CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 14704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoLetta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileAloisio [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro, inriforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione pluriaggravata (dall’attribuzione di fattideterminati e dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità) in danno di [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al risarcimento dei danni al medesimo cagionati.Secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, quale responsabile del sitowww.lacchite.blog, pubblicava taluni articoli in cui offendeva la reputazione delMariggiò, oltre che dell’ente “[OSCURATO:PERSONA]”.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando un’unica censura con la quale lamenta vizio di motivazione. Secondo ilricorrente, il contenuto delle pubblicazioni costituirebbe espressione di una criticapolitica nei confronti della Giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA] per aver scelto il gen.[OSCURATO:PERSONA] quale commissario straordinario dell’ente [OSCURATO:PERSONA], manifestandodubbi sulla congruità e opportunità di tale nomina. Le critiche mosse dall’imputatosarebbero state rivolte non solo nei confronti della persona offesa, ma più ingenerale al gruppo politico cui lo stesso appartiene. Ricorrerebbero, pertanto, ipresupposti della causa di giustificazione del diritto di critica, il quale è essenzialealla vita democratica dello Stato.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioniscritte, chiedendo il rigetto del ricorso.5. Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo nelricorso e chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazionepuò conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altruireputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo,a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e,quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, incaso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato(Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n.41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01).3. Nella specie ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che non siano ravvisabili gli estremi dellacritica politica.3.1. Questa, invero, costituisce espressione della libera manifestazione delpensiero, e a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, siconcretizza nella manifestazione di un’opinione, vale a dire di un giudiziovalutativo.La critica presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spuntodel discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto dacui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" eneppure, in linea astratta, "vero" o "falso". Diversamente opinando, si rischierebbedi sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrastocon le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv.268044 – 01; Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n.13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n.20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904). La critica postula,insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicitàlimitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e dellevalutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5,n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv.216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, puntualizzato che il rispetto dellaverità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, unrilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, inquanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinionemeramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può,per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (tra le altre, Sez.5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, P.C. in proc. Volpe, Rv. 270284; Sez. 5,n. 49570 del 23/09/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010,dep. 2011, P.M. in proc. Simeone e altri, Rv. 249239).Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica politica,non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamentodella elaborazione critica. Si è perciò ritenuto che l’esimente non è applicabilequalora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, inmaniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità,ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmentedeterminato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del27/11/2018 dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 – 01). In sostanza, se è indubbio cheil diritto di critica politica, all’interno di pubblicazioni a mezzo stampa, trovafondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllodemocratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, ètuttavia necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di veritàe non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.Invero, l’estensione del diritto di critica politica non può mai prescindere dallanecessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione dei fatti storici che nedetermini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinionepubblica che è alla base del riconoscimento dell'esimente, «poiché quest'ultimaradica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia amaggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento alcontrollo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.Sempreché tale critica abbia un fondamento di verità» (Sez. 5, n. 31263 del14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01).3.2. Anche la giurisprudenza europea ha sottolineato più volte l'ampiezzapeculiare del diritto di critica giornalistica, insistendo sul ruolo che la stampaesercita nelle società moderne e libere di “cane da guardia” per conto dell'opinionepubblica, attuando un controllo diffuso sull’agire di coloro i quali hanno cariche oincarichi pubblici e fornendo in tal modo un contributo fondamentale alla crescitadel dibattito collettivo su temi di interesse generale, ancor più se politici (da ultimo,per un quadro di sintesi, Magosso e Brindani c. Italia del 16 gennaio 2020; sivedano, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Finlandia ([GC],n. 931/13, parr. 125-128, 27 giugno 2017; [OSCURATO:PERSONA] c. Ungheria[GC], n. 18030/11, par. 165, 8 novembre 2016).La Corte EDU ha posto in rilievo che l'art. 10, comma 2, della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo comporta che i limiti alla libertà di espressionedebbano essere ancora più rigorosi allorché le informazioni e le opinioni riguardinoil dibattito politico e le questioni di interesse generale (Siirek c. Turchia (n. 1)[GC], n.26682 /95, par. 61, CEDU 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens e Julyc.Francia [GC], n.21279/02 e 36448/02, par. 46, CEDU 2007-IV, [OSCURATO:PERSONA] AGc. Germania [GC], n.39954/08, par. 90, 7 febbraio 2012, e Morice, sopra citata,par. 125).Si è, tuttavia, precisato come la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizidi valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficienteriscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-TrendZeitschriften-[OSCURATO:PERSONA] c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), anche se, al fine divalutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessariodistinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialitàdei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad esseredimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).4. [OSCURATO:PERSONA] condivide senza dubbio tale impostazione e gli approdiconvergenti della giurisprudenza della Corte di cassazione e di quella diStrasburgo.Cionondimeno, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per ritenereconfigurabile l’esimente del diritto di critica politica.Gli articoli incriminati si risolvono nella attribuzione alla persona offesa,all’epoca commissario straordinario dell’ente “[OSCURATO:PERSONA]”, della qualità diindagato per la morte di un operaio forestale, asseritamente determinata dal nonavergli fornito gli «strumenti previsti per legge e non aver previsto un riparo perlo stesso», della qualità di indagato in relazione a molteplici reati contro la pubblicaamministrazione, nonché di aver intimato lo svolgimento di attività illecitad’intercettazione nei confronti del maresciallo Greco, e cioè di fatti che – secondoquanto precisato dalla Corte territoriale – non hanno trovato alcun riscontro insede giudiziaria.Ebbene, non è configurabile l'esimente del diritto di critica politica quandol'autore delle dichiarazioni attribuisca a taluno il sospetto del compimento di atticriminosi senza alcun appiglio oggettivo, attuando un travisamento o unamanipolazione dei fatti storici che ne determina una distorsione inaccettabilerispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica che è alla base delriconoscimento dell'esimente.5. Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio.Non si fa luogo, invece, alla condanna alla rifusione delle spese del grado digiudizio in favore della parte civile costituita, poiché non risulta avanzata (nécontestualmente alla memoria, né successivamente nei termini previsti) unarichiesta in tal senso. Invero, in mancanza della domanda di condanna alle spese,ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., è preclusa la possibilità di una liquidazionedi ufficio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli