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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1980

Cassazione n. 38837/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1980 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta nei confronti della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Capaccio-Paestum, il 25/022020).

In data 16/06/23, è pervenuta memoria di replica rispetto alla rilevata inammissibilità del ricorso, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che l'unico motivo proposto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1980 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta nei confronti della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Capaccio-Paestum, il 25/022020). In data 16/06/23, è pervenuta memoria di replica rispetto alla rilevata inammissibilità del ricorso, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che l'unico motivo proposto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris