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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla stessa Corte distrettuale: 1) in data 22 marzo 2018 (condanna per rapina commessa il 6 agosto 2016, ne comune di Gallicano nel Lazio, ai danni di un ufficio postale); 2) in data 23 aprile 2019 (condanna per i reati di estorsione e procurata inosservanza di pena, aggravati dal metodo mafioso, commessi in Roma il 14 luglio 2016).

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, anziché fondarsi sull'accertamento contenuto nella sentenza di condanna per estorsione sub 2), abbia valorizzato la versione ammannita dal Loria a fini difensivi ed abbia ingiustificatamente considerato rilevante la limitazione del suo contributo personale alla consumazione del reato ad uno solo degli episodi.

Evidenzia che la Corte territoriale, discostandosi dai principi in tema di continuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed ampiamente richiamati, abbia trascurato, oltre alla contiguità temporale tra le violazioni omogenee, una serie di circostanze, pur accertate in sede di cognizione, dimostrative dell'unitarietà del disegno criminoso tra i reati separatamente giudicati.

Non ha, in particolare, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale Loria, nel periodo in cui sono stati commessi i reati per i quali è stata chiesta l'unificazione ex art. 81.

Ecndo comma, cod. pen., a seguito dell'accordo sancito in carcere tra suo padre ed ilo stesso Fragalà, si era trasferito da Catania nel Lazio, mettendosi a disposizione del clan capeggiato da quest'ultimo, che operava stabilmente in questa regione, per consumare reati contro il patrimonio, in collaborazione con altri esponenti del gruppo catanese di cui faceva parte, il clan Mazzei.

In tale contesto è evidente che Loria abbia preventivamente ideato e progettato, sia pure nelle linee generali, la consumazione, in un brevissimo arco temporale, sia dell'estorsione sia della rapina come reati strumentali al raggiungimento di uno scopo unitario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità.

2. La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso.

Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Tale programmazione non può essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, né la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838) né «con il programma di vita delinquenziale, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie 'occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2.1. Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi».

3. In sintonia con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione ha escluso il medesimo disegno criminoso alla luce dei dati fattuali tratti dalle sentenze poste in esecuzione e con argomentazioni, ancorate a tali elementi, non manifestamente illogiche, come tali insuscettibili di rivisitazione in questa sede.

In particolare, ha osservato che il Loria, sia pure in uno spazio temporale assai contenuto (poco meno di un mese), aveva, dapprima, partecipato a uno solo degli episodi estorsivi oggetto di contestazione, al solo fine di rafforzare, con un contributo contingente ed estemporaneo, il carattere intimidatorio delle pressioni esercitate dal gruppo mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei rapporti instaurati tra la sua famiglia mafiosa e quella capeggiata da quest'ultimo; successivamente aveva eseguito in concorso con un complice, diverso da quelli che avevano preso parte all'estorsione e senza alcun collegamento con il programma criminoso perseguito dall'alleanza tra i Loria ed i Fragalà, ad una rapina per scopo di autofinanziamento Così ricostruiti i rapporti tra i reati, è pervenuto alla corretta e conseguenziale conclusione che il Loria aveva agito in entrambe le occasioni non in esecuzione di specifico ed unitario programma delinquenziale, sia pure inizialmente delineato nelle sue linee essenziali ed eseguito nel tempo, bensì in esecuzione di distonici processi ideativi, tra loro non ricollegabili.

Il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali evidenziando l'omessa valutazione di elementi probatori all'evidenza non decisivi, quali le dichiarazioni del collaboratore Fragalà, nemmeno allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza del ricorso.

Il collaboratore, secondo la prospettazione difensiva, non ha espressamente inserito la rapina all'ufficio postale di Gallicano nel Lazio tra i reati oggetto del programma criminale perseguito dall'alleanza fra le famiglie Fragalà e Loria.

D'altra parte, a tale rapina, a differenza dell'estorsione, non avevano concorso persone vicine ai Fragalà né le prove raccolte nel relativo procedimento, definito con la sentenza sub 1), avevano consentito di anche solo di contestare l'aggravante del metodo o della finalità mafiosa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla stessa Corte distrettuale: 1) in data 22 marzo 2018 (condanna per rapina commessa il 6 agosto 2016, ne comune di Gallicano nel Lazio, ai danni di un ufficio postale); 2) in data 23 aprile 2019 (condanna per i reati di estorsione e procurata inosservanza di pena, aggravati dal metodo mafioso, commessi in Roma il 14 luglio 2016). 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, anziché fondarsi sull'accertamento contenuto nella sentenza di condanna per estorsione sub 2), abbia valorizzato la versione ammannita dal Loria a fini difensivi ed abbia ingiustificatamente considerato rilevante la limitazione del suo contributo personale alla consumazione del reato ad uno solo degli episodi. Evidenzia che la Corte territoriale, discostandosi dai principi in tema di continuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed ampiamente richiamati, abbia trascurato, oltre alla contiguità temporale tra le violazioni omogenee, una serie di circostanze, pur accertate in sede di cognizione, dimostrative dell'unitarietà del disegno criminoso tra i reati separatamente giudicati. Non ha, in particolare, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale Loria, nel periodo in cui sono stati commessi i reati per i quali è stata chiesta l'unificazione ex art. 81. Ecndo comma, cod. pen., a seguito dell'accordo sancito in carcere tra suo padre ed ilo stesso Fragalà, si era trasferito da Catania nel Lazio, mettendosi a disposizione del clan capeggiato da quest'ultimo, che operava stabilmente in questa regione, per consumare reati contro il patrimonio, in collaborazione con altri esponenti del gruppo catanese di cui faceva parte, il clan Mazzei. In tale contesto è evidente che Loria abbia preventivamente ideato e progettato, sia pure nelle linee generali, la consumazione, in un brevissimo arco temporale, sia dell'estorsione sia della rapina come reati strumentali al raggiungimento di uno scopo unitario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 2. La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Tale programmazione non può essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, né la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838) né «con il programma di vita delinquenziale, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie 'occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 3. In sintonia con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione ha escluso il medesimo disegno criminoso alla luce dei dati fattuali tratti dalle sentenze poste in esecuzione e con argomentazioni, ancorate a tali elementi, non manifestamente illogiche, come tali insuscettibili di rivisitazione in questa sede. In particolare, ha osservato che il Loria, sia pure in uno spazio temporale assai contenuto (poco meno di un mese), aveva, dapprima, partecipato a uno solo degli episodi estorsivi oggetto di contestazione, al solo fine di rafforzare, con un contributo contingente ed estemporaneo, il carattere intimidatorio delle pressioni esercitate dal gruppo mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei rapporti instaurati tra la sua famiglia mafiosa e quella capeggiata da quest'ultimo; successivamente aveva eseguito in concorso con un complice, diverso da quelli che avevano preso parte all'estorsione e senza alcun collegamento con il programma criminoso perseguito dall'alleanza tra i Loria ed i Fragalà, ad una rapina per scopo di autofinanziamento Così ricostruiti i rapporti tra i reati, è pervenuto alla corretta e conseguenziale conclusione che il Loria aveva agito in entrambe le occasioni non in esecuzione di specifico ed unitario programma delinquenziale, sia pure inizialmente delineato nelle sue linee essenziali ed eseguito nel tempo, bensì in esecuzione di distonici processi ideativi, tra loro non ricollegabili. Il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali evidenziando l'omessa valutazione di elementi probatori all'evidenza non decisivi, quali le dichiarazioni del collaboratore Fragalà, nemmeno allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza del ricorso. Il collaboratore, secondo la prospettazione difensiva, non ha espressamente inserito la rapina all'ufficio postale di Gallicano nel Lazio tra i reati oggetto del programma criminale perseguito dall'alleanza fra le famiglie Fragalà e Loria. D'altra parte, a tale rapina, a differenza dell'estorsione, non avevano concorso persone vicine ai Fragalà né le prove raccolte nel relativo procedimento, definito con la sentenza sub 1), avevano consentito di anche solo di contestare l'aggravante del metodo o della finalità mafiosa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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