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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06820/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31907-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 3151/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31907 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, denunciando violazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Calabria ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento emessa da essa ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza di cartella esattiva, sull'assunto difetto di notifica di quest'ultima non avendo la ricorrente provveduto ad avvisare il destinatario del fatto che la raccomandata postale di invio diretto della suddetta cartella era stata consegnata ad un soggetto addetto alla sua casa.

La CTR ha poi dichiarato le altre questioni assorbite.

2. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito;

3. il ricorso è fondato.

Al contrario di quanto assunto dalla CTR, questa Corte ha più volte affermato che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art.26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della

I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della

I. n.890 del 1982" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 in tema di consegna al portiere dello stabile senza invio della raccomandata informativa al destinatario).

Merita ricordare che la forma semplificata di notificazione, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 175 del 2018, non pone problemi di legittimità costituzionale in quanto, la raccomandata informativa vale sì "indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto", ma "non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto", talché può essere esclusa "in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (v.

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018);

4. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. la causa va rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese del processo; pqm la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa co posizione.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022, con modalità da remoto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31907-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 3151/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31907 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, denunciando violazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Calabria ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento emessa da essa ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza di cartella esattiva, sull'assunto difetto di notifica di quest'ultima non avendo la ricorrente provveduto ad avvisare il destinatario del fatto che la raccomandata postale di invio diretto della suddetta cartella era stata consegnata ad un soggetto addetto alla sua casa. La CTR ha poi dichiarato le altre questioni assorbite. 2. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito; 3. il ricorso è fondato. Al contrario di quanto assunto dalla CTR, questa Corte ha più volte affermato che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art.26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n.890 del 1982" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 in tema di consegna al portiere dello stabile senza invio della raccomandata informativa al destinatario). Merita ricordare che la forma semplificata di notificazione, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 175 del 2018, non pone problemi di legittimità costituzionale in quanto, la raccomandata informativa vale sì "indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto", ma "non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto", talché può essere esclusa "in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018); 4. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; 5. la causa va rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese del processo; pqm la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa co posizione. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022, con modalità da remoto.
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