CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 14980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste in data 7 luglio 2025 ha richiesto alla Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, di dichiarare l'estinzione per decorso del tempo (anni dieci) della pena di anni 3 di reclusione ed euro 16.000 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA], irreperibile, condannato per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza n. 1410 emessa in data 24 ottobre 2010 dalla Corte d'appello di Trieste, in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Udine n. 486 del 2008, irrevocabile il 29 marzo 2011. La richiesta era fondata sulla dosimetria sanzionatoria della sentenza in esecuzione, atteso che la Corte aveva riconosciuto al condannato le attenuanti 1generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, sicché la Procura generale triestina ha ritenuto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., non potesse essere attribuita alcuna efficacia preclusiva alla recidiva in quanto, pur ritenuta sussistente dal giudice di merito, era stata considerata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti e quindi non applicata dal giudice, in conformità a quanto stabilito da Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, Rv. 287008-01. 2. La Corte d'appello di Trieste, con la prima ordinanza n. 190/2025 SIGE del 17 settembre 2025, aveva rigettato l'istanza del Procuratore generale distrettuale non condividendone l'interpretazione proposta in forza del contrario indirizzo espresso da Sez. 6, n. 30706 del 14/05/2024, Rv. 287116-01, da Sez. 5, n. 29284 del 3/05/2024, Rv. 286644-01 e da Sez. 2, n. 14653 del 7/03/2024, Rv. 286209- 01, e rilevato che nella sentenza di condanna era stata riconosciuta la recidiva contestata, aveva concluso nel senso che "sussiste la situazione indicata dal legislatore nell'art. 172, comma 7, c.p. senza che possa incidere il giudizio di subvalenza effettuato, ai fini del calcolo della pena da applicare". 3. La Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe n. 311/2025 SIGE del 3-9 dicembre 2025, provvedendo sul ricorso del Procuratore generale in sede, riqualificato come opposizione all'esecuzione dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17/10/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la suddetta ordinanza del 17 settembre 2025 e rigettato la richiesta del Procuratore generale depositata il 7 luglio 2025 di declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena inflitta al suddetto [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la non condivisibilità dell'impostazione invocata dalla Procura in quanto l'art. 172, ultimo comma, cod. pen. non richiede, neanche implicitamente, che sia stata applicata concretamente la recidiva, ma soltanto che si tratti di un soggetto recidivo, ossia che il giudice della cognizione abbia dichiarato la sussistenza dei relativi presupposti. 4. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste, affidato ad unico motivo di ricorso in cui si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. Atteso che il giudice della cognizione ha riconosciuto al condannato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, il Procuratore ricorrente deduce, invocando e facendo proprio i principi enunciati da questa Corte in Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, Rv. 287008-01, che, attribuendo rilevanza al semplice riconoscimento dello status di recidivo, indipendentemente 2dalla concreta incidenza che la ritenuta proclività a delinquere abbia avuto sull'aspetto sanzionatorio, introduce un elemento di automaticità in contrasto con la ratio dell'esclusione dell'estinguibilità della pena per decorso del tempo fondata sulla particolare pericolosità del soggetto agente, valutata in ragione dei precedenti e degli elementi di fatto che concorrono a formulare il giudizio ex art. 99 cod. pen. La logica conseguenza è che, nel caso in cui la riprovevolezza non abbia avuto alcun rilievo sulla dosimetria sanzionatoria, viene meno anche la ragione di escludere la possibilità di estinzione della pena per decorso del tempo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza per avere la Corte d'appello errato nell'interpretazione dei presupposti di diritto per l'applicazione dell'art. 172, ult. comma, cod. pen. relativo ai recidivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 19 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato in quanto la tesi in esso sostenuta contrasta col combinato disposto di cui agli artt. 99 e 172, comma settimo, cod. pen. e con la costante e prevalente interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione. 2. Occorre muovere dal testo dell'art. 172 cod. pen., il cui ultimo comma fissa le ipotesi che precludono l'operatività dell'estinzione della pena, stabilendo che «l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole». La ratio della norma è quella di impedire la prescrizione delle pene irrogate ai condannati che, nel momento stesso del fatto o durante il decorso del termine per la prescrizione di queste ultime, dimostrino quella maggiore pericolosità che giustifica la scelta di impedire loro di beneficiare dell'abdicazione dello Stato alla esecuzione di tali pene (Sez. 1, n. 47559 del 29/11/2024, Cinnarosti, non mass. in nnotiv. § 3): 2.1. L'ipotesi che viene in rilievo nel presente procedimento è la prima di quelle contemplate dall'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen., riguardante i soggetti recidivi qualificati: la preclusione trova ragione nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell'abdicazione all'esecuzione della pena dopo il 3decorso del termine stabilito dalla norma stessa (cfr. Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, in motiv. § 2). In quest'ipotesi la ratio della norma è quella escludere la estinguibilità della pena quando il condannato risulti non avere riportato alcun effetto deterrente dalle condanne subite precedentemente o dalla stessa condanna la cui pena dovrebbe essere dichiarata estinta, tanto da essere stato o essere successivamente dichiarato recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31456 del 7/06/2023, Caselli, non mass., in nnotiv. § 2). D'altra parte, la rilevanza di una recidiva qualificata dichiarata in un qualunque momento antecedente alla maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione è confermata dall'ultima parte di detta norma, che impedisce l'estinzione della pena «se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole»: la manifestazione di una maggiore inclinazione a delinquere, consistente nella commissione di un delitto della stessa indole punito con la reclusione, produce il medesimo effetto ostativo all'estinzione della pena precedentemente irrogata, effetto che si verifica, con certezza, a seguito di una condanna intervenuta dopo la precedente condanna, durante il decorso del tempo necessario per l'estinzione di quella pena (in termini, Sez. 1, n. 47559 del 29/11/2024, Cinnarosti, non mass. in motiv. § 2). 2.3. A questi fini la recidiva deve essere accertata con sentenza divenuta irrevocabile (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 1871 del 4/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, in motiv. § 3.2). 2.4. Con specifico riferimento alla questio iuris qui al vaglio, questa Corte ha reiteratamente affermato che: - «alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente (Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129-01; conf. Sez. 1, n. 17263 del 08/04/2008, P.G. in proc. Vigolo, Rv. 239627-01); - «la recidiva ritualmente contestata all'imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.» (Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv. 241945-01); - «l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo 4intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep.2020, Figliomeni, Rv. 278165-01, in motiv. § 2; da ultimo, Sez. 1, n. 47599 del 29/11/2024, Cimarosti, cit.) ovvero «a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318-01; Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Milacic, Rv. 257896-01); - «in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione (Sez. 1, n. 20496 del 8/04/2015, Migliore, Rv. 263609-01; conf. Sez. 1, n. 47108 del 4/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; cfr. già Sez. 1, n. 46229 del 6/10/2004, Nardelli, Rv. 230295-01). 2.5. L'estinzione della pena è esclusa se il condannato è stato dichiarato recidivo aggravato, o se tale dichiarazione sopraggiunga durante il decorso del termine di prescrizione, e prima che esso sia interamente spirato. Infatti, se la ratio dell'istituto della prescrizione della pena è la perdita di interesse dello Stato per la punizione di fatti molto risalenti nel tempo, potendosi ipotizzare che il condannato abbia, nel frattempo, perso la capacità criminale che lo aveva portato a commettere il reato, l'accertamento di una recidiva qualificata, intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione della pena, dimostra che non ha perso tale capacità con il passare del tempo. In tal caso permane, conseguentemente, l'interesse dello Stato ad eseguire la pena a suo tempo inflitta, affinché esplichi le sue finalità rieducativa e preventiva, a tutela del condannato e di tutti i consociati (Sez. 1, n. 31456 del 7/06/2023, Caselli, non mass., in motiv. § 2). 3. [OSCURATO:PERSONA] - che intende confermare tale costante e consistente indirizzo ermeneutico - non ignora il precedente invocato dal Procuratore generale ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D'Avino, Rv. 287008-01 si è infatti espressa nel senso che «in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non può essere riconosciuta efficacia preclusiva alla recidiva quando la stessa, pur ritenuta sussistente dal giudice di merito, sia stata considerata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti». Secondo tale pronuncia - rimasta del tutto isolata - affermare che il semplice riconoscimento dello status di recidivo, indipendentemente dalla concreta 5incidenza che la ritenuta proclività a delinquere abbia avuto sull'aspetto sanzionatorio - che è certamente l'aspetto su cui maggiormente incide il riconoscimento dell'aggravante - «introduce un elemento di automaticità nel giudizio che è in aperto contrasto con la (ribadita) necessaria discrezionalità che deve essere riconosciuta al giudicante in tema di recidiva, stante gli effetti potenzialmente deflagranti derivanti dal suo riconoscimento». Da un lato, si afferma che il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato e, dall'altro, che il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, invece, «la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (cfr. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, RG. in proc. Indelicato, in motiv. § 3.4). Date queste premesse, secondo Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D'Avino, cit., appare «contraddittorio e ingiustificatamente gravatorio» affermare che «la semplice contestazione e il riconoscimento di recidiva siano forieri di effetti negativi sotto una molteplicità di aspetti, anche sotto il profilo dell'estinzione della pena benché nel concreto non abbia comportato alcun aggravio di pena». «Il giudice del merito, infatti, nell'operare il bilanciamento delle circostanze ha già espresso la propria fondamentale e irrinunciabile valutazione circa la riprovevolezza della condotta, in ragione del precedente, e siccome rapportata a tutte le altre circostanze del fatto, e la ha espressa in maniera tale da fare venire meno qualunque incidenza negativa sulla sanzione, al punto che può affermarsi che la recidiva nel concreto non è stata applicata. E dunque, per tornare alle premesse del ragionamento che qui si avversa, se la ratio dell'escludere la estinguibilità della pena per decorso del tempo sta nella particolare pericolosità del soggetto agente, come valutata in ragione dei precedenti e degli elementi di fatto che concorrono a formulare il giudizio ex art. 99 cod. pen., è evidente che, allorquando la riprovevolezza è tale che nessun rilievo le viene attribuito sulla dosimetria sanzionatoria, vien meno anche la ragione di escludere la possibilità di estinzione della pena per decorso del tempo» (Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, cit., in nnotiv., pag. 7). 64. Questa Corte disattende il suddetto dictum affermato da Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D'Avino, cit., ritenendo lo stesso non in linea con l'ultimo autorevole approdo cui sono giunte le Sezioni unite di questa Corte in materia di recidiva subvalente, sia pure ad altri effetti procedurali. 4.1. Da ultimo, Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, RG. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262-01, nel precisare che la valutazione di equivalenza o anche di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità ex art. 649-bis cod. proc. pen., sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata, ha ribadito, richiamando i precedenti delle stesse Sezioni unite: «[...] La recidiva deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè). Una norma può dirsi applicata «se concretamente ed effettivamente utilizzata in senso funzionale ai suoi scopi, facendole esercitare uno qualsiasi degli effetti che le sono propri e da essa dipendano con nesso di causalità giuridica necessaria, in modo che senza di essa non possono derivare quegli effetti che il giudice riconosce nel farne uso»: Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, cit.). In tale prospettiva, all'atto del giudizio di comparazione, l'applicazione della recidiva si è già verificata, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, cit.). La recidiva ha esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebbene gli stessi siano stati ritenuti dal giudice equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, in assenza delle quali la recidiva avrebbe comportato l'aumento di pena (Sez. U., n. 17 del 18/06/1991, Grassi, cit.). I principi enunciati da Sez. U Grassi, Calibé, Filosofi sono stati ulteriormente sviluppati da Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in relazione all'ipotesi di sub valenza della recidiva rispetto ad una o più circostanze attenuanti all'esito del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. La citata decisione ribadisce che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore, tanto sul piano normativo che su quello logico. Il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento 7presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che è all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen. Quest'ultima disposizione indica chiaramente che esito del giudizio di bilanciamento non è la dissolvenza della circostanza subvalente - che in quanto fatto compiuto non può più essere negato - ma la paralisi del suo effetto più tipico, quello di produrre una escursione della misura della pena (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, cit.)» (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, cit., in motiv. § 5). 4.2. D'altra parte, non v'è ragione per giungere ad una conclusione diversa rispetto alla materia "finitima" della prescrizione del reato, rispetto alla quale si è costantemente affermato - anche da ultimo - che è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato. Ciò perché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato rilevante per il termine di prescrizione. E l'interpretazione di cui innanzi - ormai pacifica in sede di legittimità (ad es. Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferraro, Rv. 282057-01; conf. n. 36258 del 2020, Rv. 280059-01; Sez. 4, n. 50995 del 2019, Pastore, Rv. 278058-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821-01; Sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669-01) - risulta, oltre che conforme alla lettera del richiamato art. 157, comma terzo, cod. pen. (che stabilisce di non tenere conto del giudizio di bilanciamento in relazione a tutte le circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale, e non solo della recidiva), anche la più corretta da un punto di vista sistematico. Se, in forza di un giudizio di subvalenza della recidiva, non si tenesse conto della stessa ai fini del calcolo del termine di prescrizione, si avrebbe l'equiparazione di situazioni diverse: in un caso il giudice ritiene che il nuovo delitto sia sintomatico di una maggiore riprovevolezza, ma che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sia il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto; nell'altro, egli esclude l'applicazione della recidiva, pur correttamente contestata, dopo avere considerato in termini opposti la significatività del nuovo illecito ai fini della valutazione della personalità dell'imputato e del grado di colpevolezza (cfr. Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, cit.). 4.3. È pur vero che in tema di prescrizione della pena non esiste una previsione analoga all'art. 157, comma terzo, cod. pen. giacché l'art. 172 cod. pen.neanche implicitamente richiede che sia stata applicata la recidiva in sede di cognizione. Tuttavia, sul punto pare decisivo e persuasivo l'argomento speso dalla Corte d'appello di Trieste nell'impugnato provvedimento, laddove spiega rettamente che la puntualizzazione contenuta nell'art. 157, comma terzo, cod. pen. è necessaria in materia di prescrizione del reato in quanto, nel regime conseguente alla legge n. 251 del 2005, il tempo necessario a prescrivere il reato è commisurato al massimo della pena edittale, da calcolare in caso di sussistenza di circostanze secondo i criteri di cui al comma secondo; diversamente in sede di esecuzione, il legislatore non aveva la necessità di regolamentare l'ipotesi del concorso tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, in quanto la pena è stata correttamente determinata e il termine previsto per la prescrizione è commisurato alla stessa. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato dovendosi ribadire il seguente principio di diritto: «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen. anche nell'ipotesi in cui la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia risultata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti». P.Q.M. Rigett P.Q.MIL FUNZiCY‘j.Ln'i.IL FUNZTO1 TARTO 9