CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale1351 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale – controricorrente incidentale -Numero registro generale 14312/2020avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D’APPELLO dNi umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026ANCONA, depositata il 13/12/2019 R.G.N. 334/2018;Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. In data 30 giugno 2007 la DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –azienda che svolge attività di produzione di porte di sicurezza edi tapparelle di sicurezza in alluminio – presentò alla sede [OSCURATO:PERSONA] un’istanza di riclassificazione chiedendol’inquadramento della propria attività di produzione alla voce6215 della tabella approvata con d.m. 12 dicembre 2000.L’istanza fu in parte accolta, in quanto la voce di tariffa 6215 fuapplicata per l’attività di produzione di tapparelle in alluminio,mentre per la produzione di porte di sicurezza rimase la voce6212 già applicata dall’Inail.2. Con ricorso al Tribunale di Pesaro la DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] che la voce 6215 fosse applicata retroattivamente a tuttala sua attività, con la conseguente condanna dell’Inail allarestituzione dei maggiori premi versati. Instauratosi ilcontraddittorio, il Tribunale accolse, in parte, la domanda edichiarò che l’attività di produzione di porte blindate dovevaessere inquadrata non alla voce 6212, come da originariaclassificazione, bensì alla voce 6215, ma con decorrenza dal 30giugno 2007, ossia a partire dalla data dell’istanzaamministrativa.3. Pronunciando sugli appelli proposti in via principale dall’Inail(il quale aveva insistito perché fosse affermata la correttezzadella classificazione in origine operata) e in via incidentale dallaDI.BI. [OSCURATO:PERSONA] (che invece chiedeva che lariclassificazione fosse rettificata con effetto retroattivo, ossia dal30 giugno 2002), con sentenza n. 78/2013 la Corte d’appello diNumero registro generale 14312/2020Ancona accolse il gravame dell’Istituto e, in riforma dellaN umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026sentenza di primo grado, rigettò in toto la domanda propostaData pubblicazione 19/04/2026dalla DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] reputando corretta la classificazioneiniziale effettuata dall’Inail.4. A seguito di ricorso proposto dalla DI.BI. [OSCURATO:PERSONA],mediante sentenza n. 16942/2018 questa Corte ha cassato lacitata pronuncia della Corte d’appello rinviando alla stessa perun nuovo esame. Segnatamente, questa Corte ha statuito che,ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si devetener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svoltedall’impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio,senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristicamerceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stessoinfluenzi il processo di lavorazione.5. A seguito di riassunzione da parte della DI.BI. [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona harigettato sia l’appello principale dell’Inail che quello incidentaledella società. In particolare, la Corte ha affermato che: a)quanto all’appello principale, alla luce dell’istruttoria svolta nonpoteva essere censurata la decisione del primo Giudice secondocui la voce di tariffa più adeguata alla produzione di porteblindate è la 6215, posto che vi è perfetta identità dell’interociclo produttivo che interessa tanto la realizzazione delle porteblindate quanto la costruzione di casseforti e armadi corazzati;b) quanto all’appello incidentale, la data di decorrenza dellariclassificazione stabilita dal Tribunale doveva essereconfermata, atteso che l’azienda non aveva a suo tempo assoltoall’onere di denuncia imposto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1124 del1965, stante la laconica descrizione dell’attività contenuta nellainiziale denuncia di esercizio.Numero registro generale 14312/20206. Avverso la citata pronuncia l’Inail ha proposto ricorso perN umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026cassazione.Data pubblicazione 19/04/2026La DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso,illustrato da memoria, con cui ha spiegato ricorso incidentale,per resistere al quale l’Inail ha notificato controricorso.7. All’esito della camera di consiglio del 13 marzo 2026, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivisessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico e articolato motivo del ricorso principale èdenunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 e 42 del d.P.R.n. 1124 del 1965, del d.m. 12 dicembre 2000, in particolaredegli artt. 1, 4, 5, 8 e 9 delle MAT (Modalità di Applicazione dellaTariffa premi), nonché dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per avere laCorte d’appello ritenuto la perfetta identità dell’intero cicloproduttivo che interessa tanto la realizzazione delle porteblindate quanto la costruzione di casseforti e armadi corazzati,così omettendo di adeguarsi al principio di diritto affermato daquesta Corte nella sentenza n. 16942/2018.1.1. L’Inail deduce innanzitutto che nella sentenza impugnatasono stati erroneamente richiamati degli artt. 2 e 3 delle MAT,che nulla hanno a che vedere con la classificazione di attività, inrelazione alla quale rilevano, invece, gli artt. 1, 4 e 5, che peròla Corte di merito aveva omesso di considerare. Ed infatti, laCorte aveva trascurato la previsione esplicita nella voce di tariffa6211 (cui rimanda la 6212) della produzione di “infissi eserramenti anche corazzati”, ossia esattamente l’attività svoltadalla controparte. La Corte, cioè, ha ritenuto applicabile la voceNumero registro generale 14312/2020Numero sezionale 1351/20266215 procedendo “per esclusione”, senza però considerNaurmee roc hdi era ccolta generale 10125/2026Data pubblicazione 19/04/2026nella voce 6211 (richiamata dalla 6212) sono previste attività di“taglio, piegatura, saldatura di laminati”, ossia proprio leoperazioni svolte dall’azienda per realizzare i suoi prodotti.1.2. L’Inail sostiene altresì che la Corte d’appello aveva ignoratoanche le previsioni contenute negli artt. 8 e 9 delle MAT perché,ritenendo applicabile all’attività della DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] unavoce di tariffa non corretta, aveva nella sostanza attribuito allacontroparte un tasso di tariffa non corrispondente al rischio diinfortunio statisticamente accertato per la lavorazione inconcreto svolta. Secondo l’Inail, la Corte avrebbe errato nelritenere che la voce 6212 riguarda prodotti pesanti, posto cheessa contempla anche prodotti non pesanti come “saracinesche,paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, etc.”1.3. Infine, l’Istituto osserva che il ricorso all’analisi tecnica dicui all’art. 7 delle MAT è possibile soltanto nel caso in cui ilprodotto della lavorazione non sia menzionato nella tariffa.Soggiunge che, nella specie, tale situazione non ricorre, essendocomunque le porte identificabili nella voce “serramenti”. Precisa,peraltro, che la differenza tra le voci in esame è data dal fattoche l’una (6211-6212) richiama una generica tipologia disemilavorati per la produzione di strutture metalliche, mentrel’altra (6215) si riferisce a specifici prodotti finiti. La valutazioneche avrebbero dovuto compiere i Giudici d’appello, quindi, eraquella di verificare se la classificazione riconosciuta dall’Inailall’attività di lavorazione delle porte corazzate potesse esserelegittima e ragionevole.2. Il motivo è nel suo complesso infondato.2.1. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primogrado con cui era stato affermato che il processo di produzioneNumero registro generale 14312/2020Numero sezionale 1351/2026delle porte blindate più affine a quello dell’azienda DI.BIN.u mPeoror dti era ccolta generale 10125/2026Data pubblicazione 19/04/2026Blindate fosse inerente all’attività di produzione di armadicorazzati e di casseforti contraddistinta dalla voce 6215 dellaTabella.Sulla scorta della deposizione del teste escusso, la Corte haappurato che la società realizza porte blindate, costituite daante e relativi telai, attraverso l’impiego di materia primacostituita da un lamierino di acciaio di spessore non superiore a2 o 3 mm (coils), ed attraverso operazioni di taglio, piegatura,profilatura, sagomatura e saldatura di detto lamierino, in tuttoe per tutto analoghi a quelle richieste per la produzione diarmadietti metallici e casseforti, quindi con l’impiego deimedesimi macchinari utilizzati per realizzare questi manufatti,senza che l’azienda provveda all’installazione delle porte, né almontaggio dei telai in loco, essendo tali operazioni riservate allealtre ditte impegnate sui cantieri; il citato teste, infatti, avevapuntualizzato che, quanto alla produzione delle porte blindate,l’attività della società si esaurisce con l’imballaggio delmanufatto e con il successivo deposito in magazzino.condiviso la decisione del Tribunale secondo cui, procedendo peresclusione, la voce di tariffa più adeguata alla produzione diporte blindate, tra quelle rispettivamente invocate dalle parti, èla 6215, la quale descrive la lavorazione di riferimento comesegue: «Costruzione di arredamenti e di mobili di materialemetallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchettidi sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini perbambini, di sedili per impianti di risalita (compresa lalavorazione delle parti accessorie in diverso materiale).Costruzione di serramenti in lega leggera (compresa l’eventualeposa in opera)».Numero registro generale 14312/2020Di qui la Corte ha desunto che vi è perfetta identità dell’interoN umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026ciclo produttivo che interessa tanto la realizzazione delle porteData pubblicazione 19/04/2026blindate quanto la costruzione di casseforti e armadi corazzati.2.2. La decisione impugnata è immune dalle censure sollevatedall’Istituto assicurativo.Innanzitutto, giova ricordare che, in base all’art. 40, primocomma, del [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,«Le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relativemodalità di applicazione sono approvate con decreto delMinistro per il lavoro e la previdenza sociale su deliberadell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro».In attuazione del citato art. 40 (più precisamente, del d.lgs. n.38 del 2000, innovativo del d.P.R. n. 1124 del 1965), le tariffesono state approvate con d.m. 12 dicembre 2000 (nella specierilevante ratione temporis), recante non soltanto le tabelle diclassificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondentitassi di tariffa, ma anche le disposizioni sulle «Modalità perl’applicazione delle tariffe» (c.d. M.A.T.).2.3. Con la pronuncia rescindente (sentenza n. 16942 del 2018)questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, aifini dell’applicazione della tariffa dei premi per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si devetener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svoltedall’impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio,senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristicamerceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stessoinfluenzi il processo di lavorazione. Di conseguenza, ha cassatola sentenza della Corte d’appello di Ancona in quanto, senzaNumero registro generale 14312/2020Numero sezionale 1351/2026alle modalità di produzione del prodotto finale, aveva ricoNunmdeoro tdti ora ccolta generale 10125/2026Data pubblicazione 19/04/2026alla voce di tariffa n. 6212 la lavorazione avente ad oggetto“porte di sicurezza”, astrattamente assimilate, sulla base delmero dato lessicale, ai “serramenti anche corazzati”,contemplati nella citata voce.2.4. Con la sentenza impugnata la Corte territoriale, qualegiudice della fase rescissoria, ha affermato – con accertamentodi fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristrettilimiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. – che vi èperfetta identità dell’intero ciclo produttivo che interessa tantola realizzazione delle “porte blindate” quanto la costruzione di“casseforti e armadi corazzati”, reputando dunque corretta ladecisione del Tribunale che aveva ricondotto l’attività diproduzione di porte blindate alla voce di tariffa 6215.La rilevata identità dell’intero ciclo produttivo delle duelavorazioni di cui si dà motivatamente conto nella sentenzaimpugnata è sufficiente per affermare che la decisione assuntanon presta il fianco ad alcuna delle molteplici censure articolatedall’Inail. I Giudici d’appello, difatti, hanno accertato che lemodalità di produzione dei manufatti indicati nella voce 6215 (e,in particolare, le casseforti e gli armadi corazzati) sono identichea quelle utilizzate per la produzione di porte blindate, con laconseguenza che è da ritenersi identico anche il grado dipericolosità delle due lavorazioni.Ciò giustifica l’attribuzione all’attività di produzione di porteblindate del medesimo tasso di tariffa attribuito all’attività direalizzazione di casseforti e armadi corazzati. Una voltaaffermata l’identità dell’intero ciclo produttivo, invero, èinevitabile ritenere che non possa essere dissimile neppure ilrischio di infortunio statisticamente accertato per entrambe lelavorazioni in esame.Numero registro generale 14312/20202.5. Le dettagliate critiche sottese al motivo di censura sNi umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026fondano, in buona sostanza, sull’assunto secondo cui la voce diData pubblicazione 19/04/2026tariffa 6211 (cui fa rinvio la 6212 applicata dall’Inail) concerneun’attività, ossia quella di produzione di “infissi e serramentianche corazzati” e di “taglio, piegatura, saldatura laminati”, che– a giudizio dell’Inail – è identica all’attività di produzione diporte blindate svolta dalla DI.BI. [OSCURATO:PERSONA].Si tratta però di una considerazione smentita dall’accertamentocompiuto dalla Corte d’appello, la quale ha invece affermato chel’attività di produzione di porte blindate presenta un cicloproduttivo perfettamente identico a quello seguito per larealizzazione di casseforti e armadi corazzati, attività indicatanella voce 6215.2.6. È di per sé ammissibile in sede di giudizio di legittimità ladenuncia dell’errore di sussunzione consistente nell’impropriariconduzione di una data lavorazione ad una certa voce dellatariffa, stante la natura di normazione secondaria dei decretiministeriali delegati suscettibili di ricorso in cassazione ex art.360, primo comma, n. 3), c.p.c.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 10114del 2022 e Cass. n. 31892 del 2024), difatti, i decreti ministerialicon i quali, ai sensi dell’art. 40 del [OSCURATO:PERSONA], si approva latariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali e si determinano le relative modalitàdi applicazione, hanno natura di regolamenti delegati. Essi,quindi, sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanzaesterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., nonché di esame diretto e diinterpretazione da parte della Corte di legittimità (v. Cass. n.16547 del 2005 e Cass. n. 16586 del 2010), con applicazionedei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sullaNumero registro generale 14312/2020legge in generale (v. Cass. n. 20898 del 2007 e Cass. n. 9034N umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026del 2012).Data pubblicazione 19/04/20262.7. Tuttavia, la deduzione del vizio di violazione di leggeconsistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nellafattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio disussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché èestranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica cheinvesta la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamenteriservata al potere del giudice di merito (v. Cass. n. 6035 del2018 e Cass. n. 19651 del 2024).Pur veicolato attraverso la deduzione di un vizio di falsaapplicazione di norme di diritto, nella specie ciò che vienecriticato dall’Inail è proprio l’accertamento fattuale compiutodalla Corte d’appello in merito al contenuto e allasovrapponibilità del processo produttivo utilizzato dalla DI.BI.[OSCURATO:PERSONA] e quello necessario per la realizzazione deimanufatti previsti dalla voce 6215. Si tratta, cioè,dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna altema relativo all’esatta applicazione della norma e inerisce,invece, alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità.2.8. Non può fondatamente sostenersi che con la decisioneimpugnata la Corte territoriale, in sede rescissoria, abbiatravalicato i limiti del principio di diritto cui avrebbe dovutoCon la sentenza n. 16942/2018, difatti, questa Corte ha cassatola pronuncia d’appello ritenendo l’inidoneità del criterio letteraleutilizzato, in quanto giudicato equivoco, e la violazione degliartt. 4 e 7 del d.m. 12 dicembre 2000, in quanto ai finiNumero registro generale 14312/2020dell’applicazione della tariffa dei premi per l’assicurazione eN umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si deveData pubblicazione 19/04/2026tener conto delle lavorazioni e non delle caratteristichemerceologiche del prodotto finito.Ciò è esattamente quanto hanno fatto i Giudici del rescissorio, iquali hanno accertato la perfetta identità dell’intero cicloproduttivo che interessa tanto la realizzazione delle porteblindate quanto la costruzione di casseforti e armadi corazzati.L’indagine in concreto compiuta dalla Corte territoriale, dunque,risulta essere coerente con il principio di diritto enunciato dallapronuncia rescindente, la quale, rimarcata l’erroneità del criteriopuramente terminologico adoperato dalla sentenza cassata (cheaveva fatto leva sulla nozione di “serramenti”), avevademandato al giudice del rescissorio il compito di effettuare unapprezzamento ben preciso, e cioè di valutare sel’inquadramento doveva avvenire nella voce 6212 o nella voce6215 attraverso una valutazione in concreto della tipologia dimateriali lavorati e di lavorazioni svolte. A tale compito si èdemandatole senza travalicare i limiti del thema decidendumsegnati dalla statuizione di legittimità relativamente allequestioni da essa delibate.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si denuncia laviolazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dell’art. 17,secondo comma, lett. b), del d.m. 12 dicembre 2012, nonchédell’art. 2033 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che lavoce di tariffa 6215 fosse applicabile con decorrenza retroattivaquinquennale dalla data dell’istanza amministrativa, presentatail 30 giugno 2007, e quindi dal 30 giugno 2002.Numero registro generale 14312/2020Numero sezionale 1351/2026La DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver sempre correttaNummeeron dti era ccolta generale 10125/2026Data pubblicazione 19/04/2026denunciato all’Inail la propria attività, peraltro mai variata,soggiungendo che, tuttavia, l’Istituto l’aveva sempre inserita inuna voce tariffaria errata e più onerosa, con il conseguenteobbligo di versamento di un premio maggiore rispetto al dovuto.Evidenzia che, siccome l’erronea classificazione della sua attivitànon è dipesa da un proprio errore, aveva diritto ad ottenere larestituzione di quanto versato in misura maggiore ex art. 2033c.c., come stabilito dall’art. 17 del d.m. 12 dicembre 2000.4. Il motivo è inammissibile.4.1. L’art. 17 del d.m. 12 dicembre 2000 (rubricato «Rettificadella classificazione delle lavorazioni su domanda del datore dilavoro») così dispone: «1. Il datore di lavoro, qualora ritengache la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazioneapplicati dall’Inail siano errati, tanto in sede di primaapplicazione che in sede di successive modifiche, può chiederele necessarie rettifiche con domanda motivata da presentarealla sede dell’Inail territorialmente competente. 2. In caso diaccoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effettodal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è statainoltrata l’istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorredalla data in cui l’esatta classificazione delle lavorazioni e larelativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea oincompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportatoil versamento di un premio minore di quello effettivamentedovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste perl’erronea o incompleta denuncia; b) erronea classificazione dellelavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbiacomportato il versamento di un premio maggiore di quelloeffettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresìrichiedere l’applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile. 3.Numero registro generale 14312/2020La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, conN umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazioneData pubblicazione 19/04/2026dell’oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15,comma 5».In base all’art. 17 cit., dunque, l’accoglimento dell’istanza direttifica ha di norma efficacia ex nunc, cioè dal primo giorno delmese successivo a quello in cui è inoltrata l’istanza medesima.Eccezionalmente, può avere efficacia ex tunc, ossia dalla datain cui l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativatassazione avrebbero dovuto essere applicati. Le due ipotesieccettuative contemplate dalla norma sono: 1) il caso delladenuncia erronea o incompleta che abbia comportato ilversamento di un premio minore di quello effettivamentedovuto; 2) il caso dell’erronea classificazione delle lavorazioninon addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato ilversamento di un premio maggiore di quello effettivamentedovuto.4.2. La Corte d’appello ha escluso che, nella specie, potesseoperare la previsione contenuta nel comma 2, lett. b), dell’art.17 cit., ossia che ricorresse l’ipotesi eccettuativa in precedenzaindicata sub 2).In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunalesecondo cui, stante la laconica descrizione della propria attivitàfornita dalla società in seno all’inziale denuncia di esercizio,priva di ogni riferimento alla tipologia delle lavorazioni e deimateriali impiegati, nonché delle caratteristiche del processoproduttivo, non poteva ritenersi assolto, a suo tempo, l’onere didenuncia e informativa posto a carico dell’interessata a normadell’art. 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965.Numero registro generale 14312/20204.3. Il motivo di ricorso proposto in via incidentale dalla DI.BIN. umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026Porte Blindate pecca, in modo evidente, di specificità perché nonData pubblicazione 19/04/2026si confronta affatto con la motivazione posta a base del decisum.Come detto, la società sostiene di aver sempre correttamentedenunciato all’Inail la propria attività, addebitando all’Istituto diaver inserito il rischio in una voce di tariffa errata emaggiormente onerosa. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto– confermando, sul punto, quanto già accertato dal primoGiudice – che l’errore non fosse dipeso dall’Inail perché ladenuncia all’epoca presentata non era idonea a consentireall’Istituto assicurativo di apprezzare gli elementi necessari perla determinazione del premio (sulla natura di dichiarazione discienza della denuncia dei lavori ex art. 12 del d.P.R. n. 1124del 1965, cfr. Cass. n. 21562 del 2019).4.4. In altri termini, la società non ha identificato con chiarezzal’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, perchénon ha formulato in modo idoneo i motivi di critica delladecisione impugnata in rapporto alle ragioni concrete che lasorreggono e che da esse non possono prescindere.Trova applicazione, quindi, il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui il motivo d’impugnazione è costituitodall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erroneae si traduce in una critica della decisione impugnata, nonpotendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a basedel provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimentodello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorsoper cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4), c.p.c. (v. Cass.9059 del 2025 e Cass. n. 1341 del 2024).Numero registro generale 14312/2020Ed infatti, la DI.BI. [OSCURATO:PERSONA], anziché censurare la specificaN umero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 10125/2026ragione della reputata insufficienza della denuncia all’epocaData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]presentata, si limita a sostenere che la responsabilitàdell’erronea applicazione della tariffa è ascrivibile all’Inail,omettendo, però, di spiegare per quale ragione la Corteterritoriale avrebbe errato nel ritenere che la “laconica”descrizione dell’attività produttiva fornita nella denunciaavrebbe impedito all’Istituto assicurativo di valutareadeguatamente il rischio correlato alla lavorazione e, quindi, diapplicare la voce tariffaria congruente.5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsoprincipale proposto dall’Inail dev’essere rigettato, mentre ilricorso incidentale della DI.BI. [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile.6. L’esito del giudizio di legittimità giustifica ampiamente lacompensazione integrale delle spese.7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile ilricorso incidentale; compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da partedel ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perNumero registro generale 14312/2020Numero sezionale 1351/2026il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. N1um3e,ro dsi era ccolta generale 10125/2026Data pubblicazione 19/04/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026La PresidenteRossana Mancino