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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18356/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26119/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaleNumero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 per la Lombardia di Milano, sez. 13, n. 1231/2015, depositata in data 27 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento di maggior imposta IRPEF e addizionale per l’anno 2005 scaturito a seguito di indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale.

In particolare veniva esibita al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente.

L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inutilizzabilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate; irretroattività dell’art.12 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78.

2. Con sentenza 21.11.2013 la CTP accoglieva il ricorso.

La stessa veniva appellata dall’Agenzia davanti alla CTR.

Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, accoglieva l’appello.

La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda in quanto mancherebbero nella legislazione tributaria disposizioni volte a negare l’utilizzabilità di prove di natura illegittima od illecita.

Anzi gli art. 39 e 41 d.

P.R. 29/09/1973, n. 600 e 55, d.

P.R. 26/10/1972, n.633 deporrebbero in senso contrario, negando poi la “trascendenza” degli artt. 191 e 240, 2° comma, cod. proc. pen., trattandosi nella specie di prove illecite (cioè violatrice in sé della norma penale sostanziale) e non illegittime, essendo le stesse state legittimamente acquisite perché richieste ritualmente all’autorità straniera in base alla direttiva F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 n.77/779/CEE, che a sua volta le aveva acquisite del tutto Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 legittimamente.

La CTR poi riteneva la scheda costituire elemento di prova costituente una presunzione relativa e non semplicemente un indizio, alla luce del chiaro disposto dell’art.12, comma 2, d. l. n. 78/2009, disposizione che si riteneva applicabile avendo natura non sostanziale ma processuale.

Il giudice d’appello peraltro individuava vari elementi a riscontro della scheda o fiche in questione, ed infine riteneva non precluse le indagini dalla dichiarazione riservata di emersione (cd scudo fiscale) in quanto si sarebbe riscontrata l’estraneità delle somme rispetto a quelle precedentemente rimpatriate.

3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il gravame a sei motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ, 118 disp. att. stesso codice e 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma n.4, cod. proc. civ.

Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi; tali affermazioni in realtà, a parere del ricorrente, dipendevano dall’avere i giudici d’appello acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2; 10, comma 1 e 12 comma 2 della l. n. 212/2000; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo-francese ratificata Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, 1° comma n.3, cod. proc. civ..

Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di prova, a fronte delle proprie puntuali contestazioni, non risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate nell’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ.

Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri.

Anche il riferimento ad alcuni riscontri comunque contenuto, sarebbe da considerarsi solo apparente, perché tali elementi non sarebbero supportati da elementi documentali, il tutto mentre la necessità di riscontro all’indizio sarebbe pacifica proprio nei casi generati dalla c.d. scheda “Falciani” (Cass. 28/04/2015, n. 8605; Cass.13/05/2015, n. 9760).

4. Con il quarto motivo il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600/1973.

Infatti lo stesso deduce come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratta di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione.

Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato.

La sentenza impugnata invece avrebbe ritenuto che nessun ulteriore atto avrebbe dovuto essere allegato perché quelli necessari era conosciuti (in particolare al processo verbale della Guardia di Finanza era allegato il contenuto essenziale della scheda).

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 applicazione dell’art.14, comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350.

Data pubblicazione 07/06/2022 Infatti il contribuente aveva esibito la propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività.

In particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente.

Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali.

6. Col sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, del d. l. 1° luglio 2009, n.78, 11 preleggi e 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Infatti la sentenza impugnata ha abbracciato l’orientamento per cui l’art.12, comma 2, cit., avrebbe effetto retroattivo in quanto norma procedimentale; tesi contrastante con la corretta lettura della norma che determina un’inversione dell’onere della prova in caso di investimenti e attività finanziarie costituiti all’estero, presumendone l’illecita sottrazione all’imposta, posto che con ciò si determinerebbe una regola di giudizio comportante una decisione di merito (Cass. 23/02/2007, n. 4225). 7.I motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione.

Essi sono infondati.

In effetti il tema ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 delle informazioni contenute nella cd. lista “Falciani” (così detta dal Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa).

Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779).

Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa.

Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd.

Pessina).

E’ allora la categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v.

Cass.

Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509).

In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894).

Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, ma costituiscano materiale rivenuto col sequestro con valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi.

Quanto alla correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestata nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890), le relative risultanze sono incontestabili.

Ciò chiarito va ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani).

Quanto all’applicabilità della presunzione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 dalla legge del 3/08/2009 n. 102, ovvero della retroattività della Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 disciplina sulle violazioni da investimenti in Paesi a c.d.

“fiscalità Data pubblicazione 07/06/2022 privilegiata”, questa corte ne ha stabilito i limiti temporali.

In proposito, va considerato che il ricorso in esame si riferisce ad avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per anni d’imposta precedenti al 2009 (nel caso di specie l’anno 2007), redditi detenuti all’estero, applicandosi la presunzione prevista dall’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009.

Le disposizioni di cui all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009 sono state per lungo oggetto di dibattito tra chi ne ha sostenuto la natura sostanziale e chi, invece, quella procedimentale, dal momento che l’art. 3 della l. n. 212/2000 prevede espressamente che, salvo quanto disposto in materia di riserva di legge per l’adozione di norme interpretative in materia tributaria ammesse in casi eccezionali, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Pertanto, soltanto le norme aventi natura processuale sono in taluni casi suscettibili di applicazione retroattiva.

La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tuttavia, in base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte, va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d.

“black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso.

Dunque gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632- 29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834).

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Nella specie peraltro la scheda così acquisita ed utilizzata non solo costituisce un elemento indiziario connotato come sopra, ma esso risulta altresì riscontrato da elementi puntualmente presi in considerazione della CTR, e cioè soprattutto la puntualità id est coincidenza delle informazioni personali che contiene sul contribuente; l’incontestato rimpatrio di fondi da parte del contribuente proprio dalla HSBC Bank.

8. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato e va disatteso.

In effetti, come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass.13/05/2015, n. 9760) la cd. scheda clienti non può essere valutata alla stregua di foglio anonimo.

Incombe sul contribuente l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata, secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani, e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla

I. 23 novembre 2001, n. 409, e ciò stante la valenza presuntiva sopra chiarita degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984).

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in Data pubblicazione 07/06/2022 versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui.

9. In definitiva il ricorso merita reiezione, con aggravio di spese di lite in capo al ricorrente soccombente.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in € 13.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare in capo al ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A .

N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26119/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaleNumero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 per la Lombardia di Milano, sez. 13, n. 1231/2015, depositata in data 27 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento di maggior imposta IRPEF e addizionale per l’anno 2005 scaturito a seguito di indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale. In particolare veniva esibita al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente. L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inutilizzabilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate; irretroattività dell’art.12 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78. 2. Con sentenza 21.11.2013 la CTP accoglieva il ricorso. La stessa veniva appellata dall’Agenzia davanti alla CTR. Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, accoglieva l’appello. La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda in quanto mancherebbero nella legislazione tributaria disposizioni volte a negare l’utilizzabilità di prove di natura illegittima od illecita. Anzi gli art. 39 e 41 d. P.R. 29/09/1973, n. 600 e 55, d. P.R. 26/10/1972, n.633 deporrebbero in senso contrario, negando poi la “trascendenza” degli artt. 191 e 240, 2° comma, cod. proc. pen., trattandosi nella specie di prove illecite (cioè violatrice in sé della norma penale sostanziale) e non illegittime, essendo le stesse state legittimamente acquisite perché richieste ritualmente all’autorità straniera in base alla direttiva F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 n.77/779/CEE, che a sua volta le aveva acquisite del tutto Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 legittimamente. La CTR poi riteneva la scheda costituire elemento di prova costituente una presunzione relativa e non semplicemente un indizio, alla luce del chiaro disposto dell’art.12, comma 2, d. l. n. 78/2009, disposizione che si riteneva applicabile avendo natura non sostanziale ma processuale. Il giudice d’appello peraltro individuava vari elementi a riscontro della scheda o fiche in questione, ed infine riteneva non precluse le indagini dalla dichiarazione riservata di emersione (cd scudo fiscale) in quanto si sarebbe riscontrata l’estraneità delle somme rispetto a quelle precedentemente rimpatriate. 3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il gravame a sei motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ, 118 disp. att. stesso codice e 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma n.4, cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi; tali affermazioni in realtà, a parere del ricorrente, dipendevano dall’avere i giudici d’appello acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2; 10, comma 1 e 12 comma 2 della l. n. 212/2000; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo-francese ratificata Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, 1° comma n.3, cod. proc. civ.. Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di prova, a fronte delle proprie puntuali contestazioni, non risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate nell’avviso di accertamento. 3. Con il terzo motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ. Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri. Anche il riferimento ad alcuni riscontri comunque contenuto, sarebbe da considerarsi solo apparente, perché tali elementi non sarebbero supportati da elementi documentali, il tutto mentre la necessità di riscontro all’indizio sarebbe pacifica proprio nei casi generati dalla c.d. scheda “Falciani” (Cass. 28/04/2015, n. 8605; Cass.13/05/2015, n. 9760). 4. Con il quarto motivo il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600/1973. Infatti lo stesso deduce come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratta di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione. Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato. La sentenza impugnata invece avrebbe ritenuto che nessun ulteriore atto avrebbe dovuto essere allegato perché quelli necessari era conosciuti (in particolare al processo verbale della Guardia di Finanza era allegato il contenuto essenziale della scheda). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 applicazione dell’art.14, comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350. Data pubblicazione 07/06/2022 Infatti il contribuente aveva esibito la propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività. In particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente. Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali. 6. Col sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, del d. l. 1° luglio 2009, n.78, 11 preleggi e 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212. Infatti la sentenza impugnata ha abbracciato l’orientamento per cui l’art.12, comma 2, cit., avrebbe effetto retroattivo in quanto norma procedimentale; tesi contrastante con la corretta lettura della norma che determina un’inversione dell’onere della prova in caso di investimenti e attività finanziarie costituiti all’estero, presumendone l’illecita sottrazione all’imposta, posto che con ciò si determinerebbe una regola di giudizio comportante una decisione di merito (Cass. 23/02/2007, n. 4225). 7.I motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione. Essi sono infondati. In effetti il tema ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 delle informazioni contenute nella cd. lista “Falciani” (così detta dal Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa). Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779). Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd. Pessina). E’ allora la categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v. Cass. Numero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509). In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894). Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, ma costituiscano materiale rivenuto col sequestro con valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi. Quanto alla correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestata nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890), le relative risultanze sono incontestabili. Ciò chiarito va ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani). Quanto all’applicabilità della presunzione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 dalla legge del 3/08/2009 n. 102, ovvero della retroattività della Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 disciplina sulle violazioni da investimenti in Paesi a c.d. “fiscalità Data pubblicazione 07/06/2022 privilegiata”, questa corte ne ha stabilito i limiti temporali. In proposito, va considerato che il ricorso in esame si riferisce ad avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per anni d’imposta precedenti al 2009 (nel caso di specie l’anno 2007), redditi detenuti all’estero, applicandosi la presunzione prevista dall’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009. Le disposizioni di cui all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009 sono state per lungo oggetto di dibattito tra chi ne ha sostenuto la natura sostanziale e chi, invece, quella procedimentale, dal momento che l’art. 3 della l. n. 212/2000 prevede espressamente che, salvo quanto disposto in materia di riserva di legge per l’adozione di norme interpretative in materia tributaria ammesse in casi eccezionali, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Pertanto, soltanto le norme aventi natura processuale sono in taluni casi suscettibili di applicazione retroattiva. La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che Data pubblicazione 07/06/2022 raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così Cass. 14/11/2019, n. 29632; id. 29/11/2019, n. 31243). Tuttavia, in base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte, va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. “black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso. Dunque gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632- 29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Numero sezionale 1622/2022 Traendo le conclusioni da tutto quanto precede deve ritenersiNumero di raccolta generale 18356/2022Data pubblicazione 07/06/2022 legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) elemento indiziario forte sufficiente a fondare la praesumptio hominis e dunque a prescindere dalla presunzione legale di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). Nella specie peraltro la scheda così acquisita ed utilizzata non solo costituisce un elemento indiziario connotato come sopra, ma esso risulta altresì riscontrato da elementi puntualmente presi in considerazione della CTR, e cioè soprattutto la puntualità id est coincidenza delle informazioni personali che contiene sul contribuente; l’incontestato rimpatrio di fondi da parte del contribuente proprio dalla HSBC Bank. 8. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato e va disatteso. In effetti, come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass.13/05/2015, n. 9760) la cd. scheda clienti non può essere valutata alla stregua di foglio anonimo. Incombe sul contribuente l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata, secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani, e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla I. 23 novembre 2001, n. 409, e ciò stante la valenza presuntiva sopra chiarita degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26119/2015 Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi Numero sezionale 1622/2022Numero di raccolta generale 18356/2022 si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in Data pubblicazione 07/06/2022 versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui. 9. In definitiva il ricorso merita reiezione, con aggravio di spese di lite in capo al ricorrente soccombente. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in € 13.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare in capo al ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
Sentenza Cassazione n. 18356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris