CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Col provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Zouhair per il reato di furto aggravato in concorso, ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Al rigetto dei ricorsi in appello, conseguiva altresì la condanna dei predetti imputati alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in euro 1500. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe, ricorrono, con due distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Karina', la difesa articola due motivi, col primo dei quali deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen, inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione alle aggravanti di all'art. 625, comma primo, n.2 e 7, cod. pen. Queste ultime non avrebbero dovuto trovare applicazione, posta l'inidoneità dell'escamotage della borsa 'schermata' con cui il coimputato, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe tentato di portare all'esterno dell'esercizio commerciale la refurtiva, costituita da diversi capi d'abbigliamento. Nel caso di specie, l'utilizzo della placca antitaccheggio e della videosorveglianza avrebbero inoltre consentito un continuo monitoraggio dell'azione furtiva. A parere della difesa, «il controllo degli addetti è mancato soltanto nella prima parte dell'azione criminosa, ma è senz'altro iniziato prima della consumazione del delitto e non è più terminato». Pertanto, conclude la difesa, i due coimputati non avrebbero avuto «alcuna possibilità di portare a compimento il delitto, perché sorvegliati fin dalla fase di ablazione delle merci». Ciò che avrebbe dovuto portare la Corte a escludere le suddette circostanze aggravanti. Col secondo motivo lamenta la carenza assoluta di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., entrambe invocate anche per adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto di reato. Dopo aver ricordato il valore della merce sottratta (pari a euro 189), la difesa puntualizza altresì la correttezza del comportamento, successivo al fatto, dei due ricorrenti. 4. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha presentato ricorso anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA] Zouhair, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi. Con i primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, attenendo entrambi all'art. 62, n. 4, cod. pen., deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'indicata circostanza attenuante, e violazione di legge, lamentando l'assenza di qualsivoglia considerazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale atteso il valore economico dei beni sottratti, pari a euro 189. A riprova di ciò, la difesa adduce la mancata costituzione di parte civile del titolare dell'esercizio commerciale (a differenza di quanto ha affermato, per evidente refuso, la Corte territoriale), vista la mancanza di danno patrimoniale effettivo e l'immediata restituzione dei beni sottratti, nella loro integrità, all'avente diritto. Mancherebbe, dunque, ogni corrispondenza tra misura dell'offensività del reato e la misura della pena irrogata, che deve essere invece commisurata alla reale gravità del fatto. Con il terzo motivo, eccepisce mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. A tal proposito, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare una pluralità di elementi positivi che avrebbero giustificato l'applicazione della norma in parola e, segnatamente, le condizioni di vita familiare e sociale del ricorrente. I Giudici d'Appello avrebbero inoltre mancato di esprimere, quantomeno, un giudizio di preponderanza degli elementi negativi su quelli positivi, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., e, infine, non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione la diversa posizione del ricorrente rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (soggetto a misura cautelare in carcere), comminando a entrambi la medesima pena, con il beneficio, a favore di [OSCURATO:PERSONA], della mancata considerazione della recidiva qualificata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 , cod. pen., la difesa, ritenendo «non idonea allo scopo » la borsa schermata adoperata per nascondere gli oggetti sottratti, non coglie nel segno. Il punto che qui rileva è la fraudolenza del mezzo escogitato dai due imputati per celare la refurtiva - borsa schermata con carta argentata fissata con nastro adesivo - fraudolenza che i giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno correttamente ravvisato, nel caso di specie, dacché quel mezzo era stato utilizzato per eludere il dispositivo antitaccheggio. Come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa: v., ad es., sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep.2019, Chaketadze, Rv. 275271 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante della quale si discute in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante ‘5 occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti). Egualmente infondate appaiono le censure del ricorrente con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7, cod. pen. Tale circostanza è stata riconosciuta dalla Corte territoriale stante, da un lato, l'assenza di un controllo continuativo garantito dal sistema di videosorveglianza e, dall'altro, l'inidoneità del sistema antitaccheggio a garantire un controllo costante e diretto sulle res. La Corte territoriale ha specificato che «la presenza di un sistema di videosorveglianza non garantiva l'interruzione immediata dell'azione delittuosa». In tema di furto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha del resto chiarito come sussista la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel furto dai banchi espositori di esercizi commerciali dotati di un «apposito dispositivo "antitaccheggio", poiché quest'ultimo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla res» (Sez. 5, n. 435 del 30/06/2015, dep. 2016, Sefer, Rv. 265586 - 01; Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, Altanzul, Rv. 265913 - 01). Come ammesso dal ricorrente stesso, il controllo degli addetti è mancato nella prima parte dell'azione criminosa. Il fatto che i due coimputati siano stati «sorvegliati fin dalla fase di ablazione delle merci», come osserva la difesa, non equivale anche a dire che la sorveglianza sia stata ininterrotta, continuativa. Soprattutto, tale affermazione non risulta accompagnata da argomenti difensivi così puntuali da smentire la valutazione della Corte territoriale sul punto. Il relazione al reato di furto, questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021,Esposito, Rv. 280493 - 01). 2. Il secondo motivo del medesimo ricorso è invece fondato. Coglie nel segno, il ricorrente, nell'eccepire carenza assoluta di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla circostanza attenuante di cui al 62, n.4. Sebbene la giurisprudenza di Cassazione ammetta che la motivazione sul diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche possa ritenersi implicita nella motivazione del rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01), è pur vero che, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, neppure si fa riferimento al trattamento sanzionatorio e alla relativa adeguatezza, o meno, al concreto disvalore del fatto. 3. Con riguardo al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], i tre motivi esposti dal ricorrente sono fondati per quanto già esposto a proposito del motivo n.2 del ricorso precedente e impongono a questo Collegio di annullare con rinvio il provvedimento impugnato affinché sia posto rimedio alla carenza assoluta di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla circostanza attenuante di cui al 62, n.4, cod. pen.4. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 n.4 e 62 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e si dichiara inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 n.4 e 62 bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Fi