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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25215/2026

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alità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] eClementina Fossataro, difensori di se stessi– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026ALESSIO ANGELO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aversano;D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti MariaTeresa Acone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti–[OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTINOANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 10 inpersona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAUDATODOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIULIVOANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTINOGINA, [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASSAROPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026ROSSI LUISA, [OSCURATO:PERSONA], CICCARONEGABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2100/2021,depositata l’8 giugno 2021;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 7 luglio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento delricorso principale in relazione ai primi due motivi, con assorbimentodei restanti, e il rigetto del ricorso incidentale;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Acone per [OSCURATO:PERSONA]Archi e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perValentino s.r.l.1.

All’esito di nutrito e risalente contenzioso avviato da AntonioSandulli, in proprio e quale procuratore di altri comproprietari delpalazzo Trevisani e del giardino annesso, nonché del palazzo Tecce,in relazione alle opere di demolizione e successiva costruzione di unedificio a destinazione condominiale che erano state realizzatesull’attigua area (denominata “ex Brescia”) da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Avellinorese sentenza parziale con la quale, per quanto in questa sedeancora di interesse:- riconobbe agli attori il diritto al risarcimento dei danni;- accertò che la nuova costruzione dei convenuti sull’area exBrescia era stata realizzata in violazione della servitù di vedutaesistente in favore del palazzo Tecce, disponendo con separataordinanza per l’individuazione delle specifiche opere illegittime el’eventuale condanna alla relativa demolizione;Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026- dispose inoltre attività istruttoria per accertare eventualiviolazioni dei limiti di altezza, distanza e volumetria poste in esserecon riferimento al palazzo Trevisani e per l’individuazione dei rimedi;- respinse ogni altra domanda proposta dalle parti.Esperita consulenza tecnica, la causa subì rinvii per oltrevent’anni nel dichiarato tentativo, rivelatosi infruttuoso, di favorireuna conciliazione fra le parti.Quindi, con sentenza definitiva, il tribunale condannò gli originariconvenuti (ovvero i loro aventi causa), nonché il Condominio dinuova costituzione sull’area “ex Brescia” e i singoli condòmini, nelfrattempo chiamati in causa, a demolire la porzione del nuovofabbricato a confine con l’area di risulta del palazzo Tecce, perchérealizzata in violazione della preesistente servitù di veduta, con lemodalità meglio specificate dall’ausiliario dell’Ufficio; respinse,invece, tutte le altre domande formulate dagli originari attori.2.

La sentenza definitiva fu appellata da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di AntonioSandulli, per la parte in cui aveva escluso la sussistenza di violazioniin materia di distanze, altezze e volumetria, da parte dell’edificio dinuova costruzione, in relazione ai palazzi Trevisani e Tecce.Gli originari convenuti e alcuni dei chiamati in causa proposeroappello incidentale.La Corte d’appello di Napoli, previa individuazione degli effettivilegittimati al giudizio, respinse il gravame principale, compensandole spese nei rapporti fra alcuni dei contraddittori.Al riguardo osservò, sempre per quanto ancora di rilievo inquesta sede:- che alla fattispecie non era applicabile la disciplina in tema didistanze minime fra i fabbricati recata dall’art. 17, comma primo,lett. c), della l. 765 del 1967 (cd.

“legge ponte”), avente natura diNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026norma di salvaguardia in mancanza di strumento urbanistico, perchéil Comune di Avellino, quantunque all’epoca sprovvisto di Pianoregolatore generale, era comunque dotato di un Piano diricostruzione (risalente al 1949);- che, infatti, in presenza di un Piano di ricostruzione viene menol’esigenza rappresentata dalla norma di salvaguardia, la cui finalitàè impedire che l’attività costruttiva si svolga in un contesto di totaleassenza di regole urbanistiche;- che il Piano di ricostruzione di Avellino, in particolare, recavauna disciplina precisa – relativamente all’altezza dei fabbricati, alnumero dei piani e alla distanza fra edifici – che nella specie era statarispettata dagli appellati;- che, infine, alla fattispecie non era neppure applicabile l’art. 9del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minimainderogabile di dieci metri tra pareti finestrate o pareti di edificiantistanti, trattandosi di disposizione non immediatamenteapplicabile ai rapporti fra privati.Da ultimo, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto contenuto nellacomparsa di risposta depositata il 25 ottobre 2012, e quindi senzal’osservanza del termine di cui all’art. 166 c.p.c.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da Massimo GiulioSandulli, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anche qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso e ricorso incidentaleaffidato a due motivi, oltre a memoria in prossimità dell’udienza.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesca e FedericaDavid, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Archi, [OSCURATO:PERSONA], Giovanni eVincenza Percopo hanno resistito con controricorso, anch’essi (adNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) depositando memoria integrativa; irestanti intimati, infine, non hanno svolto difese.Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione efalsa applicazione degli artt. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942,come modificato dall’art. 17, comma primo, lett. c), della l. n. 765del 1967, 9 del d.m. n. 1444 del 1968, 872, comma secondo, e 873c.c.Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui ha ritenuto che il Piano di ricostruzione della cittàdi Avellino del 1949 recasse una disciplina sulle distanze legali taleda escludere l’applicazione della cd. legge ponte.Lo strumento in questione, infatti, prescriveva unicamente unadistanza minima fra i prospetti paralleli di uno stesso edificio, in casodi nuove costruzioni nelle zone occupate da vecchi quartieri; sitrattava, dunque, di disposizione non acconcia alla fattispecie qui inesame.I ricorrenti, inoltre, richiamano i precedenti di questa Cortesecondo i quali le distanze legali stabilite dalla “legge ponte” non siapplicano ai comuni soggetti a piani di ricostruzione che contenganoprescrizioni di carattere urbanistico nella specifica materia, ma taleesclusione non si estende ai comuni inclusi in appositi elenchiapprovati dal Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] di concerto con il Ministerodell’Interno, fra i quali il Comune di Avellino.La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che,essendo in vigore la “legge ponte” all’epoca del rilascio, lacostruzione ne avrebbe dovuto rispettare le previsioni concernenti ledistanze fra edifici (quanto al fabbricato fronteggiante il palazzoNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026Trevisani) e le altezze massime delle nuove costruzioni (quanto alfabbricato fronteggiante il fabbricato Tecce).2.

Con il secondo motivo, deducendo «in via alternativa e in ognicaso» violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.m. n. 1444del 1968, 872, comma secondo, e 873 c.c., i ricorrenti agitanoidentica questione in relazione alla ritenuta inapplicabilità, da partedei giudici d’appello, del decreto ministeriale evocato, in quanto privodi immediata portata precettiva fra privati.Tale statuizione sarebbe erronea, in quanto l’art. 9 del d.m. n.1444 del 1968, avente carattere inderogabile derivante dalla suanatura di norma imperativa, è comunque applicabile ogni qual volta,come nel caso di specie, lo strumento urbanistico non contengaalcuna prescrizione in materia di distacchi fra edifici, ovveroprescriva una distanza inferiore da quella che vi è stabilita.3.

Il terzo motivo si articola in due profili e si pone su un pianodi consequenzialità logica rispetto alle prime due censure.Secondo i ricorrenti, infatti, per la parte già sottoposta a criticala Corte territoriale avrebbe anzitutto violato gli artt. 872, 873 esegg., 1123, 1126, 2043 e 2056 c.c., laddove ha escluso lasussistenza di un danno risarcibile per effetto delle edificazioniillegittime; inoltre, avrebbe omesso di esaminare un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, trascurando di considerare «irilevanti abusi e le illegittimità» attribuite alle controparti, «idonei erilevanti per configurare a loro carico la responsabilità aquiliana».4.

Il quarto motivo, infine, ha ad oggetto la statuizione sullespese d’appello resa con la sentenza impugnata, che i ricorrentiassumono contraria agli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando, inparticolare, la decisione del giudice a quo di non compensare le spesenei confronti di taluni degli appellati costituiti pur a frontedell’affermata sussistenza, in ordine alla questione oggetto delleNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026precedenti censure, di precedenti giurisprudenziali «contenenticonclusioni discordanti».5.

Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. denunzia violazione degli artt. 102, 153, 291, comma terzo, e307, comma terzo, c.p.c.La ricorrente incidentale osserva che, nel corso del giudiziod’appello, la Corte territoriale aveva ordinato l’integrazione delcontraddittorio «nei confronti di tutte le parti del giudizio di primogrado (o loro eredi), essendosi in presenza di cause inscindibili».Nondimeno, tale ordine non era stato adempiuto nei confronti diPaolo [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, era intervenutovolontariamente solo in seguito, dichiarando di aderire all’appelloprincipale degli altri odierni ricorrenti; dal rilievo di tale circostanza,i giudici d’appello avrebbero dovuto disporre la cancellazione dellacausa dal ruolo, con automatica estinzione del processo.6.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia violazionedegli artt. 343, comma primo, c.p.c., 51 e 90 della l. n. 353 del 1990.La Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibilel’appello incidentale in quanto proposto soltanto con la comparsa dirisposta depositata all’udienza di prima comparizione del 25 ottobre2012; al giudizio, infatti, era ancora applicabile l’art. 343 c.p.c. neltesto anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990,dovendosi così ritenere consentita la proposizione di appelloincidentale «nella comparsa di risposta scambiata nella primaudienza davanti al consigliere istruttore».7.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.7.1.

Come la stessa sentenza impugnata ha rilevato nelricostruire l’evoluzione giurisprudenziale in materia, le limitazioniedificatorie dettate dall’art. 17, comma primo, lett. c) della leggeNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026“ponte” del 1967 si applicano nei Comuni sprovvisti di pianoregolatore generale e di programma di fabbricazione.La norma in questione è dunque applicabile anche ai Comuni che,privi di tali piani, siano muniti di un piano di ricostruzione, poichéquest’ultimo ha contenuto e finalità diversi da quelli degli strumentiurbanistici ai quali essa espressamente si riferisce; il piano diricostruzione, infatti, è diretto ad attuare con la maggiore rapiditàpossibile, e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche,le opere necessarie per la ricostituzione degli aggregati edilizidanneggiati dagli eventi bellici, secondo criteri rispondenti ai dettamidi una sana urbanistica (si veda in tal senso, oltre alle decisioniriportate dalla pronunzia impugnata, Cass. 5 maggio 1990, n. 3744).Ciò posto – e come pure è stato rilevato dai giudici d’appello –questa Corte ha tuttavia precisato che le previsioni della “leggeponte” non sono applicabili laddove il Comune sia dotato di un pianodi ricostruzione che contenga, in aggiunta alle normali disposizionivolte ad ottenere la rapida esecuzione del programma ricostruttivo,prescrizioni di carattere urbanistico «nella medesima materia cui siriferiscono le limitazioni poste dalla norma predetta» (si veda, in talsenso, Cass. 31 dicembre 2014, n. 27558).7.2.

Entro tali coordinate va allora collocato il rilievo svolto dairicorrenti circa l’effettiva portata della prescrizione in materia didistanze contenuta nel Piano di ricostruzione del Comune di Avellino,evocata dalla Corte d’appello al fine di escludere l’applicazione della“legge ponte”.Tale prescrizione, per vero, concerneva la distanza fra «prospettiparalleli di uno stesso edificio», vale a dire le proiezioni ortogonali didue facciate del medesimo fabbricato fra loro opposte o sporte sullostesso asse (come nel caso, rappresentato dal Procuratore generale,di edificio a “U” o a “L” con cortile interno).Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026Si tratta, dunque, di un ambito distinto da quello disciplinatodalla norma di salvaguardia, ove è prescritto che «la distanza dagliedifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun frontedell’edificio da costruire», in termini chiaramente riferiti al caso, bendiverso, di edifici frontistanti.La previsione del piano di ricostruzione del Comune di Avellino,pertanto, non è idonea, in sé considerata, ad escludere l’applicazionedell’art. 17, comma primo, lett. c) della legge “ponte”.Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere l’inapplicabilitàdella disposizione in questione per il sol fatto della richiamataprescrizione in materia di distanze fra «prospetti paralleli di unostesso edificio» contenuta in detto piano.Il primo motivo del ricorso principale merita perciò accoglimento;e in tale statuizione resta assorbito l’esame delle restanti censure,che ad esso appaiono logicamente consequenziali.8.

Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo èinfondato.Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto dell’avvenutaregolare notificazione dell’originario atto di appello nei confrontidell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con consegna dellostesso all’Ufficiale giudiziario in data 18 maggio 2012 (pag. 23); nérileva, ai fini di quanto la censura evidenzia, che il predetto si sia poicostituito in giudizio soltanto con comparsa depositata il 24novembre 2020.La stessa sentenza, del resto, individua i nominativi di coloro neicui confronti è stato necessario integrare il contraddittorio, fra i qualiil predetto non figura (pagg. 26 e 27).9.

È invece fondato il secondo motivo.La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il gravameincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo dell’inosservanza del termineNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026di cui all’art. 166 c.p.c., come espressamente richiamato dall’art.343 del codice di rito a seguito della riforma di cui alla l. n. 353 del1990.Vertendosi, tuttavia, in ipotesi di giudizio iniziato, in prime cure,prima del 30 aprile 1995, l’art. 343 c.p.c. si applica nella suaformulazione originaria, anteriore alla modifica di cui alla l. n. 353del 1990, entrata in vigore in quella data.Il legislatore ha infatti espresso chiaramente, mediante ladisposizione transitoria contenuta nell’art. 90 della citata novella, lavolontà di assicurare, per i giudizi pendenti alla sua entrata in vigore,una protrazione dell’efficacia delle norme processuali previgenti,rendendoli così insensibili alle modificazioni successive.Ora, nel testo originario, l’art. 343 c.p.c. prevedeva, al primocomma, che «[l’]appello incidentale si propone nella prima comparsao, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza oin quelle previste negli articoli 331 e 332»; a tale previsione, secondoil consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corteinerente al profilo qui di rilievo, andava intesa nel senso di consentirela proposizione dell’appello incidentale «in mancanza di costituzionein cancelleria, nella prima udienza fissata per la comparizione» (exmultis Cass. 24 agosto 1998, n. 8388; Cass. 10 novembre 1994, n.9376; Cass. 29 luglio 1994, n. 7127).Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’udienzadi prima comparizione in appello, originariamente fissata al 24ottobre 2012, fu differita d’ufficio al giorno successivo ai sensidell’art. 163-bis, comma quarto, c.p.c., applicabile anche al giudiziodi appello in forza del rinvio contenuto nell’art. 339, comma primo;l’appello incidentale, in quanto proposto in tale udienza, era pertantotempestivo.Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026Anche in relazione a tale motivo, dunque, si impone la cassazionedella sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per l’esame delgravame erroneamente ritenuto inammissibile.11.

In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento dei restanti, e il secondo motivo delricorso incidentale, con rigetto del primo.In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizionepersonale, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbitii restanti, e il secondo motivo del ricorso incidentale, respinto ilprimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] eClementina Fossataro, difensori di se stessi– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026ALESSIO ANGELO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aversano;D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti MariaTeresa Acone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti–[OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTINOANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 10 inpersona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAUDATODOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIULIVOANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTINOGINA, [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASSAROPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026ROSSI LUISA, [OSCURATO:PERSONA], CICCARONEGABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2100/2021,depositata l’8 giugno 2021;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 7 luglio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento delricorso principale in relazione ai primi due motivi, con assorbimentodei restanti, e il rigetto del ricorso incidentale;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Acone per [OSCURATO:PERSONA]Archi e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perValentino s.r.l.1. All’esito di nutrito e risalente contenzioso avviato da AntonioSandulli, in proprio e quale procuratore di altri comproprietari delpalazzo Trevisani e del giardino annesso, nonché del palazzo Tecce,in relazione alle opere di demolizione e successiva costruzione di unedificio a destinazione condominiale che erano state realizzatesull’attigua area (denominata “ex Brescia”) da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Avellinorese sentenza parziale con la quale, per quanto in questa sedeancora di interesse:- riconobbe agli attori il diritto al risarcimento dei danni;- accertò che la nuova costruzione dei convenuti sull’area exBrescia era stata realizzata in violazione della servitù di vedutaesistente in favore del palazzo Tecce, disponendo con separataordinanza per l’individuazione delle specifiche opere illegittime el’eventuale condanna alla relativa demolizione;Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026- dispose inoltre attività istruttoria per accertare eventualiviolazioni dei limiti di altezza, distanza e volumetria poste in esserecon riferimento al palazzo Trevisani e per l’individuazione dei rimedi;- respinse ogni altra domanda proposta dalle parti.Esperita consulenza tecnica, la causa subì rinvii per oltrevent’anni nel dichiarato tentativo, rivelatosi infruttuoso, di favorireuna conciliazione fra le parti.Quindi, con sentenza definitiva, il tribunale condannò gli originariconvenuti (ovvero i loro aventi causa), nonché il Condominio dinuova costituzione sull’area “ex Brescia” e i singoli condòmini, nelfrattempo chiamati in causa, a demolire la porzione del nuovofabbricato a confine con l’area di risulta del palazzo Tecce, perchérealizzata in violazione della preesistente servitù di veduta, con lemodalità meglio specificate dall’ausiliario dell’Ufficio; respinse,invece, tutte le altre domande formulate dagli originari attori.2. La sentenza definitiva fu appellata da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di AntonioSandulli, per la parte in cui aveva escluso la sussistenza di violazioniin materia di distanze, altezze e volumetria, da parte dell’edificio dinuova costruzione, in relazione ai palazzi Trevisani e Tecce.Gli originari convenuti e alcuni dei chiamati in causa proposeroappello incidentale.La Corte d’appello di Napoli, previa individuazione degli effettivilegittimati al giudizio, respinse il gravame principale, compensandole spese nei rapporti fra alcuni dei contraddittori.Al riguardo osservò, sempre per quanto ancora di rilievo inquesta sede:- che alla fattispecie non era applicabile la disciplina in tema didistanze minime fra i fabbricati recata dall’art. 17, comma primo,lett. c), della l. 765 del 1967 (cd. “legge ponte”), avente natura diNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026norma di salvaguardia in mancanza di strumento urbanistico, perchéil Comune di Avellino, quantunque all’epoca sprovvisto di Pianoregolatore generale, era comunque dotato di un Piano diricostruzione (risalente al 1949);- che, infatti, in presenza di un Piano di ricostruzione viene menol’esigenza rappresentata dalla norma di salvaguardia, la cui finalitàè impedire che l’attività costruttiva si svolga in un contesto di totaleassenza di regole urbanistiche;- che il Piano di ricostruzione di Avellino, in particolare, recavauna disciplina precisa – relativamente all’altezza dei fabbricati, alnumero dei piani e alla distanza fra edifici – che nella specie era statarispettata dagli appellati;- che, infine, alla fattispecie non era neppure applicabile l’art. 9del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minimainderogabile di dieci metri tra pareti finestrate o pareti di edificiantistanti, trattandosi di disposizione non immediatamenteapplicabile ai rapporti fra privati.Da ultimo, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto contenuto nellacomparsa di risposta depositata il 25 ottobre 2012, e quindi senzal’osservanza del termine di cui all’art. 166 c.p.c.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Massimo GiulioSandulli, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anche qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso e ricorso incidentaleaffidato a due motivi, oltre a memoria in prossimità dell’udienza.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesca e FedericaDavid, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Archi, [OSCURATO:PERSONA], Giovanni eVincenza Percopo hanno resistito con controricorso, anch’essi (adNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) depositando memoria integrativa; irestanti intimati, infine, non hanno svolto difese.Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione efalsa applicazione degli artt. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942,come modificato dall’art. 17, comma primo, lett. c), della l. n. 765del 1967, 9 del d.m. n. 1444 del 1968, 872, comma secondo, e 873c.c.Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui ha ritenuto che il Piano di ricostruzione della cittàdi Avellino del 1949 recasse una disciplina sulle distanze legali taleda escludere l’applicazione della cd. legge ponte.Lo strumento in questione, infatti, prescriveva unicamente unadistanza minima fra i prospetti paralleli di uno stesso edificio, in casodi nuove costruzioni nelle zone occupate da vecchi quartieri; sitrattava, dunque, di disposizione non acconcia alla fattispecie qui inesame.I ricorrenti, inoltre, richiamano i precedenti di questa Cortesecondo i quali le distanze legali stabilite dalla “legge ponte” non siapplicano ai comuni soggetti a piani di ricostruzione che contenganoprescrizioni di carattere urbanistico nella specifica materia, ma taleesclusione non si estende ai comuni inclusi in appositi elenchiapprovati dal Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] di concerto con il Ministerodell’Interno, fra i quali il Comune di Avellino.La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che,essendo in vigore la “legge ponte” all’epoca del rilascio, lacostruzione ne avrebbe dovuto rispettare le previsioni concernenti ledistanze fra edifici (quanto al fabbricato fronteggiante il palazzoNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026Trevisani) e le altezze massime delle nuove costruzioni (quanto alfabbricato fronteggiante il fabbricato Tecce).2. Con il secondo motivo, deducendo «in via alternativa e in ognicaso» violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.m. n. 1444del 1968, 872, comma secondo, e 873 c.c., i ricorrenti agitanoidentica questione in relazione alla ritenuta inapplicabilità, da partedei giudici d’appello, del decreto ministeriale evocato, in quanto privodi immediata portata precettiva fra privati.Tale statuizione sarebbe erronea, in quanto l’art. 9 del d.m. n.1444 del 1968, avente carattere inderogabile derivante dalla suanatura di norma imperativa, è comunque applicabile ogni qual volta,come nel caso di specie, lo strumento urbanistico non contengaalcuna prescrizione in materia di distacchi fra edifici, ovveroprescriva una distanza inferiore da quella che vi è stabilita.3. Il terzo motivo si articola in due profili e si pone su un pianodi consequenzialità logica rispetto alle prime due censure.Secondo i ricorrenti, infatti, per la parte già sottoposta a criticala Corte territoriale avrebbe anzitutto violato gli artt. 872, 873 esegg., 1123, 1126, 2043 e 2056 c.c., laddove ha escluso lasussistenza di un danno risarcibile per effetto delle edificazioniillegittime; inoltre, avrebbe omesso di esaminare un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, trascurando di considerare «irilevanti abusi e le illegittimità» attribuite alle controparti, «idonei erilevanti per configurare a loro carico la responsabilità aquiliana».4. Il quarto motivo, infine, ha ad oggetto la statuizione sullespese d’appello resa con la sentenza impugnata, che i ricorrentiassumono contraria agli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando, inparticolare, la decisione del giudice a quo di non compensare le spesenei confronti di taluni degli appellati costituiti pur a frontedell’affermata sussistenza, in ordine alla questione oggetto delleNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026precedenti censure, di precedenti giurisprudenziali «contenenticonclusioni discordanti».5. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. denunzia violazione degli artt. 102, 153, 291, comma terzo, e307, comma terzo, c.p.c.La ricorrente incidentale osserva che, nel corso del giudiziod’appello, la Corte territoriale aveva ordinato l’integrazione delcontraddittorio «nei confronti di tutte le parti del giudizio di primogrado (o loro eredi), essendosi in presenza di cause inscindibili».Nondimeno, tale ordine non era stato adempiuto nei confronti diPaolo [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, era intervenutovolontariamente solo in seguito, dichiarando di aderire all’appelloprincipale degli altri odierni ricorrenti; dal rilievo di tale circostanza,i giudici d’appello avrebbero dovuto disporre la cancellazione dellacausa dal ruolo, con automatica estinzione del processo.6. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia violazionedegli artt. 343, comma primo, c.p.c., 51 e 90 della l. n. 353 del 1990.La Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibilel’appello incidentale in quanto proposto soltanto con la comparsa dirisposta depositata all’udienza di prima comparizione del 25 ottobre2012; al giudizio, infatti, era ancora applicabile l’art. 343 c.p.c. neltesto anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990,dovendosi così ritenere consentita la proposizione di appelloincidentale «nella comparsa di risposta scambiata nella primaudienza davanti al consigliere istruttore».7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.7.1. Come la stessa sentenza impugnata ha rilevato nelricostruire l’evoluzione giurisprudenziale in materia, le limitazioniedificatorie dettate dall’art. 17, comma primo, lett. c) della leggeNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026“ponte” del 1967 si applicano nei Comuni sprovvisti di pianoregolatore generale e di programma di fabbricazione.La norma in questione è dunque applicabile anche ai Comuni che,privi di tali piani, siano muniti di un piano di ricostruzione, poichéquest’ultimo ha contenuto e finalità diversi da quelli degli strumentiurbanistici ai quali essa espressamente si riferisce; il piano diricostruzione, infatti, è diretto ad attuare con la maggiore rapiditàpossibile, e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche,le opere necessarie per la ricostituzione degli aggregati edilizidanneggiati dagli eventi bellici, secondo criteri rispondenti ai dettamidi una sana urbanistica (si veda in tal senso, oltre alle decisioniriportate dalla pronunzia impugnata, Cass. 5 maggio 1990, n. 3744).Ciò posto – e come pure è stato rilevato dai giudici d’appello –questa Corte ha tuttavia precisato che le previsioni della “leggeponte” non sono applicabili laddove il Comune sia dotato di un pianodi ricostruzione che contenga, in aggiunta alle normali disposizionivolte ad ottenere la rapida esecuzione del programma ricostruttivo,prescrizioni di carattere urbanistico «nella medesima materia cui siriferiscono le limitazioni poste dalla norma predetta» (si veda, in talsenso, Cass. 31 dicembre 2014, n. 27558).7.2. Entro tali coordinate va allora collocato il rilievo svolto dairicorrenti circa l’effettiva portata della prescrizione in materia didistanze contenuta nel Piano di ricostruzione del Comune di Avellino,evocata dalla Corte d’appello al fine di escludere l’applicazione della“legge ponte”.Tale prescrizione, per vero, concerneva la distanza fra «prospettiparalleli di uno stesso edificio», vale a dire le proiezioni ortogonali didue facciate del medesimo fabbricato fra loro opposte o sporte sullostesso asse (come nel caso, rappresentato dal Procuratore generale,di edificio a “U” o a “L” con cortile interno).Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026Si tratta, dunque, di un ambito distinto da quello disciplinatodalla norma di salvaguardia, ove è prescritto che «la distanza dagliedifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun frontedell’edificio da costruire», in termini chiaramente riferiti al caso, bendiverso, di edifici frontistanti.La previsione del piano di ricostruzione del Comune di Avellino,pertanto, non è idonea, in sé considerata, ad escludere l’applicazionedell’art. 17, comma primo, lett. c) della legge “ponte”.Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere l’inapplicabilitàdella disposizione in questione per il sol fatto della richiamataprescrizione in materia di distanze fra «prospetti paralleli di unostesso edificio» contenuta in detto piano.Il primo motivo del ricorso principale merita perciò accoglimento;e in tale statuizione resta assorbito l’esame delle restanti censure,che ad esso appaiono logicamente consequenziali.8. Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo èinfondato.Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto dell’avvenutaregolare notificazione dell’originario atto di appello nei confrontidell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con consegna dellostesso all’Ufficiale giudiziario in data 18 maggio 2012 (pag. 23); nérileva, ai fini di quanto la censura evidenzia, che il predetto si sia poicostituito in giudizio soltanto con comparsa depositata il 24novembre 2020.La stessa sentenza, del resto, individua i nominativi di coloro neicui confronti è stato necessario integrare il contraddittorio, fra i qualiil predetto non figura (pagg. 26 e 27).9. È invece fondato il secondo motivo.La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il gravameincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo dell’inosservanza del termineNumero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026di cui all’art. 166 c.p.c., come espressamente richiamato dall’art.343 del codice di rito a seguito della riforma di cui alla l. n. 353 del1990.Vertendosi, tuttavia, in ipotesi di giudizio iniziato, in prime cure,prima del 30 aprile 1995, l’art. 343 c.p.c. si applica nella suaformulazione originaria, anteriore alla modifica di cui alla l. n. 353del 1990, entrata in vigore in quella data.Il legislatore ha infatti espresso chiaramente, mediante ladisposizione transitoria contenuta nell’art. 90 della citata novella, lavolontà di assicurare, per i giudizi pendenti alla sua entrata in vigore,una protrazione dell’efficacia delle norme processuali previgenti,rendendoli così insensibili alle modificazioni successive.Ora, nel testo originario, l’art. 343 c.p.c. prevedeva, al primocomma, che «[l’]appello incidentale si propone nella prima comparsao, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza oin quelle previste negli articoli 331 e 332»; a tale previsione, secondoil consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corteinerente al profilo qui di rilievo, andava intesa nel senso di consentirela proposizione dell’appello incidentale «in mancanza di costituzionein cancelleria, nella prima udienza fissata per la comparizione» (exmultis Cass. 24 agosto 1998, n. 8388; Cass. 10 novembre 1994, n.9376; Cass. 29 luglio 1994, n. 7127).Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’udienzadi prima comparizione in appello, originariamente fissata al 24ottobre 2012, fu differita d’ufficio al giorno successivo ai sensidell’art. 163-bis, comma quarto, c.p.c., applicabile anche al giudiziodi appello in forza del rinvio contenuto nell’art. 339, comma primo;l’appello incidentale, in quanto proposto in tale udienza, era pertantotempestivo.Numero registro generale 24032/2021Numero sezionale 1725/2026Numero di raccolta generale 25215/2026Data pubblicazione 10/09/2026Anche in relazione a tale motivo, dunque, si impone la cassazionedella sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per l’esame delgravame erroneamente ritenuto inammissibile.11. In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento dei restanti, e il secondo motivo delricorso incidentale, con rigetto del primo.In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizionepersonale, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbitii restanti, e il secondo motivo del ricorso incidentale, respinto ilprimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris