273 cod. proc. pen. ai fini dell'applicazione di una misura, fosse tale da rendere inverosimile, se non del tutto infondata, una lettura alternativa pro reo degli atti di indagine.

3. Ciò premesso il tribunale del riesame ha ritenuto che il costrutto accusatorio non regga all'analisi degli avvenimenti.

In particolare ha sottolineato che ciò che i dati indiziari sconfessano è la tesi secondo cui la telefonata cui ha risposto il Cammarota il 15/02/2015 (registrata e trascritta) fosse ricollegabile alla conversazione e all'incontro denunciato dal Fiorino, in cui questi avrebbe ricevuto dall'ignoto soggetto (individuato poi nel Polverino, ossia in un soggetto che ben presto gli inquirenti avrebbero scoperto essere intimo amico del denunciante, che sul punto aveva palesemente mentito) la minaccia mafiosa.

Non poteva infatti dirsi che la chiamata del 15 febbraio- che il Polverino, al di là della perizia fonica, ha ammesso di avere effettuato- fosse riferita all'incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], come indicato dal PM nell'addebito cautelare.

Viene infatti sottolineato come il tenore della conversazione riportata nell'ordinanza impugnata non dimostra, con il necessario grado di gravità, che al momento della telefonata ricevuta dal Cammarota il [OSCURATO:PERSONA] avesse già veicolato al project manager della Salerno la presunta richiesta estorsiva, connotata da metodologia mafiosa.

Anzi secondo il tribunale se il Fiorino avesse già comunicato al Cammarota che un ignoto soggetto lo aveva contattato dicendogli che "in conseguenza dei circa 20 arresti avvenuti a Potenza nei mesi precedenti che avrebbero svuotato le casse, tutti gli imprenditori della zona avrebbero dovuto dare un contributo per fare ripartire la situazione" chiedendo espressamente 10.000€ quale contributo sociale, certamente il Cammarota non avrebbe risposto all' estorsore nei termini emersi dalla conversazione intercettata. [OSCURATO:PERSONA] per nulla spaventato e quasi sorpreso ha infatti chiesto all'interlocutore la ragione per la quale questi avesse parlato con un dipendente dell'azienda e ancora più sorprendente è il fatto che, ancora alla fine della conversazione, lo stesso ha continuato a precisare di non sapere a che titolo gli venisse fatta quella chiamata perché delle assunzioni si occupava [OSCURATO:PERSONA], indicato dal tribunale come responsabile della filiale di Tito.

È vero che il pubblico ministero ricorrente ha sottolineato l'errore in cui è incorso il tribunale perché [OSCURATO:PERSONA] non era il responsabile della filiale di Tito, bensì il proprietario di detta struttura, rilevando come in tale veste non si 2 L/L occupasse dell'assunzione dei dipendenti, ma è altrettanto vero che, al di là dell'errore sulla specifica qualifica, il tribunale ha sottolineato altri elementi in grado di incidere sulla valutazione del fatto.

E' stato rilevato non solo come il complessivo tenore della telefonata, in uno con il fatto che il Cammarota ha invitato il chiamante a rivolgersi ad altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) susciti non pochi dubbi sulla natura estorsiva della richiesta, ma anche che la dichiarazione accusatoria del Fiorino- che gli inquirenti hanno accertato essere falsa sotto diversi profili-non sia stata per nulla riscontrata rilevando come in tal senso non potevano certo richiamarsi le risultanze dei tabulati telefonici e neppure la puntuale descrizione fisica del Polverini, considerato lo stretto risalente rapporto di amicizia che lega i due, come risulta dagli atti, che li ha portati ad avere contatti quotidiani, con la conseguenza che non poteva escludersi che il ricorrente avesse acconsentito ad aiutare l'amico, seguendone le direttive.

Dalle indagini è altresì emersa una situazione debitoria del Polverino nei confronti del Fiorino condizione che avrebbe potuto determinare una disponibilità del primo ad assecondare le richieste dell'amico- creditore.

Il tribunale nello stigmatizzare l'inattendibilità del Fiorino ha evidenziato anche il diverso atteggiamento tenuto da Polverino e Fiorino che traspare dalle successive captazioni.

Dalle intercettazioni risulta non solo che il Fiorino, ben conscio di essere nell'occhio del ciclone, si era precostituito un'eventuale difesa e aveva ipotizzato di allontanarsi da Potenza, mentre il Polverino si presentava allarmato e sorpreso dalla convocazione e dalle richieste fatte dagli inquirenti, ma anche che il Fiorino voleva sottrarsi al confronto con il Polverino che lo cercava in maniera quasi ossessiva.

3. Può quindi affermarsi che con motivazione coerente e logica - sulla quale non ha avuto una particolare incidenza l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale sulla qualifica di [OSCURATO:PERSONA]- i giudici di merito hanno ritenuto l'accusa provvisoria nei confronti del Polverino- in assenza di elementi circa un accordo preliminare stretto tra i due- vacillante perché la stessa poteva agevolmente essere ricondotta anche ad una improvvisa ed estemporanea decisione del denunciante Fiorino, sicuro che i vertici della società avrebbero seguito il suo consiglio di non denunciare e quindi di non rendere pubblica la questione.

4. L'ordinanza impugnata ha quindi in maniera coerente ritenuto che l'accusa ipotizzata nei confronti del Polverino - il cui ruolo allo stato è solo quello di avere effettuato la telefonata del 15 Febbraio- non assurge a livello della gravità indiziaria richiesta dall'articolo 273 codice procedura penale ai fini dell'applicazione di una misura cautelare.5.

A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente si è limitato ad evidenziare un equivoco che non ha avuto incidenza sull'intera valutazione del compendio investigativo richiamato nell'ordinanza impugnata rispetto al quale non vi è un confronto argomentativo con la conseguenza che il ricorso si appalesa nella sostanza aspecifico. 6.

Il ricorso deve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sgiatite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ,vi-z (12 P2.'"ri t.-"e 7 -t../71 cl:CV)1 u-dito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/10/2022 il Tribunale del riesame dì Potenza ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del tribunale in data 19/09/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per tentata estorsione, aggravata anche dal metodo mafioso, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei loro rispettivi ruoli rivestiti all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza lamentando illogicità della motivazione. Secondo l'accusa il tribunale avrebbe fondato la sua decisione su una rilettura degli atti di indagine sostanzialmente conforme alla versione fornita da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia. In particolare ha ritenuto che dalla conversazione del 15/02/2022 - telefonata che rappresenta uno dei segmenti della condotta criminosa in contestazione - tra Polverino (sedicente [OSCURATO:PERSONA]) e il Cammarota, non si evincerebbe alcuna possibile correlazione con un'ipotetica precedente richiesta estorsiva, da ciò desumendo conseguentemente l'inconsapevolezza, in capo al Polverino, del reale scopo delittuoso perseguito dal Fiorino, nei cui confronti l'ordinanza cautelare è stata confermata. Proprio il fatto che il Cammarota ha invitato il suo interlocutore a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe - sempre secondo il Tribunale -che non si era trattato di una richiesta estorsiva. Sottolinea il ricorrente l'errore in cui è incorso il tribunale del riesame che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come responsabile della struttura della società [OSCURATO:PERSONA] srl di Tito, quando invece era il proprietario di detta struttura e come tale non partecipava al management aziendale, quindi non aveva titolo con riguardo all'assunzione di dipendenti. Non vi era pertanto ragione di veicolare la richiesta del sedicente [OSCURATO:PERSONA] se la stessa avesse avuto per oggetto l'assunzione di dipendenti. Più aderente ai fatti era pertanto ritenere che si era trattato di una richiesta estorsiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché nella sostanza aspecifico. 2. Il tribunale nell'ordinanza impugnata ha affermato che la decisione sull'impugnazione doveva prendere le mosse da due imprescindibili direttrici esegetiche: da un lato l'impossibilità per il tribunale del riesame di modificare il fatto storico, provvisoriamente addebitato all'indagato -pur nella fluidità che connota l'imputazione cautelare- dall'altra, la necessità che il livello di gravità, richiesto dall'articolo 273 cod. proc. pen. ai fini dell'applicazione di una misura, fosse tale da rendere inverosimile, se non del tutto infondata, una lettura alternativa pro reo degli atti di indagine. 3. Ciò premesso il tribunale del riesame ha ritenuto che il costrutto accusatorio non regga all'analisi degli avvenimenti. In particolare ha sottolineato che ciò che i dati indiziari sconfessano è la tesi secondo cui la telefonata cui ha risposto il Cammarota il 15/02/2015 (registrata e trascritta) fosse ricollegabile alla conversazione e all'incontro denunciato dal Fiorino, in cui questi avrebbe ricevuto dall'ignoto soggetto (individuato poi nel Polverino, ossia in un soggetto che ben presto gli inquirenti avrebbero scoperto essere intimo amico del denunciante, che sul punto aveva palesemente mentito) la minaccia mafiosa. Non poteva infatti dirsi che la chiamata del 15 febbraio- che il Polverino, al di là della perizia fonica, ha ammesso di avere effettuato- fosse riferita all'incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], come indicato dal PM nell'addebito cautelare. Viene infatti sottolineato come il tenore della conversazione riportata nell'ordinanza impugnata non dimostra, con il necessario grado di gravità, che al momento della telefonata ricevuta dal Cammarota il [OSCURATO:PERSONA] avesse già veicolato al project manager della Salerno la presunta richiesta estorsiva, connotata da metodologia mafiosa. Anzi secondo il tribunale se il Fiorino avesse già comunicato al Cammarota che un ignoto soggetto lo aveva contattato dicendogli che "in conseguenza dei circa 20 arresti avvenuti a Potenza nei mesi precedenti che avrebbero svuotato le casse, tutti gli imprenditori della zona avrebbero dovuto dare un contributo per fare ripartire la situazione" chiedendo espressamente 10.000€ quale contributo sociale, certamente il Cammarota non avrebbe risposto all' estorsore nei termini emersi dalla conversazione intercettata. [OSCURATO:PERSONA] per nulla spaventato e quasi sorpreso ha infatti chiesto all'interlocutore la ragione per la quale questi avesse parlato con un dipendente dell'azienda e ancora più sorprendente è il fatto che, ancora alla fine della conversazione, lo stesso ha continuato a precisare di non sapere a che titolo gli venisse fatta quella chiamata perché delle assunzioni si occupava [OSCURATO:PERSONA], indicato dal tribunale come responsabile della filiale di Tito. È vero che il pubblico ministero ricorrente ha sottolineato l'errore in cui è incorso il tribunale perché [OSCURATO:PERSONA] non era il responsabile della filiale di Tito, bensì il proprietario di detta struttura, rilevando come in tale veste non si 2 L/L occupasse dell'assunzione dei dipendenti, ma è altrettanto vero che, al di là dell'errore sulla specifica qualifica, il tribunale ha sottolineato altri elementi in grado di incidere sulla valutazione del fatto. E' stato rilevato non solo come il complessivo tenore della telefonata, in uno con il fatto che il Cammarota ha invitato il chiamante a rivolgersi ad altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) susciti non pochi dubbi sulla natura estorsiva della richiesta, ma anche che la dichiarazione accusatoria del Fiorino- che gli inquirenti hanno accertato essere falsa sotto diversi profili-non sia stata per nulla riscontrata rilevando come in tal senso non potevano certo richiamarsi le risultanze dei tabulati telefonici e neppure la puntuale descrizione fisica del Polverini, considerato lo stretto risalente rapporto di amicizia che lega i due, come risulta dagli atti, che li ha portati ad avere contatti quotidiani, con la conseguenza che non poteva escludersi che il ricorrente avesse acconsentito ad aiutare l'amico, seguendone le direttive. Dalle indagini è altresì emersa una situazione debitoria del Polverino nei confronti del Fiorino condizione che avrebbe potuto determinare una disponibilità del primo ad assecondare le richieste dell'amico- creditore. Il tribunale nello stigmatizzare l'inattendibilità del Fiorino ha evidenziato anche il diverso atteggiamento tenuto da Polverino e Fiorino che traspare dalle successive captazioni. Dalle intercettazioni risulta non solo che il Fiorino, ben conscio di essere nell'occhio del ciclone, si era precostituito un'eventuale difesa e aveva ipotizzato di allontanarsi da Potenza, mentre il Polverino si presentava allarmato e sorpreso dalla convocazione e dalle richieste fatte dagli inquirenti, ma anche che il Fiorino voleva sottrarsi al confronto con il Polverino che lo cercava in maniera quasi ossessiva. 3. Può quindi affermarsi che con motivazione coerente e logica - sulla quale non ha avuto una particolare incidenza l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale sulla qualifica di [OSCURATO:PERSONA]- i giudici di merito hanno ritenuto l'accusa provvisoria nei confronti del Polverino- in assenza di elementi circa un accordo preliminare stretto tra i due- vacillante perché la stessa poteva agevolmente essere ricondotta anche ad una improvvisa ed estemporanea decisione del denunciante Fiorino, sicuro che i vertici della società avrebbero seguito il suo consiglio di non denunciare e quindi di non rendere pubblica la questione. 4. L'ordinanza impugnata ha quindi in maniera coerente ritenuto che l'accusa ipotizzata nei confronti del Polverino - il cui ruolo allo stato è solo quello di avere effettuato la telefonata del 15 Febbraio- non assurge a livello della gravità indiziaria richiesta dall'articolo 273 codice procedura penale ai fini dell'applicazione di una misura cautelare.5. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente si è limitato ad evidenziare un equivoco che non ha avuto incidenza sull'intera valutazione del compendio investigativo richiamato nell'ordinanza impugnata rispetto al quale non vi è un confronto argomentativo con la conseguenza che il ricorso si appalesa nella sostanza aspecifico. 6. Il ricorso deve
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