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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 25215/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito indicati:- Il primo, che deduce il vizio di illogicità della motivazione in ordine almancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità dellarapina come introdotta dalla sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n.- Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione conriferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n.4, cod. pen.;- Il terzo, che deduce il vizio di carenza di motivazione e il vizio diviolazione di legge in ordine alla mancata esclusione della contestata aggravantedella recidiva;- Il quarto, che deduce il vizio di illogicità della motivazione con riguardoal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis,cod. pen., e all’errata dosimetria della pena;sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni esenti da vizi logici, precisamente dirette a darerisposta ai passaggi delle doglianze difensive, e altresì conformi alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte;che la corte d’appello, infatti, adeguatamente motiva con riferimento aciascuna delle questioni rilevate: si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnatain ordine all’esclusione della lieve tenuità in ragione del grado di offensività delfatto, dedotto dalle modalità e dai mezzi della condotta, tutt’altro cherudimentali; pagg. 5-6 sul diniego di riconoscimento dell’art. 62, n. 4, cod. pen.in ragione della rilevanza del danno, il cui valore economico viene integrato dallacorte d’appello con le conseguenze dell’aggressione, nel caso concreto consistitenel grave turbamento arrecato alle persone offese; pagg. 6-8 con riferimento allarecidiva, ritenuta applicabile sulla base del nesso tra il reato contestato e quelliprecedenti, rivelatori della stessa indole e commessi a breve distanza di tempol’uno dall’altro malgrado la patita esecuzione della pena per le pregressecondanne, tali da rivelare una personalità dedita al delitto e socialmentepericolosa; infine, pagg. 7-9 sull’esclusione delle circostanze attenuantigeneriche e sulla congruità della pena complessivamente calcolata, in ragionedell’insussistenza di elementi rilevanti che ne giustifichino una diminuzione edell’assenza di un’effettiva resipiscenza;ritenuto che tutti i motivi devono ritenersi anche manifestamente infondati,giacché, nel proporre una rivisitazione del calcolo sanzionatorio, sisovrappongonoad una valutazione che appartiene alla discrezionalità del giudicedel merito, e che per questo si sottrae allo scrutinio di legittimità, quando ladeterminazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito indicati:- Il primo, che deduce il vizio di illogicità della motivazione in ordine almancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità dellarapina come introdotta dalla sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n.- Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione conriferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n.4, cod. pen.;- Il terzo, che deduce il vizio di carenza di motivazione e il vizio diviolazione di legge in ordine alla mancata esclusione della contestata aggravantedella recidiva;- Il quarto, che deduce il vizio di illogicità della motivazione con riguardoal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis,cod. pen., e all’errata dosimetria della pena;sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni esenti da vizi logici, precisamente dirette a darerisposta ai passaggi delle doglianze difensive, e altresì conformi alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte;che la corte d’appello, infatti, adeguatamente motiva con riferimento aciascuna delle questioni rilevate: si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnatain ordine all’esclusione della lieve tenuità in ragione del grado di offensività delfatto, dedotto dalle modalità e dai mezzi della condotta, tutt’altro cherudimentali; pagg. 5-6 sul diniego di riconoscimento dell’art. 62, n. 4, cod. pen.in ragione della rilevanza del danno, il cui valore economico viene integrato dallacorte d’appello con le conseguenze dell’aggressione, nel caso concreto consistitenel grave turbamento arrecato alle persone offese; pagg. 6-8 con riferimento allarecidiva, ritenuta applicabile sulla base del nesso tra il reato contestato e quelliprecedenti, rivelatori della stessa indole e commessi a breve distanza di tempol’uno dall’altro malgrado la patita esecuzione della pena per le pregressecondanne, tali da rivelare una personalità dedita al delitto e socialmentepericolosa; infine, pagg. 7-9 sull’esclusione delle circostanze attenuantigeneriche e sulla congruità della pena complessivamente calcolata, in ragionedell’insussistenza di elementi rilevanti che ne giustifichino una diminuzione edell’assenza di un’effettiva resipiscenza;ritenuto che tutti i motivi devono ritenersi anche manifestamente infondati,giacché, nel proporre una rivisitazione del calcolo sanzionatorio, sisovrappongonoad una valutazione che appartiene alla discrezionalità del giudicedel merito, e che per questo si sottrae allo scrutinio di legittimità, quando ladeterminazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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