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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23538/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25731/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Timavo, n. 32 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressoi cui uffici ha eletto domicilio, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Liguria, n. 176 depositata il 7 febbraio 2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR in epigrafe indicata, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa avverso l’avviso di accertamento n.

GE0036596/2015 notificato il 6 marzo 2015;

2. l’avviso aveva rettificato in A1, classe 2, la rendita catastale di un immobile per il quale il ricorrente con procedura cd Docfa aveva proposto la categoria A2, classe 5;

3. la CTR ha fondato la propria decisione sulle seguenti osservazioni: il termine, previsto dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per l’esercizio del potere di rettifica non è perentorio; in caso di procedura cd Docfa l’obbligo di motivazione deve ritenersi osservato anche attraverso la semplice indicazione dei dati oggettivi accertati dall’ufficio e dalla conseguente classe attribuita; devono essere confermate le caratteristiche di signorilità e pregio accertate in primo grado e, trattandosi di una categoria ordinaria, è sufficiente la comparazione con il precedente classamento in A1, derivante dalla conciliazione intercorsa tra le parti il 6 maggio 2003, cui va attribuito carattere di riconoscimento delle caratteristiche dell’immobile; la procedura cd Docfa del 2 luglio 2013 con cui è stata richiesta la variazione della categoria catastale è stata motivata sulla diversa distribuzione degli spazi interni, il che presuppone una miglioria e non giustifica il cambio di categoria;

4. la controricorre nte si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212.

Contesta l’erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto idonea la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento.

La motivazione avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, essere più approfondita risultando controversi la categoria, la classe e la consistenza dell’immobile, inparticolare risultava dibattuta la questione se si trattasse di vani 7,5 o vani 9,5.

6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Si duole della carenza di motivazione, soprattutto nella parte in cui ha ritenuto di applicare agli avvisi di accertamento catastali, redatti con metodo comparativo, i principi generali in materia di motivazione applicati quando viene utilizzato il metodo della stima diretta.

Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata motivazione in ordine alla diversa consistenza dell’immobile e contesta, infine, l’affermazione per cui sarebbe irrilevante che altre unità immobiliari limitrofe sarebbero inquadrate nella categoria A2.

7. I primi due motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

E’ ben noto il principio consolidato, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.

Nel caso contrario, viceversa, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014, Rv. 633140 – 01, ma nello stesso senso v.

Cass. Sez. 6 - 5, n. 12497/2016, Rv. 640020 – 01, Sez. 5, n. 12777/20 18, Rv. 648513 –01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01).

8. La questione se la rideterminazione dei vani catastali dia luogo ad una divergenza circa gli elementi di fatto o, invece, ad una differente valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati ha una sicura rilevanza sotto il profilo dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo e conseguentemente si riverbera anche sul versante degli oneri probatori a carico delle parti, aspetto quest’ultimo che, tuttavia, non tocca la presente controversia.

9. La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha avuto mododi esprimersi sul punto.

È stato, così di recente, affermato che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass. Sez. 5, n. 3104/2021, Rv. 660644 – 01).

La pronuncia è stata resa in un’ipotesi di frazionamento di un’unità immobiliare, ove quindi non era stata affatto contestata la consistenza dell’immobile.

10. Non ignora il Collegio che, in tema di classamento di immobili, sempre in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali a seguito della cd. procedura DOCFA è stato affermato in sede di legittimità, che “l'obbligo di motivazione del relativo avviso, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva, non già, da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento” (Cass. Sez. 5, n. 12278/2021, Rv. 661200 -01).

La pronuncia è intervenuta in una fattispecie in cui si trattava di modifica di classe e si dibatteva proprio sull’esistenza di un ampliamento.

Non può, ad avviso del Collegio, ritenersi sussistente un contrasto tra le pronunce sopra riportate, essendo, tuttavia, necessarie alcune precisazioni.

Le fattispecie sottese alle pronunce richiamate presentavano, infatti, delle differenze rilevanti proprio in merito alla sussistenza o meno della contestazione circa la consistenza catastale.

11. Occorre premettere che con il temine “consistenza” si intende la misura che il catasto utilizza per calcolare la grandezza di un immobile, adottando uno specifico parametro come unità di misura.

In particolare, l’unità di misura per il gruppo A è costituita dal vano utile, mentre per il gruppo B è costituita dal metro cubo e per il gruppo C dal metro quadro.

La consistenza catastale è, dunque, fondamentale per la giusta attribuzione degli importi di tasse e tributi.

Con riferimento alla categoria A, poi, il vano utile è considerato in base alla grandezza e al suo utilizzo ed esso non coincide esattamente con tutte le stanze di un immobile.

In proposito, infatti, il catasto distingue tra vani principali, accessori diretti, accessori complementari e dipendenze.

Il giudizio in ordine alla consistenza catastale, dunque, di norma implica l’utilizzo di criteri tecnici previsti dalla disciplina catastale.

Esso potrà, viceversa, attenere a elementi di fatto, ove venga posta in discussione la stessa consistenza immobiliare, in termini di maggiore o minore ampiezza.

Sotto un diverso profilo, poi, è del tutto condivisibile l’affermazione per cui la rideterminazione del numero dei "vani catastali", che non rispecchia lo stato materiale della suddivisione interna dell'immobile, è frutto di plurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi, nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie, dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destinazione edilizia dell'immobile, ai sensi dell’art. 40 ss. del "Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano", approvato con il d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142.

Da quanto esposto consegue che generalmente l’eventuale difformità tra la consistenza denunciata dal contribuente e la consistenza accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura cd DOCFA derivi da una diversa valutazione, qualificazione o classificazione dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass. Sez. 5, n. 3104/2021, cit.).

In tali casi si deve ritenere, pertanto, che possa trovare applicazione il principio dell’obbligo motivazionale attenuato non essendo contestati gli elementi di fatto, come proposti dal contribuente e risultando controversa solo l’applicazione dei criteri tecnici da utilizzare.

Nella presente fattispecie con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla modifica della categoria dell’immobile, da A1 ad A2, sulla base dei dati forniti dal ricorrente in ragione di una rivalutazione tecnica del valore dell’immobile.

Nessuna deduzione vi è stata in ricorso sulla differente considerazione degli elementi riguardanti la diversa consistenza dell’immobile, se non esclusivamente sotto il profilo mancata motivazione dell’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate e della carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata.

Nel merito, invero, il ricorrente non ha affatto disconosciuto la circostanza di fatto della consistenza dell’immobile.

Nello stesso senso, poi, la sentenza impugnata ha chiarito che la procedura cd Docfa, trovava la sua ragione in una diversa distribuzione degli spazi interni.

Corretta, pertanto, è stata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto rispettato il principio dell’obbligo di motivazione.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità ora riportata e delle considerazioni espresse in tema di consistenza immobiliare ai fini fiscali può, pertanto, essere espresso il seguente principio di diritto: “In tema di classamento, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura cd DOCFA, ove sia effettuata una rideterminazione del numero dei vani catastali, l'obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo quando tra le parti non vi sia contestazione circa la struttura e le dimensioni dell’unità immobiliare; laddove, viceversa, la diversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circa una diversa estensione dell’unità immobiliare, in termini di ampliamento o riduzione, la motivazione dell’avviso di rettifica deve esplicitare in maniera più approfondita le ragioni poste a base della rettifica”.

12. Sotto un diverso profilo non può essere accolta la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale, invece, ha effettuato una valutazione di merito e, riprendendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha confermato, sia pure sinteticamente, che l’immobile presenta caratteristiche di signorilità e pregio.

Né può ritenersi illegittimo il riferimento, a fini comparativi, al precedente classamento dell’immobile in A1, derivante dall’adesione ad una procedura conciliativa del 6 maggio 2003.

Non ritiene, infatti, il Collegio che sussistano preclusioni nell’ordinamento per l’utilizzo, a fini di comparazione, delle scelte adottate dalle parti in sede di conciliazione.

13. Con il terzo motiv o il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata sia del tutto carente di motivazione.

Contesta, inoltre, che la stessa abbia preso come parametro di valutazione la conciliazione intercorsa tra le parti in relazione ad una precedente procedura cd Docfa e anche l’affermazione per cui una diversa distribuzione dei vani implica automaticamente una miglioria complessiva dell’immobile.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

Ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6- 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 –01; Sez.

L, n. 3819/2020, Rv. 656925 – 02; Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 -01).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto corretta la rideterminazione catastale, in maniera logica e coerente, rispettando i criteri forniti dal Giudice di legittimità.

14. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25731/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Timavo, n. 32 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressoi cui uffici ha eletto domicilio, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Liguria, n. 176 depositata il 7 febbraio 2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR in epigrafe indicata, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa avverso l’avviso di accertamento n. GE0036596/2015 notificato il 6 marzo 2015; 2. l’avviso aveva rettificato in A1, classe 2, la rendita catastale di un immobile per il quale il ricorrente con procedura cd Docfa aveva proposto la categoria A2, classe 5; 3. la CTR ha fondato la propria decisione sulle seguenti osservazioni: il termine, previsto dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per l’esercizio del potere di rettifica non è perentorio; in caso di procedura cd Docfa l’obbligo di motivazione deve ritenersi osservato anche attraverso la semplice indicazione dei dati oggettivi accertati dall’ufficio e dalla conseguente classe attribuita; devono essere confermate le caratteristiche di signorilità e pregio accertate in primo grado e, trattandosi di una categoria ordinaria, è sufficiente la comparazione con il precedente classamento in A1, derivante dalla conciliazione intercorsa tra le parti il 6 maggio 2003, cui va attribuito carattere di riconoscimento delle caratteristiche dell’immobile; la procedura cd Docfa del 2 luglio 2013 con cui è stata richiesta la variazione della categoria catastale è stata motivata sulla diversa distribuzione degli spazi interni, il che presuppone una miglioria e non giustifica il cambio di categoria; 4. la controricorre nte si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212. Contesta l’erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto idonea la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento. La motivazione avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, essere più approfondita risultando controversi la categoria, la classe e la consistenza dell’immobile, inparticolare risultava dibattuta la questione se si trattasse di vani 7,5 o vani 9,5. 6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si duole della carenza di motivazione, soprattutto nella parte in cui ha ritenuto di applicare agli avvisi di accertamento catastali, redatti con metodo comparativo, i principi generali in materia di motivazione applicati quando viene utilizzato il metodo della stima diretta. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata motivazione in ordine alla diversa consistenza dell’immobile e contesta, infine, l’affermazione per cui sarebbe irrilevante che altre unità immobiliari limitrofe sarebbero inquadrate nella categoria A2. 7. I primi due motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. E’ ben noto il principio consolidato, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Nel caso contrario, viceversa, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014, Rv. 633140 – 01, ma nello stesso senso v. Cass. Sez. 6 - 5, n. 12497/2016, Rv. 640020 – 01, Sez. 5, n. 12777/20 18, Rv. 648513 –01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01). 8. La questione se la rideterminazione dei vani catastali dia luogo ad una divergenza circa gli elementi di fatto o, invece, ad una differente valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati ha una sicura rilevanza sotto il profilo dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo e conseguentemente si riverbera anche sul versante degli oneri probatori a carico delle parti, aspetto quest’ultimo che, tuttavia, non tocca la presente controversia. 9. La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha avuto mododi esprimersi sul punto. È stato, così di recente, affermato che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass. Sez. 5, n. 3104/2021, Rv. 660644 – 01). La pronuncia è stata resa in un’ipotesi di frazionamento di un’unità immobiliare, ove quindi non era stata affatto contestata la consistenza dell’immobile. 10. Non ignora il Collegio che, in tema di classamento di immobili, sempre in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali a seguito della cd. procedura DOCFA è stato affermato in sede di legittimità, che “l'obbligo di motivazione del relativo avviso, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva, non già, da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento” (Cass. Sez. 5, n. 12278/2021, Rv. 661200 -01). La pronuncia è intervenuta in una fattispecie in cui si trattava di modifica di classe e si dibatteva proprio sull’esistenza di un ampliamento. Non può, ad avviso del Collegio, ritenersi sussistente un contrasto tra le pronunce sopra riportate, essendo, tuttavia, necessarie alcune precisazioni. Le fattispecie sottese alle pronunce richiamate presentavano, infatti, delle differenze rilevanti proprio in merito alla sussistenza o meno della contestazione circa la consistenza catastale. 11. Occorre premettere che con il temine “consistenza” si intende la misura che il catasto utilizza per calcolare la grandezza di un immobile, adottando uno specifico parametro come unità di misura. In particolare, l’unità di misura per il gruppo A è costituita dal vano utile, mentre per il gruppo B è costituita dal metro cubo e per il gruppo C dal metro quadro. La consistenza catastale è, dunque, fondamentale per la giusta attribuzione degli importi di tasse e tributi. Con riferimento alla categoria A, poi, il vano utile è considerato in base alla grandezza e al suo utilizzo ed esso non coincide esattamente con tutte le stanze di un immobile. In proposito, infatti, il catasto distingue tra vani principali, accessori diretti, accessori complementari e dipendenze. Il giudizio in ordine alla consistenza catastale, dunque, di norma implica l’utilizzo di criteri tecnici previsti dalla disciplina catastale. Esso potrà, viceversa, attenere a elementi di fatto, ove venga posta in discussione la stessa consistenza immobiliare, in termini di maggiore o minore ampiezza. Sotto un diverso profilo, poi, è del tutto condivisibile l’affermazione per cui la rideterminazione del numero dei "vani catastali", che non rispecchia lo stato materiale della suddivisione interna dell'immobile, è frutto di plurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi, nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie, dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destinazione edilizia dell'immobile, ai sensi dell’art. 40 ss. del "Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano", approvato con il d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142. Da quanto esposto consegue che generalmente l’eventuale difformità tra la consistenza denunciata dal contribuente e la consistenza accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura cd DOCFA derivi da una diversa valutazione, qualificazione o classificazione dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass. Sez. 5, n. 3104/2021, cit.). In tali casi si deve ritenere, pertanto, che possa trovare applicazione il principio dell’obbligo motivazionale attenuato non essendo contestati gli elementi di fatto, come proposti dal contribuente e risultando controversa solo l’applicazione dei criteri tecnici da utilizzare. Nella presente fattispecie con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla modifica della categoria dell’immobile, da A1 ad A2, sulla base dei dati forniti dal ricorrente in ragione di una rivalutazione tecnica del valore dell’immobile. Nessuna deduzione vi è stata in ricorso sulla differente considerazione degli elementi riguardanti la diversa consistenza dell’immobile, se non esclusivamente sotto il profilo mancata motivazione dell’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate e della carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata. Nel merito, invero, il ricorrente non ha affatto disconosciuto la circostanza di fatto della consistenza dell’immobile. Nello stesso senso, poi, la sentenza impugnata ha chiarito che la procedura cd Docfa, trovava la sua ragione in una diversa distribuzione degli spazi interni. Corretta, pertanto, è stata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto rispettato il principio dell’obbligo di motivazione. Alla luce della giurisprudenza di legittimità ora riportata e delle considerazioni espresse in tema di consistenza immobiliare ai fini fiscali può, pertanto, essere espresso il seguente principio di diritto: “In tema di classamento, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura cd DOCFA, ove sia effettuata una rideterminazione del numero dei vani catastali, l'obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo quando tra le parti non vi sia contestazione circa la struttura e le dimensioni dell’unità immobiliare; laddove, viceversa, la diversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circa una diversa estensione dell’unità immobiliare, in termini di ampliamento o riduzione, la motivazione dell’avviso di rettifica deve esplicitare in maniera più approfondita le ragioni poste a base della rettifica”. 12. Sotto un diverso profilo non può essere accolta la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale, invece, ha effettuato una valutazione di merito e, riprendendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha confermato, sia pure sinteticamente, che l’immobile presenta caratteristiche di signorilità e pregio. Né può ritenersi illegittimo il riferimento, a fini comparativi, al precedente classamento dell’immobile in A1, derivante dall’adesione ad una procedura conciliativa del 6 maggio 2003. Non ritiene, infatti, il Collegio che sussistano preclusioni nell’ordinamento per l’utilizzo, a fini di comparazione, delle scelte adottate dalle parti in sede di conciliazione. 13. Con il terzo motiv o il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata sia del tutto carente di motivazione. Contesta, inoltre, che la stessa abbia preso come parametro di valutazione la conciliazione intercorsa tra le parti in relazione ad una precedente procedura cd Docfa e anche l’affermazione per cui una diversa distribuzione dei vani implica automaticamente una miglioria complessiva dell’immobile. La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. Ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6- 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 –01; Sez. L, n. 3819/2020, Rv. 656925 – 02; Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 -01). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto corretta la rideterminazione catastale, in maniera logica e coerente, rispettando i criteri forniti dal Giudice di legittimità. 14. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1
Sentenza Cassazione n. 23538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris