CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07225/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3888/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio telematico [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliate in Roma, via G. Ferrari n 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l e rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso la sentenza della Corte d ' appello di Bologna n. 3081/2020 , depositata il 30/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] acquistò da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. un impianto elevatore, affinché fosse installato presso l’abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA]. Tra le parti venne stipulato anche un contratto di manutenzione, che contemplava altresì “ una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione”, con “garanzia estesa alla R.C. del proprietario o gestore dell’impianto” (art. 7, punto 2, richiamato a pag. 8 del ricorso ) . In data 19/08/2005, durante l’utilizzo del mezzo, [OSCURATO:PERSONA] cadde, procurandosi la frattura della spalla. Sul presupposto di essere (cor-)responsabile d ell’evento ai sensi degli artt. 2049 o 2051 c.c., [OSCURATO:PERSONA] conclu se una transazione con la madre [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la nuora [OSCURATO:PERSONA](d’ora innanzi, “i parenti”), in forza della quale corrispose loro , a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di € 210.000,00. La stessa [OSCURATO:PERSONA] conven ne , quindi, in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] , domandando la risoluzione per inadempimento del contratto di manutenzione-assicurazione e la condanna d ella convenuta (“ in via esclusiva o solidale con l’eventuale società assicuratrice che la convenuta volesse chiamare in giudizio”: pag. 11 del ricorso per cassazione) a rifonderle quanto versato ai propri parenti in esecuzione della suddetta transazione. [OSCURATO:SOCIETA] chiam ò in causa, da un lato, i parenti ( invocando , nei loro confronti, l’ accertamento negativo della propria responsabilità) e , dall’altro, l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui aveva indirizzato la denuncia del sinistro), per essere da questa “tenuta indenne”. I parenti si costituirono in giudizio, avanzando, a loro volta, domanda riconvenzionale per l’accertamento della responsabilità ex art. 2043 di [OSCURATO:SOCIETA], e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti (per un totale di complessivi € 752.875,50), detratte le somme loro corrisposte,in via transattiva, da [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, eccependo il proprio “difetto di legittimazione passiva”. [OSCURATO:SOCIETA] chiamò, allora, in causa, UGF Assicurazioni (ora [OSCURATO:PERSONA]) la quale, costituendosi a sua volta , eccep ì (tra l’altro) la prescrizione exart. 2952 c.c. Il Tribunale di Parma, con una prima sentenza (n. 153/2012), “non definitivamente pronunciando”, rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata da UGF Assicurazioni ; dichiar ò inammissibil e (in quanto tardivamente proposta ) la domanda di [OSCURATO:PERSONA], avente quale causa petendi la propria responsabilità e x art. 2051 c.c.; dichiarò parimenti inammissibile la domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò “il difetto di legittimazione passiva” di [OSCURATO:PERSONA], estromettendola dal processo, con liquidazione delle spese legali in suo favore (a carico dei parenti, per un terzo, e di Accordper i restanti due terzi). Con la successiva sentenza n. 411/2015, il giudice di primo grado rigettò la domanda dell’attrice, ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA] non pote sse considerarsi inadempiente al contratto che aveva stipulato con la stessa - avendo le effettivamente procurato la copertura assicurativa del rischio per l’uso dell’elevatore – e che il profilo del ritardo nella denunzia del sinistro non fosse stato ritualmente dedotto dalla Campilii. Il Tribunale di Parma rigettò altresì la domanda risarcitoria dei parenti, sul presupposto che non fosse stato adeguatamente provato un malfunzionamento della piattaforma imputabile a responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito dell’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei parenti (anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] gregorio, medio tempore deceduta), la Corte d’appello di Bologna, qualificando la sentenza di primo grado n. 153/2012 come definitiva - sia pure limitatamente alle domande svolte nei confronti della “estromessa” [OSCURATO:PERSONA]-, dichiarò inammissibili i motivi d’appello non fatti valere immediatamente contro di essa. Inoltre, reputò non decisivo il motivo relativo all’inammissibilità della domanda fondata sulla responsabilità della Campilii ex art. 2051 c.c. (posto che la sua domanda era stata rigettata sulla base di altre rationes decidendi, vale a dire “la mancata deduzione da parte dell’attrice dell’eventuale inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per tardiva presentazione della denuncia di sinistro e l’insussistenza di fondamento normativo per un’azione di rivalsa da parte dell’attrice sulla base del contratto di manutenzione stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].”: pag. 12 della sentenza impugnata); escluse, a sua volta, che vi fosse stato inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] alle pattuizioni contrattuali convenute con la Campilii, tra le quali non rientrava l’obbligo di rimborsarle le somme che questa avrebbe potuto pagare, a titolo risarcitorio, ad eventuali danneggiati; osservò che la copertura assicurativa era comunque esclusa per i parenti dell’assicurato, sicché nulla poteva pretendere, a titolo di rimborso, la Campilii per aver risarcito la madre. Quanto ai danni chiesti dalla [OSCURATO:PERSONA], valutò che la somma ricevuta transattivamente dalla figlia doveva considerarsi ampiamente sufficiente a risarcirli, mentre, per quelli invocati dal fratello e dalla nuora della Campilii, ritenne che “l’attività di accudienza e cura non [fosse] in alcun modo ristorabile a termini di polizza, sia perché estranea al novero dei danni risarcibili ai sensi dell’art. 1 sia perché prestata in favore di un soggetto([OSCURATO:PERSONA], madre dell’assicurata [OSCURATO:PERSONA]) che, ai fini della RC, non [era] considerato terzo ai sensi dell’art. 3” (pag. 17 della sentenza impugnata). L’appello ve n ne accolto, dunque, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali di primo grado, che furono poste, per un terzo ciascuno, a carico di [OSCURATO:PERSONA], de gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di novemotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato (un unico) controricorso ; è rimasta intimata, invece, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società che ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA].). I ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censura no l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., delle clausole delle condizioni particolari della polizza assicurativa collegata al contratto di manutenzione dell’elevatore, secondo cui la garanzia per i danni occorsi in conseguenza della responsabilità civile del proprietario dell’impianto (nel caso di specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ) doveva ritenersi operante anche laddove a subirli fossero stati i familiari di quest’ultimo (nel caso di specie, la madre [OSCURATO:PERSONA]). 2. In virtù della loro evidente connessione, l’esame del primo motivo può essere condotto congiuntamente al terzo, con il quale, sempre ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., viene censurato l’omesso esame delle condizioni particolari di polizza, alla cui stregua si sarebbe dovuto concludere, invece, che “l’assicurazione copre i danni di tutti i parenti che subiscono danni dagli impianti in manutenzione, considerandoli come “terzi” (quali in effetti sono)” (pag. 49 del ricorso per cassazione). 3. I motivi sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio contro la venditrice (installatrice/manutentrice) dell’elevatore [OSCURATO:SOCIETA]., domandando la risoluzione del “contratto misto di manutenzione e assicurazione” e la condanna della società fornitrice/installatrice al pagamento, in suo favore, delle somme corrisposte ai propri parenti in via transattiva. A pag. 13 della sentenza impugnata, si legge che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado “viene testualmente precisato che «l’attrice non agisce per ottenere dalla società convenuta il ristoro di danni derivanti da difformità o vizi dell’opera affidata in manutenzione, ma chiede l’adempimento dell’obbligo, contrattualmente assunto, di rimborsare quanto ha pagato ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento»”. Causa petendi della domanda è, quindi, l’inadempimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell’obbligo di garantirle la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi. La pretesa di “rimborso” della somma versata ai propri parenti, in esecuzione della sopra menzionata transazione, non discende , infatti, dall’invocata esecuzione del contratto di assicurazione (pretesa che non risulta essere stata azionata, in primo grado, dalla Campilii, che neppure convenne la compagnia assicuratrice), bensì quale conseguenza risarcitoria della risoluzione per inadempimento del contratto più volte citato. Rispetto a tale contratto, la Corte d’appello di Bologna ha, però, escluso che vi fosse (o fosse stato ritualmente dedotto, quanto alla tempestiva denuncia del sinistro) un inadempimento efficiente di [OSCURATO:SOCIETA] e, in ogni caso, ha accertato che il contratto di manutenzione non prevedeva alcun obbligo di rimborso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in favore della Campilii(pag. 13 della sentenza impugnata). In nessun modo, quindi, il contenuto del contratto di assicurazione può rappresentare un “fatto decisivo” ex art. 360, n. 5, c.p.c. , dal momento che il rigetto della domanda verso [OSCURATO:SOCIETA] si è fondato su ragioni logicamente “prioritarie” e del tutto assorbenti rispetto al profilo del rapporto di parentela intercorrente tra assicurato ([OSCURATO:PERSONA]) e terzo danneggiato (la madre di costei), evocato nel motivo. Ciò vale, a maggior ragione, con riguardo ai “parenti” (ed eredi) di [OSCURATO:PERSONA], essendo qualsivoglia questione di apprezzamento del contenuto del contratto superata dalla carenza di azione di questi ultimi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che essi non rivestono la qualità di beneficiari del contratto di assicurazione (a pag. 16 della sentenza della Corte d’appello di Bologna, in questa sede impugnata,si legge: “nemmeno ipotizzabile sarebbe la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in favore degli Eredi, questi non rivestendo il ruolo di contraenti della polizza assicurativa né essendo i soggetti la cui RC è coperta dalla garanzia assicurativa (pacificamente limitata al manutentore ed al proprietario/gestore dell’impianto elevatore)”). Né la polizza contempla la rivalsa di quanto pagato a terzi a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. 4. Con il secondo motivo di ricorso , Anna e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), e quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, deducono la violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la sentenza di secondo grado fondato il rigetto della loro domanda risarcitoria sull’ esclusione dei relativi danni dalla copertura assicurativa. Il motivo èinammissibile. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], esso non intercetta, infatti, la ratio decidendi alla base del rigetto della relativa domanda risarcitoria, che riposa sulla sufficienza della somma versata, a titolo transattivo, dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] a coprire il risarcimento dei pregiudizi dedotti. Con riguardo alla posizione dei parenti, a fronte della deduzione, da parte di questi ultimi, della responsabilità ex art. 2043 c.c. del produttore dell’elevatore, il giudice di secondo grado ha rigettato - come detto - il motivo per l’estraneità della “attività di accudienza” al novero dei pregiudizi risarcibili ai termini della polizza assicurativa della responsabilità civile. Dall’angolo visuale dell’art.2043 c.c., occorre, peraltro, rimarcare che la sentenza di primo grado aveva esclus o la sussistenza di una condotta colposa di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base delle risultanze della c.t.u., secondo cui non era possibile “individuare con certezza per quale ragione la porta dell’elevatore si [fosse] aperta nonostante lo slivellamento della piattaforma” (così a pag. 7 della sentenza impugnata). Va al riguardo osservato che la domanda degli eredi ex art. 2043 c.c. è stata rigettata in quanto all’esito della CTU espletata in 1° grado: a) si è esclusa la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per difetto di manutenzione ( v. pag. 6 sent. ); b) si è esclusa la sussistenza di una specifica condotta colposa e la conseguente responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per l’apertura delle porte nonostante lo slivellamento della piattaforma ( v. pag. 7 sent. ); si è esclusa la sussistenza di un danno per l’attività di accudimento; si è escluso l’andel danno non patrimoniale ( morale ) in ragione de difetto di relativa allegazione e prova ( v. pag. 16 sent. ). Quanto alla Campilii la corte di merito ha altresì precisato non rientrare il rimborso selle somme pagate ai danneggiati nell’oggetto del contratto ( pagg. 13 e 14 sent. ); mentre quanto al danno sofferto dalla viola ha posto in rilievo che esso è stato già integralmente risarcito ( v. pag. 16 sent. ). Orbene, al riguardo i ricorrenti, anche in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. non danno invero prova della causa petendi posta a base della domanda ex art. 2043 c.c., limitandosi a riportare le sole conclusioni rassegnate sin dal 1° grado di giudizio e non anche le argomentazioni poste a relativo sostegno, né delle specifiche censure mosse in ordine alle rationes decidendi ( in particolare sulla mancanza di colpa e sulla causa ignota ), limitandosi a riproporre le non accolte tesi difensive e ad introdurre il riferimento alla violazione dei doveri di informazione del produttore ( pag. 50 ric. ) prospettante inammissibili profili di novità, in difetto di indicazioni in ordine alla corrispondente deduzione nel giudizio di merito di primo grado, e quali siano state al riguardo la decisione del giudice di prime cure e le censure mosse in proposito con l’atto di appello. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti censura no la violazione dell’art.116 c.p.c. e degli artt. 2043, 1304 e 2041 c.c., per avere la corte d’appello liquidato il danno non patrimoniale subito da lla [OSCURATO:PERSONA] nonostante la mancata contestazionedel conteggio posto a base della transazione e nonostante il condebitore [OSCURATO:SOCIETA] non avesse dichiarato di voler profittare della transazione (così restando esposto per l’intero). Il motivo è da rigettare relativamente al la posizione (degli eredi della [OSCURATO:PERSONA] , dal momento che il giudice di merito correttamente ha proceduto alla liquidazione del danno dalla stessa subito, non potendo riconoscersi, sul punto, alcuna efficacia vincolante alla transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA], alla quale [OSCURATO:SOCIETA] (contro cui la domanda de qua era stata proposta, in via riconvenzionale, dalla [OSCURATO:PERSONA]) era estranea e della quale, in ogni caso, mai ebbe a dichiarare di volerne profittareex art. 1304, comma 1, c.c. Quanto al danno invocato iure proprio d a i parenti , il motivo non si confronta con la ratio decidendi del rigetto ( che non attiene alla quantificazione del danno ma alla non indennizzabilità ai termini della polizza), restando , per i restanti profili , il relativo accoglimento precluso dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo. 6. Con il quinto motivo i ricorrenti deduc ono l’omesso esame dei motivi d’appello proposti contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Parma n. 153/2012 . La Corte d’appello di Bologna, dopo aver ritenuto ammissibile l’appello differito svolto dai Campilii-[OSCURATO:PERSONA] (in virtù della natura non definitiva della sentenza in discorso), non avrebbe esaminato i motivi d’appello (relativi alla decisione su questioni diverse dalla competenza, a fronte della precisazione delle conclusioni soltanto su quest’ultima; alla statuizione con cui le spese della estromessa [OSCURATO:PERSONA] erano state poste a carico, per un terzo, degli appellanti; alla declaratoria di decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dall’assicurazione per tardiva denuncia dell’evento assicurato; alla declaratoria di inammissibilità della domanda della Campilii fondata sulla prospettazione di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c.). 7. Il motivo può essere esaminato unitamente al nono, con il quale i ricorrenti deduc ono la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rit enuto passata in giudicato la sentenza n. 153/2012 del Tribunale diParma solo per alcuni capi, condannando i ricorrenti al pagamento di un terzo delle spese legali in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Deducendo la violazione degli artt. 340 e 279 c.p.c. e 2909 c.c., nonché 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 5 della Tariffa forense ratione temporis vigente, i ricorrenti sostengono che la sentenza n. 152/2012, in quanto non definitiva (per come espressamente qualificata dal decidente), non poteva contenere una statuizione di condanna alle spese (statuizione che, in ogni caso, appare eccessiva nel quantum ed in violazione del principio di causalità, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] chiamata in causa da [OSCURATO:SOCIETA]). 8. Imotivi sono inammissibili. Il giudice di primo grado ( il dispositivo della sentenza reca l’espressa qualificazione di “non definitiva”) , dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza, dispose: “la causa dovrà proseguire per la decisione sul merito delle domande dell’attrice e dei danneggiati-chiamati”. Dichiarò quindi inammissibile la domanda che presupponeva la qualificazione della responsabilità dell’attrice Campilii nei termini dell’art. 2051 c.c.e la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; e dichiar ò “il difetto di legittimazione passiva” di [OSCURATO:PERSONA] , estromettendola dal processo con liquidazione delle spese legali in suo favore. In questo modo, dunque, il Tribunale di Parma non delibò, in via definitiva, il solo “pezzo” di causa afferente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma definì una parte del thema decidendum concernente il rapporto processuale tra le altre parti. La pronuncia di secondo grado ha motivatamente riten uto che la sentenza n. 152/2012 del Tribunale di Parma dovesse ritenersi definitiva, relativamente alle domande svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non definitiva per il resto. Conseguentemente ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione formulati (non immediatamente, ma a seguito di riserva d’appello) con riguardo alle statuizioni involgenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e ha invece deciso nel merito (pagg. 11-13) le questioni introdotte dagli altri motivi d’appello (affermando la necessità della formulazione delle conclusioni per l’intera causa - ai sensi dell’art. 189, 2° comma, c.p.c. vecchia formulazione-; la non decisività della questione concernente la qualificazione della domanda attrice nell’alveo dell’art. 2051 c.c. ; ancora , la non decisività della valutazione del contegno di [OSCURATO:SOCIETA] in sede di denuncia del sinistro ad [OSCURATO:PERSONA], a fronte della mancata deduzione, da parte dell’attrice, di un corrispondente inadempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]). Non sussiste, dunque, alcuna omissione di pronuncia sui motivi d’appello, ma solo la coerente applicazione della disciplina discendente dalla qualificazione delle due sentenze emesse dal giudice di primo grado; qualificazione rispetto alla quale, pertanto, i motivi di ricorso in esame si riducono a un’inammissibile contrapposizione della valutazione dei ricorrenti circa la natura (definitiva o non definitiv a) della sentenza del 2012 rispetto a quella fatta propria dalla Corte d’appello di Bologna, incensurabile in questa sede siccome adeguatamente argomentata. 9. Con il sesto motivo i ricorrenti deduc ono la violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c.; dell’art. 112 c.p.c.; dell’art. 1891, comma 2, c.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado ha trattato la questione della tardività della denuncia assicurativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA] soltanto con riferimento alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] medesima (non entrando nel merito per l’omissione della corrispondente, rituale deduzione), senza invece riferirla alla domanda direttamente proposta dalla Campilii (quale beneficiaria dell’assicurazione) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si legge, a pag. 59 del ricorso per cassazione: “ la sentenza qui impugnata, in violazione dell’art. 1891 c. 2 c.c. e dell’art. 276 c. 2 c.p.c. non ha deciso gradatamente prima la questione preliminare dell’ammissibilità della domanda attrice verso [OSCURATO:PERSONA] exart. 1891 c. 2 cc. e poi il merito ” . 10. Con il settimo motivo censurano la sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,per l’omesso esame del fax inviato il 23/08/2005 da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] (denuncia del sinistro) e della lettera di risposta di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA] del 16/04/2007, che proverebbero l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 11. Con l’ottavo motivo è de nunziata la violazione dell’art. 2952, comma 2, c.c., per aver avallato la tesi della prescrizione annuale del diritto all’indennizzo assicurativo. 12. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Essi presuppongono, infatti, la rituale formulazione, da parte della Campilii, di una domanda di adempimento del contratto di assicurazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Vi è, però, che l’attrice non aveva neppure convenuto la compagnia assicuratrice ( la quale era stata, invece, evocata in giudizio dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]), limitandosi a formulare una domanda di risarcimento del danno da risoluzione del contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA], rivolta a quest’ultima ([OSCURATO:SOCIETA]) “in via esclusiva o solidale con l’eventuale società assicuratrice che la convenuta volesse chiamare in giudizio” (v. pag. 11 del ricorso per cassazione). La domanda è svolta, dunque (peraltro, solo “eventualmente”) contro soggetto che non era (ancora) parte del giudizio, e che – in ogni caso - non era legittimato passivo rispetto alla stessa (non potendosi configurare alcuna responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al contratto da quest’ultima stipulato con l’attrice medesima). Né la ricorrente deduce di aver modificato la domanda (o formulato una nuova domanda) dopo la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]. Cionondimeno, la domanda è stata comunque rigettata dal giudice d’appello, sul presupposto della inoperatività della polizza in virtù delle clausole di delimitazione del rischio assicurato. 13. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per