CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 15477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata 13/03/2023, notificata in data 18/03/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 15477/2026Con atto di citazione del 9/10/2009 [OSCURATO:PERSONA] evDoatca apuvbabli cianzio ne 21/05/2026giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaRita Falone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando i danni dainfiltrazione subiti nei due appartamenti di sua proprietà siti inTeramo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, facenti parte di un fabbricato dimaggiore consistenza del quale era comproprietaria insieme aiconvenuti.L’attrice deduceva che i convenuti erano rimasti inerti davanti alfenomeno infiltrativo, nonostante l’entità dello stesso fosse tale darenderne ben visibili le tracce nel vano-scala e nonostante che ilgiudizio fosse stato preceduto da un procedimento di A.T.P., all’esitodel quale era stato confermata la provenienza delle infiltrazioni dallostato precario della copertura dello stabile.Instaurato il contraddittorio tra le parti, nella contumacia di RitaCacciatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Teramo, con la sentenza n. 662/2020, pubblicata il6/08/2020, dichiarata la parziale cessazione della materia delcontendere, relativamente alle conclusioni di cui ai nn. 1 e 2 dell’attodi citazione (ordine ai convenuti di svolgere le opere o autorizzazioneall’attrice di compierle con rivalsa), condannava i convenuti alrisarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], quantificati in€ 8.194,00, “in misura proporzionale al valore delle singole proprietàesclusive”, oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre alpagamento delle spese di lite.Tale sentenza era impugnata da Lucio e [OSCURATO:PERSONA].L’appello era, tuttavia, rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila, consentenza n. 381/2023 del 13/03/2023, pronunziata nella contumaciadegli odierni intimati.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione,articolato in sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA].2 di 8Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026Le altre parti sono rimaste intimate.Numero di raccolta generale 15477/2026In prossimità dell’udienza i ricorrenti e la controricorrentDeat a hpuabbnlincaozio ne 21/05/2026depositato memorie.La Corte si è riservata di depositare la motivazione dell’ordinanzaentro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione incamera in consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, preliminarmente, osservato che, sebbene non si rinvenga indeve ritenersi ugualmente procedibile, in base al principio di dirittoin forza del quale, pur in difetto della produzione di copia autenticadella sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorsoper cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti chela sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Sez. 6-3,Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019, Rv. 653711-01).Nella fattispecie in esame, infatti, il ricorso risulta notificato in data11/05/2023 e, dunque, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza impugnata (13/03/2023).2. 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezionedi inammissibilità della domanda giudiziale, per essere stata omessala preventiva convocazione dell’assemblea al fine di stabilire il lavorida eseguire ed i criteri di riparto della spesa e per essere stato aditoil Tribunale in sede contenziosa, invece che con procedura divolontaria giurisdizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.”.Il motivo è infondato.Giova, in proposito, richiamare l’insegnamento della S.C., secondocui “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comportiuna statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente3 di 8Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridicaNumero di raccolta generale 15477/2026della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione,D aptau pru bbnliocanzio ne 21/05/2026espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (Sez.2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024, Rv. 672295-02).Orbene, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha cosìmotivato: “La cessazione della materia del contendere quale fattoobbiettivamente idoneo a far venir meno l’interesse alla pronunciaera dunque certamente sussistente in merito all’esecuzione di queilavori di rifacimento della copertura che sono divenuti oggettodell’intervento di ricostruzione pubblica, ma non poteva essereestesa a quegli aspetti che, prima di tale evento, avevano costrettol’attrice a sostenere una spesa direttamente conseguenza dei dannide quibus. Né, quanto ai criteri di valutazione utilizzati perindividuare l’imputabilità del danno ai convenuti, può sostenersi cheil Tribunale abbia fatto erroneo riferimento alle norme in materia dicondominio, pur in presenza di una situazione nella quale ilcondominio non era stato ancora formalmente costituito” (cfr. pag.9 della sentenza impugnata).In tal modo, la Corte territoriale ha - sia pure implicitamente -rigettato l’eccezione di cui al primo motivo, da un lato, perché hacondiviso la qualificazione operata dal Tribunale della residuadomanda attorea in termini di domanda di risarcimento del danno e,dall’altro, perché ha escluso che, nella specie, la decisione di primogrado avesse erroneamente applicato le norme in tema dicondominio.2.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato: “violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 156, 342, 345, 346, 696 e 606 bis, 698c.p.c., per aver ritenuta tardiva, inammissibile ed infondatal’eccezione di inammissibilità della C.T.U., per essere stato dispostol’accertamento tecnico peritale ex art. 696 bis c.p.c. a fronte di una4 di 8Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026richiesta ex art. 696 e/o per essere stato, poi, omesso,Numero di raccolta generale 15477/2026l’espletamento delle funzioni conciliative assegnate all’AusilDiaatrae p udbbaliclalazio ne 21/05/2026legge e dal Giudice, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti, in particolare, lamentano che la sentenza del primogiudice, confermata dalla Corte territoriale, abbia accolto ladomanda attorea di risarcimento del danno, sulla scorta dellerisultanze della relazione di un consulente tecnico, espletatanell’ambito di un A.T.P., senza considerare che quella relazionesarebbe un atto nullo e, perciò, inutilizzabile.Precisamente, la nullità della relazione deriverebbe, secondo iricorrenti, dal fatto che essa sarebbe stata resa secondo il modelloprevisto dall’art. 696 c.p.c., anziché secondo quello disciplinatodall’art. 696 bis c.p.c. ed oggetto dell’incarico conferitogli dalPresidente del tribunale.Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.Il motivo è, anzitutto, inammissibile perché, in violazione delprincipio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c., silimita genericamente a richiamare la relazione del consulentetecnico, senza neppure riportarne i passaggi essenziali dai quali -secondo la prospettazione dei ricorrenti - dovrebbe emergere ildenunziato vizio.Il motivo è anche infondato perché, non essendo stato dedotto unvizio relativo alla violazione del principio del contraddittorio, nonemergono - al di là della denunziata inosservanza di forme -irritualità nell’espletamento delle operazioni peritali tali da averdeterminato una lesione in concreto del diritto di difesa (Sez. 2,Sentenza n. 13428 del 08/06/2007, Rv. 598126-01).2.3. Il terzo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., per aver ritenuto tardiva, nonspecifica e inammissibile la contestazione di omessa dimostrazioneda parte della Massignani della riconducibilità dei danni subiti dal suo5 di 8Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026appartamento alla cattiva manutenzione del tetto in relazione all’art.Numero di raccolta generale 15477/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Data pubblicazione 21/05/2026Il motivo è inammissibile.Il motivo, infatti, censura la statuizione della Corte territorialerelativa alle “contestazioni” svolte dagli odierni ricorrenti allevalutazioni espresse dal C.T.U. sulle cause dei fenomeni alternativi.Tali contestazioni sono state dalla Corte territoriale - sia pure conmotivazione sintetica - disattese per due ordini di ragioni: da un lato,sono state ritenute inammissibili, perché sollevate per la prima voltanel giudizio di appello; dall’altro, sono state ritenute “generiche”, inmancanza di “diversi riscontri”.Ora, il motivo, sotto la parvenza del vizio di violazione di legge,intende, in realtà, sollecitare un sindacato - in questa sede nonconsentito - sulle valutazione del materiale probatorio, checostituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice dimerito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte(Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679-05).Infatti, per quanto siano comunque oramai ammesse contestazionialle conclusioni della consulenza tecnica con ben maggiore elasticitàrispetto ai più remoti approdi di legittimità, la valutazione della lorogenericità è comunque, appunto, un apprezzamento di merito, che,se scevro - come nella specie - da quei soli gravissimi vizi ormairilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sfuggead ogni possibilità di censura nella presente sede di legittimità.2.4. Il quarto (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118,1123 e 2051 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; illegittimaesclusione dell’obbligazione della Massignani a concorrere alla spesadi ripristino del di lei appartamento”) e il quinto motivo (“Violazionee falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 1117, 1118, 1123 e2051 c.c. ed art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; rilevabilità, anched’ufficio, della questione indicata al motivo che precede”) possono6 di 8Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 15477/2026essere congiuntamente esaminati, stante la loro intima connessione:Data pubblicazione 21/05/2026e sono fondati.I ricorrenti lamentano, in particolare, che i Giudici di merito nonabbiano tenuto conto del fatto che la danneggiata era “custode” deltetto ed era, pertanto, tenuta, pro quota, a concorrere con gli altricondomini alle spese di riparazione.I ricorrenti deducono, altresì, di aver sollevato la questione nel corpodel terzo motivo di gravame (alla pag. 18).Peraltro - osservano i ricorrenti - la “questione” della ripartizionedelle poste risarcitorie in “misura proporzionale al valore dellesingole proprietà esclusive” era stata riconosciuta dal giudice diprimo grado che, proprio nel condannare gli odierni ricorrenti, avevaespressamente adottato questo criterio di riparto.Invero, la Corte d’appello, nel rigettare i motivi di gravame chehanno attinto l’an (quarto motivo di appello) ed il quantum debeatur(quinto motivo), confermando, perciò, la sentenza del Tribunale cheaveva condannato “i convenuti al pagamento in favore dell’attrice, atitolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 8.194,00,oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, in misuraproporzionale al valore delle singole proprietà esclusive”, ha fattomalgoverno dei principi enunciati, anche di recente, da questa Corte,secondo cui “il condomino che subisca, alla propria unitàimmobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare oterrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, assume, qualedanneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento,senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo - che trova la sua fontenella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specificacondotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta,alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare benecomune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei dueterzi per la preminente funzione di copertura del proprio immobile,7 di 8Numero registro generale 11257/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 15477/2026svolta dal lastrico o terrazza a livello” (Sez. 3, Ordinanza n. 28528Data pubblicazione 21/05/2026del 28/10/2025, Rv. 676839-01).2.5. L’accoglimento dei motivi che precedono comportal’assorbimento del sesto motivo (“Omesso esame della parzialerinuncia alla domanda da parte della Massignani, per effetto dellatransazione che aveva raggiunto con i condomini rimasti contumaci:art. 360, comma 3, n. 4 e 112 c.p.c.”), sebbene dell’ammissibilitàdel medesimo possa dubitarsi, in difetto di specificità sull’incidenzadelle somme eventualmente percette dagli altri convenuti, con cuiera intervenuta la transazione, sul totale della condanna.3. In conclusione, il ricorso, rigettati il primo e il secondo e dichiaratoinammissibile il terzo, va accolto per il quarto e il quinto motivo,assorbito il sesto.A tanto conseguono la cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame della causaalla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.Al giudice del rinvio è, altresì, demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il terzo; accoglie il quarto e il quinto, dichiaratoassorbito il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione allecensure accolte e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversacomposizione, alla quale demanda altresì di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione civile.Il Presidente8 di 8