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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28757/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13818/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI 2 -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1662/2023 depositata il 12aprile 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto ancora d’ interess e , [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], attuale società interessata a seguito di successioni di compagnie assicuratrici, propose, con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2018 ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (anteriormente, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) e ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 2 - [OSCURATO:PERSONA], appello avverso sentenza del 18 gennaio 2018 n. 556 pronunciata dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’opposizione della appellante a ordinanza di ingiunzione di euro 516.973,36 in forza di r.d. 639/2010 emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una polizza rilasciata dalla opponente a garanzia di restituzione di prelievi agricoli riconosciuti a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nelle more fallita.

L’appellata si costituiva, resistendo.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1662/2023, rigettava il gravame. [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA], ora divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ora ricorso per cassazione , affidato a sei motivi, illustrati damemoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 190 e 352 c.p.c. in rapporto agli articoli 24 e 111 Cost.

“in quanto la decisione è stata pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica”.

Lamenta che la stessa sentenza del giudice d’appello pone in rilievo che le parti precisarono le conclusioni all’udienza del 10 gennaio 2023, sicché il (non abbreviato) termine per il deposito delle comparse conclusionali di 60 giorni è nella specie scaduto l’11 marzo 2023, e il termine per depositare le relative repliche il 31 marzo 2023 (Unipol, a pagina 17 del ricorso, aggiunge: “anzi, più precisamente i termini rispettivamente scadevano il 13/3/2023 e il 3/4/2023, come emerge dalla consultazione degli eventi del fascicolo telematico del giudizio d’appello … in quanto il giorno 11/3/2023 cadeva di sabato”).

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la sentenza è stata “deliberata in data 28/3/2023 come emerge dalla inequivoca e fidefacente dicitura così deciso in Napoli, il 28 marzo 2023 recata nell’ultima pagina (prima della firma del Presidente relatore…)”, con conseguente nullità della sentenza sarebbe per violazione delle norme indicate in rubrica in quanto emessa in violazione del diritto di contraddittorio e del diritto di difesa, evocando al riguardo il principio enunziato da S.U. 25 novembre 2021 n. 36596 secondo cui “La parte che propone l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia … senza attendere la loro scadenza [dei termini per depositare conclusionali e repliche: n.d.r.] comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”. 1.2 Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che con la pronunzia n. 36596 del 2021 le Sezioni Unite di questa Corte ha nno superat o il precedente orientamento inbase si richiedeva la prova di concret amente subite lesioni al diritto di difesa ( v.

Cass. sez. 3, 9 aprile 2015 n. 7086 ).

Vanno in proposito altresì richiamate, sulla linea delle Sezioni Unite, l’ordinanza Cass. sez. 3, 14 dicembre 2024 n. 32538: “Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell’indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione”; e, da ultimo, la pronuncia Cass. sez. 1, ord. 9 aprile 2025 n. 9315; nonché, avuto riguardo alla lesione del diritto di difesa, Cass. sez.

L, ord. 27 giugno 2024 n. 17717. 1.3 La controricorrente, nelle pagine 15-16 del controricorso, nulla contestando in ordine ai calcoli dei termini e a quanto indicato nella sentenza come data di decisione, afferma però che, avendola corte territoriale a pagina 10 della sentenza dichiarato che la replica fu “depositata il 30.3.2023”, deve conseguentemente ritenersi che “la data 28 marzo 2023 sia un mero errore che non inficia … la legittimità della sentenza, in quanto la Corte d’Appello ha deliberato la propria decisione soltanto dopo aver preso piena cognizione delle comparse conclusionali e delle repliche, come risulta dal passo della sentenza sopra riportato”.

Siffattoargomento non supera invero la censura mossa dall’odierna ricorrente, non risultando altrimenti chiarito in quale data , diversa dal 28 marzo 2023, sarebbe inve ro stata adottata la decisione, e poiché la stesura della motivazione è ovviamente posteriore alla camera di consiglio, non emerge neppure la sussistenza di un errore materiale, che comunque avrebbe dovuto essere dimostrato non in base a una mera presunzione (cfr. Cass. ord. 32538/2024).

2. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13818/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI 2 -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1662/2023 depositata il 12aprile 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto ancora d’ interess e , [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], attuale società interessata a seguito di successioni di compagnie assicuratrici, propose, con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2018 ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (anteriormente, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) e ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 2 - [OSCURATO:PERSONA], appello avverso sentenza del 18 gennaio 2018 n. 556 pronunciata dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’opposizione della appellante a ordinanza di ingiunzione di euro 516.973,36 in forza di r.d. 639/2010 emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una polizza rilasciata dalla opponente a garanzia di restituzione di prelievi agricoli riconosciuti a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nelle more fallita. L’appellata si costituiva, resistendo. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1662/2023, rigettava il gravame. [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA], ora divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ora ricorso per cassazione , affidato a sei motivi, illustrati damemoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 190 e 352 c.p.c. in rapporto agli articoli 24 e 111 Cost. “in quanto la decisione è stata pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica”. Lamenta che la stessa sentenza del giudice d’appello pone in rilievo che le parti precisarono le conclusioni all’udienza del 10 gennaio 2023, sicché il (non abbreviato) termine per il deposito delle comparse conclusionali di 60 giorni è nella specie scaduto l’11 marzo 2023, e il termine per depositare le relative repliche il 31 marzo 2023 (Unipol, a pagina 17 del ricorso, aggiunge: “anzi, più precisamente i termini rispettivamente scadevano il 13/3/2023 e il 3/4/2023, come emerge dalla consultazione degli eventi del fascicolo telematico del giudizio d’appello … in quanto il giorno 11/3/2023 cadeva di sabato”). Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la sentenza è stata “deliberata in data 28/3/2023 come emerge dalla inequivoca e fidefacente dicitura così deciso in Napoli, il 28 marzo 2023 recata nell’ultima pagina (prima della firma del Presidente relatore…)”, con conseguente nullità della sentenza sarebbe per violazione delle norme indicate in rubrica in quanto emessa in violazione del diritto di contraddittorio e del diritto di difesa, evocando al riguardo il principio enunziato da S.U. 25 novembre 2021 n. 36596 secondo cui “La parte che propone l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia … senza attendere la loro scadenza [dei termini per depositare conclusionali e repliche: n.d.r.] comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”. 1.2 Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che con la pronunzia n. 36596 del 2021 le Sezioni Unite di questa Corte ha nno superat o il precedente orientamento inbase si richiedeva la prova di concret amente subite lesioni al diritto di difesa ( v. Cass. sez. 3, 9 aprile 2015 n. 7086 ). Vanno in proposito altresì richiamate, sulla linea delle Sezioni Unite, l’ordinanza Cass. sez. 3, 14 dicembre 2024 n. 32538: “Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell’indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione”; e, da ultimo, la pronuncia Cass. sez. 1, ord. 9 aprile 2025 n. 9315; nonché, avuto riguardo alla lesione del diritto di difesa, Cass. sez. L, ord. 27 giugno 2024 n. 17717. 1.3 La controricorrente, nelle pagine 15-16 del controricorso, nulla contestando in ordine ai calcoli dei termini e a quanto indicato nella sentenza come data di decisione, afferma però che, avendola corte territoriale a pagina 10 della sentenza dichiarato che la replica fu “depositata il 30.3.2023”, deve conseguentemente ritenersi che “la data 28 marzo 2023 sia un mero errore che non inficia … la legittimità della sentenza, in quanto la Corte d’Appello ha deliberato la propria decisione soltanto dopo aver preso piena cognizione delle comparse conclusionali e delle repliche, come risulta dal passo della sentenza sopra riportato”. Siffattoargomento non supera invero la censura mossa dall’odierna ricorrente, non risultando altrimenti chiarito in quale data , diversa dal 28 marzo 2023, sarebbe inve ro stata adottata la decisione, e poiché la stesura della motivazione è ovviamente posteriore alla camera di consiglio, non emerge neppure la sussistenza di un errore materiale, che comunque avrebbe dovuto essere dimostrato non in base a una mera presunzione (cfr. Cass. ord. 32538/2024). 2. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio
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