CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 33837/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19056/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], avvocato rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ENNA n. 43/2023 depositata i l 13/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza n. 5242 del 2024 del Tribunale di Enna, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dei compensi professionali dovutigli dal padre deceduto, [OSCURATO:PERSONA], di cui la stessa era erede, per la quota parziaria dell’obbligazione successoria; - i compensi erano afferenti a una controversia definita con esito positivo per il de cuius che era stato in quella convenuto, con liquidazione giudiziale delle spese inferiore, però, a quanto normativamente spettante al difensore; - l’ingiunta si era opposta proponendo domanda riconvenzionale a titolo di responsabilità professionale, imputata per non aver tempestivamente avvisato il padre, allora assistito, della possibilità d’impugnare la richiamata decisione in punto di spese processuali, pretese dal professionista deducente in misura maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale; - il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, accolto parzialmente la domanda per maggiori compensi e, specularmente, in pari misura, la domanda di condanna per responsabilità professionale, osservando che: non era stato provato il dedotto accordo per il pagamento di compensi pari alla somma liquidata dal giudice del giudizio a quo , sicché essi andavano riconosciuti e liquidati nel rispetto dei minimi tabellari tenuto conto dell’opera prestata; il difensore non aveva idoneamente avvisato l’assistito, tenuto conto della sua età, riguardo all’opportunità d’impugnare la sentenza in discussione riguardo alle spese di lite, con ragionevole probabilità di successo stante la relativa fondatezza in iure e documentale, avendo inviato messaggi di posta elettronica non certificata e poi raccomandate semplici a ridosso della scadenza del termine impugnatorio, con perfezionamento di quelle ultime per compiuta giacenza dopo lo spirare del termine stesso; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Consigliere delegato dal Presidente ha proposto la definizione anticipata del giudizio, per inammissibilità del ricorso essendo riconoscibile la logica motivazione del giudice di merito e avendo quest’ultimo liquidato i compensi entro i minimi tabellari previsti normativamente; il ricorrente si è opposto chiedendo la decisione e depositando memoria. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che: - era stata considerata tardiva la comunicazione riguardo al possibile appello sulle spese, senza indicare entro quale termine sarebbe invece stata ritenuta tempestiva; - le raccomandate indirizzate sia a [OSCURATO:PERSONA] tanto sia alla figlia [OSCURATO:PERSONA], erano state inviate e recapitate per tempo nel medesimo giorno, il 19 dicembre 2019, laddove il termine per proporre l’appello era il 27 dicembre 2019; - le raccomandate non erano state ritirate sicché, con tali condotte, le informazioni vi contenute comunque non sarebbero state conosciute dai destinatari, che si erano messi nelle condizioni di non conoscerle; - il dato anagrafico di [OSCURATO:PERSONA] non imponeva, di per sé, alcun obbligo di particolare diligenza, né erano stati specificati quali mezzi alternativi sarebbero stati da ritenere idonei; - in primo grado erano stati prodotti i documenti attestanti la comunicazione della sentenza di primo grado del giudizio a quo, con allegazione della delega all’incasso delle spese liquidate dal giudice che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto firmare al padre, a riprova che le comunicazioni a quest’ultimo avvenivano a mezzo della figlia e per posta elettronica certificata; - si trattava non di notifiche bensì di comunicazioni da considerarsi conosciute, a mente dell’art. 1335, cod. civ., una volta giunte all’indirizzo del destinatario; - non era stato effettuato il giudizio prognostico in ordine al conferimento del mandato da [OSCURATO:PERSONA] per impugnare sulle spese, con conseguente mancata dimostrazione di un elemento necessario alla sussistenza del nesso causale. con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55 del 2014, poiché il Tribunale avrebbe errato in particolare liquidando i minimi tabellari per l’attività professionale svolta, senza apprezzare il contenuto complessivo della stessa e, quanto alla fase di mediazione, negando immotivatamente il compenso per la fase di negoziazione solo perché l’esito era stato negativo, quando la relativa prestazione di assistenza era stata in ogni caso effettuata. Considerato che il ricorso è inammissibile; deve osservarsi che in tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari dell’avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda riconvenzionale che abbia ampliato, come nel caso, l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e, prestandosi esso a un'istruzione sommaria, sia trattato, come nella fattispecie, con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione dev’essere impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (art. 35, d.lgs. n. 149 del 2022), e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, legge n. 794 del 1942 (Cass., 25/02/2022, n. 6321, richiamata sul punto in motivazione da Cass., 24/04/2023, n. 10864, pag. 6); consegue quanto anticipato; le spese debbono seguire la soccombenza; non vi sono i presupposti per le ulteriori statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., attesa la diversità di ragioni e statuizioni decisorie rispetto alla proposta di definizione anticipata del giudizio (cfr., utilmente, Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese della controricorrente liquidate in euro 2.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, del