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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00094/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la senten della Corte d'appello di Roma del 19 marzo 2024, che ha confermato quella di prim a quale, a sua volta, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale - 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, della legge fallimentare - per avere, in qualità di amministratore unico e, nell'ultimo periodo di vita dell'impresa, di amministratore di fatto, sottratto parte rilevante delle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia il 18 luglio 2014.2.Sono stati articolati 3 motivi d'impugnazione, tramite difensore abilitato, di seguito richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale, poiché la Corte d'appello avrebbe reiterato l'errore tecnico, commesso dal primo giudice, nell'individuazione del dolo specifico, preteso dalla norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione della contabilità, nella semplice mancanza delle scritture, non consegnate al curatore del fallimento. 2.2.11 secondo motivo si è concentrato sul vizio della motivazione con riferimento all'affermata qualifica di amministratore di fatto della società, attribuita all'imputato dal 30 luglio 2013 alla data del fallimento, dal momento che i testimoni sentiti, ex soci e dipendenti dell'impresa, avrebbero riferito di essersi interfacciati con il ricorrente non oltre l'anno 2011 e non sarebbe stata evidenziata prova appagante della veste di prestanome dell'ultimo liquidatore, il rumeno Pudilic.

Infine, l'individuazione - da parte del curatore della procedura - della causa del fallimento nelle incolpevoli difficoltà d'incasso di crediti di rilevante importo avrebbe, per logica, dovuto indurre la Corte di merito ad escludere qualsiasi intento fraudolento dell'imputato.

2.3. Il terzo motivo, collegato al primo, ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta documentale semplice, difettando, in sentenza, adeguata giustificazione della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma penale contestata.

Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Va in premessa ricordato che oggetto dell'imputazione è la mancata ostensione di parte significativa dell'impianto contabile agli organi fallimentari, e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179).

L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta; romissione" connota l'"inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; sez.5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992).

Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è concentrata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all'eventuale irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).

1.1. Ribadita la linea ermeneutica stabilmente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente perché strettamente connessi, sono in parte generici - perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha efficacemente replicato ad analoga ragione di censura, mossa con l'atto di gravame - in parte non consentiti in sede di legittimità e comunque si rivelano infondati.

1.2. La lettura della motivazione della sentenza di secondo grado - in doppia conforme sulla responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di merito si integrano e possono essere esaminati in un unicum argonnentativo - consente invero di rilevare: che il 31 ottobre 2011 la società amministrata dall'imputato è stata messa in liquidazione per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, con interruzione dell'attività caratteristica; che solo in data 30 luglio 2013 - meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento - il Marra, amministratore unico e poi liquidatore della società, è formalmente receduto dalla società ed ha ceduto le quote al cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA], divenuto contestualmente liquidatore, mai rintracciato dal curatore a parte un contatto telefonico nel quale il medesimo, che si trovava all'estero, ha riferito di non essere in possesso di alcuna documentazione ed ha promesso, senza poi rispettare l'impegno, di presentarsi nello studio del curatore medesimo, come da richiesta di quest'ultimo; che il Pudilic era un semplice operaio, ritenuto ragionevolmente privo di capacità imprenditoriale e, dunque, destinato ad hoc, con finalità strumentali, a ricoprire il ruolo di mero prestanome dell'imputato; che - per un verso - è stata acquisita prova della disponibilità delle scritture contabili da parte dell'attuale ricorrente, al quale il professionista tenutario della contabilità, dr.Conforti, le ha sempre consegnate con regolarità annuale e sin dall'inizio dell' impresa, mentre alcuna effettiva dimostrazione è stata data a riguardo del passaggio dell'impianto contabile "nelle mani" del cittadino rumeno; che - per altro verso - anche a prescindere da tale rilievo e dando per ammessa la consegna dell'incarto dall'uno all'altro, in ogni caso il verbale di consegna in favore del nuovo socio e liquidatore ha riguardato solo una parte dei libri e non ha incluso il libro giornale, le fatture attive e passive ed i registri tenuti dal 2006 al 2010, evidentemente decisivi a tener conto dell'opzione liquidatoria dell'ottobre 2011 e del deposito dell'ultimo bilancio ufficiale relativo proprio al 2010, i quali - come detto - erano stati certamente in possesso del Marra, come confermato dal contributo testimoniale del dr.Conforti; che, ancora, non vi è alcuna evidenza della cura della contabilità dalla messa in liquidazione alla data del fallimento, da ritenersi integralmente omessa.

Quanto alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta - contrariamente a quanto ventilato nelle ragioni di ricorso - la Corte territoriale, dopo aver analizzato il compendio di tali anomali indicatori, di per sé significativi di una gestione non trasparente della società, ha dato conto degli elementi che consentono di attribuire alla sottrazione e all'omessa tenuta delle scritture contabili la finalità, ammantata di fraudolenza, dell'occultamento delle risorse liquidabili, non rinvenute dal curatore, ed ha menzionato le emergenze del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio 2010, relative ai crediti per fatture emesse pari a ben 538.944,05 euro, ai crediti per fatture da emettere pari ad euro 26.856,94 ed a disponibilità liquide per depositi bancari e valori in cassa pari ad euro 14.418, di ignota sorte; come, del resto, di ignota destinazione sono rimasti gli automezzi certamente venduti tra il 2011 ed il 2013 - cfr. pag. 7 sentenza di primo grado - in relazione ai quali, pur dandosi atto della pronuncia di verdetto assolutorio a causa della carenza di specifici accertamenti di competenza dell'accusa, nessuna indicazione è stata fornita dall'imputato, anche e giustappunto in considerazione dell'assenza delle poste contabili. 1.3.Alla luce delle osservazioni svolte, il secondo motivo di ricorso, orientato a confutare l'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, si palesa totalmente fuori fuoco, perché non si misura con la decisione impugnata, che ha ritenuto nel complesso ininfluente che il Marra abbia conservato la veste fattuale di amministratore (o liquidatore) tra il luglio del 2013 e la data del fallimento.

Il corredo espositivo della parte motiva si è ampiamento profuso nel rimarcare l'irrilevanza dell'accertamento dell'effettiva dismissione della carica di socio e di liquidatore, dal momento che al Marra deve essere ricondotta, come puntualmente contestato nell'editto accusatorio, la sottrazione delle scritturazioni contabili per il periodo 2006-2010, nel quale egli era l'amministratore unico della Comas s.r.I., certamente mai messe a disposizione del Pudilic anche a voler ritenere affidabile il verbale di "passaggio di consegne" da lui esibito alla curatela.

Ad ogni buon conto, l'assegnazione della figura dell'amministratore di fatto - sulla quale la sentenza del primo giudice, confermata in sede di gravame, si è soffermata con particolare riferimento alla valutata fittizietà del formale subentro del cittadino rumeno nell'incarico di liquidatore per l'ultimo, breve periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento - costituisce notoriamente l'oggetto di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta, come nel caso in scrutinio, da congrua e logica motivazione (sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850); di tal che, i rilievi agitati nel corpo del ricorso si palesano finalizzati a sollecitare il collegio ad una non consentita rivisitazione della piattaforma probatoria, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la senten della Corte d'appello di Roma del 19 marzo 2024, che ha confermato quella di prim a quale, a sua volta, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale - 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, della legge fallimentare - per avere, in qualità di amministratore unico e, nell'ultimo periodo di vita dell'impresa, di amministratore di fatto, sottratto parte rilevante delle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia il 18 luglio 2014.2.Sono stati articolati 3 motivi d'impugnazione, tramite difensore abilitato, di seguito richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale, poiché la Corte d'appello avrebbe reiterato l'errore tecnico, commesso dal primo giudice, nell'individuazione del dolo specifico, preteso dalla norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione della contabilità, nella semplice mancanza delle scritture, non consegnate al curatore del fallimento. 2.2.11 secondo motivo si è concentrato sul vizio della motivazione con riferimento all'affermata qualifica di amministratore di fatto della società, attribuita all'imputato dal 30 luglio 2013 alla data del fallimento, dal momento che i testimoni sentiti, ex soci e dipendenti dell'impresa, avrebbero riferito di essersi interfacciati con il ricorrente non oltre l'anno 2011 e non sarebbe stata evidenziata prova appagante della veste di prestanome dell'ultimo liquidatore, il rumeno Pudilic. Infine, l'individuazione - da parte del curatore della procedura - della causa del fallimento nelle incolpevoli difficoltà d'incasso di crediti di rilevante importo avrebbe, per logica, dovuto indurre la Corte di merito ad escludere qualsiasi intento fraudolento dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo, collegato al primo, ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta documentale semplice, difettando, in sentenza, adeguata giustificazione della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma penale contestata. Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Va in premessa ricordato che oggetto dell'imputazione è la mancata ostensione di parte significativa dell'impianto contabile agli organi fallimentari, e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179). L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta; romissione" connota l'"inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; sez.5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è concentrata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all'eventuale irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 1.1. Ribadita la linea ermeneutica stabilmente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente perché strettamente connessi, sono in parte generici - perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha efficacemente replicato ad analoga ragione di censura, mossa con l'atto di gravame - in parte non consentiti in sede di legittimità e comunque si rivelano infondati. 1.2. La lettura della motivazione della sentenza di secondo grado - in doppia conforme sulla responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di merito si integrano e possono essere esaminati in un unicum argonnentativo - consente invero di rilevare: che il 31 ottobre 2011 la società amministrata dall'imputato è stata messa in liquidazione per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, con interruzione dell'attività caratteristica; che solo in data 30 luglio 2013 - meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento - il Marra, amministratore unico e poi liquidatore della società, è formalmente receduto dalla società ed ha ceduto le quote al cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA], divenuto contestualmente liquidatore, mai rintracciato dal curatore a parte un contatto telefonico nel quale il medesimo, che si trovava all'estero, ha riferito di non essere in possesso di alcuna documentazione ed ha promesso, senza poi rispettare l'impegno, di presentarsi nello studio del curatore medesimo, come da richiesta di quest'ultimo; che il Pudilic era un semplice operaio, ritenuto ragionevolmente privo di capacità imprenditoriale e, dunque, destinato ad hoc, con finalità strumentali, a ricoprire il ruolo di mero prestanome dell'imputato; che - per un verso - è stata acquisita prova della disponibilità delle scritture contabili da parte dell'attuale ricorrente, al quale il professionista tenutario della contabilità, dr.Conforti, le ha sempre consegnate con regolarità annuale e sin dall'inizio dell' impresa, mentre alcuna effettiva dimostrazione è stata data a riguardo del passaggio dell'impianto contabile "nelle mani" del cittadino rumeno; che - per altro verso - anche a prescindere da tale rilievo e dando per ammessa la consegna dell'incarto dall'uno all'altro, in ogni caso il verbale di consegna in favore del nuovo socio e liquidatore ha riguardato solo una parte dei libri e non ha incluso il libro giornale, le fatture attive e passive ed i registri tenuti dal 2006 al 2010, evidentemente decisivi a tener conto dell'opzione liquidatoria dell'ottobre 2011 e del deposito dell'ultimo bilancio ufficiale relativo proprio al 2010, i quali - come detto - erano stati certamente in possesso del Marra, come confermato dal contributo testimoniale del dr.Conforti; che, ancora, non vi è alcuna evidenza della cura della contabilità dalla messa in liquidazione alla data del fallimento, da ritenersi integralmente omessa. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta - contrariamente a quanto ventilato nelle ragioni di ricorso - la Corte territoriale, dopo aver analizzato il compendio di tali anomali indicatori, di per sé significativi di una gestione non trasparente della società, ha dato conto degli elementi che consentono di attribuire alla sottrazione e all'omessa tenuta delle scritture contabili la finalità, ammantata di fraudolenza, dell'occultamento delle risorse liquidabili, non rinvenute dal curatore, ed ha menzionato le emergenze del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio 2010, relative ai crediti per fatture emesse pari a ben 538.944,05 euro, ai crediti per fatture da emettere pari ad euro 26.856,94 ed a disponibilità liquide per depositi bancari e valori in cassa pari ad euro 14.418, di ignota sorte; come, del resto, di ignota destinazione sono rimasti gli automezzi certamente venduti tra il 2011 ed il 2013 - cfr. pag. 7 sentenza di primo grado - in relazione ai quali, pur dandosi atto della pronuncia di verdetto assolutorio a causa della carenza di specifici accertamenti di competenza dell'accusa, nessuna indicazione è stata fornita dall'imputato, anche e giustappunto in considerazione dell'assenza delle poste contabili. 1.3.Alla luce delle osservazioni svolte, il secondo motivo di ricorso, orientato a confutare l'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, si palesa totalmente fuori fuoco, perché non si misura con la decisione impugnata, che ha ritenuto nel complesso ininfluente che il Marra abbia conservato la veste fattuale di amministratore (o liquidatore) tra il luglio del 2013 e la data del fallimento. Il corredo espositivo della parte motiva si è ampiamento profuso nel rimarcare l'irrilevanza dell'accertamento dell'effettiva dismissione della carica di socio e di liquidatore, dal momento che al Marra deve essere ricondotta, come puntualmente contestato nell'editto accusatorio, la sottrazione delle scritturazioni contabili per il periodo 2006-2010, nel quale egli era l'amministratore unico della Comas s.r.I., certamente mai messe a disposizione del Pudilic anche a voler ritenere affidabile il verbale di "passaggio di consegne" da lui esibito alla curatela. Ad ogni buon conto, l'assegnazione della figura dell'amministratore di fatto - sulla quale la sentenza del primo giudice, confermata in sede di gravame, si è soffermata con particolare riferimento alla valutata fittizietà del formale subentro del cittadino rumeno nell'incarico di liquidatore per l'ultimo, breve periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento - costituisce notoriamente l'oggetto di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta, come nel caso in scrutinio, da congrua e logica motivazione (sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850); di tal che, i rilievi agitati nel corpo del ricorso si palesano finalizzati a sollecitare il collegio ad una non consentita rivisitazione della piattaforma probatoria, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. ri