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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 02342/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16780/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MESSINA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.394/2024depositata il 23/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16780/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MESSINA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.394/2024depositata il 23/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Ro
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