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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18464/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20 gennaio 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente in cassazione, del reato di cui all'art.494 cod. pen., per avere, al fine di percepire le commissioni spettantigli quale procacciatore della [OSCURATO:SOCIETA]., indotto in errore quest'ultima società attribuendo alla Zappia la qualità di coniuge di un terzo ignaro dell'operazione ([OSCURATO:PERSONA]), in virtù della quale veniva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica, compilato con i dati dello stesso terzo.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non essere stato consentito in primo grado all'imputato di estrarre copia e di poter conoscere il contenuto della registrazione vocale del contratto stipulato dalla Zappia, acquisita al fascicolo del dibattimento su idoneo supporto digitale.

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, preso atto della violazione del diritto di difesa dell'imputato - il quale, successivamente alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, aveva inutilmente chiesto di avere copia del supporto digitale -, anziché pronunciare la nullità della sentenza di primo grado, aveva proceduto, previa riapertura dell'istruttoria, a procedere all'assunzione del mezzo.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sul mero fatto che l'imputato non si era accorto dell'inganno posto in essere dalla Zappia, dalla quale egli si era limitato a ricevere la proposta di adesione, poi trasmessa alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che non recava alcuna attribuzione alla prima dello status di convivente dello Scarantino, senza prender parte alla successiva fase di formazione dell'accordo mediante registrazione vocale.

Peraltro - si aggiunge - non era nemmeno certo che, nel momento della registrazione, vi fosse stato un suggeritore dei dati che la Zappia aveva fornito all'operatore e ancor meno che il primo fosse da identificarsi nel ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 cod. pen., dal momento che, a tutto voler concedere, la formazione di una scrittura contenente i dati anagrafici dello Scarantino e recante in calce la firma della Zappia sarebbe stata riconducibile all'ormai depenalizzata falsità in scrittura privata. s Nella parte finale del motivo si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e si deduce l'intervenuta prescrizione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Con riferimento al tema della prescrizione, sollevato in termini fugaci alla fine del ricorso, si osserva che, assumendo come tempus commissi delicti, la data, mai contestata e assunta anche nello stesso atto di impugnazione, del 25 novembre 2014, il termine ordinario di sette anni e mezzo, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe decorso, al netto di eventuali sospensioni, il 25 maggio 2022, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (20 gennaio 2022).

Ne discende la necessità di esaminare di valutare se le doglianze prospettate siano o non ammissibili, dal momento che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

2. Ciò posto il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il contenuto delle doglianze svolte sin dall'atto di appello investe la formazione della prova posta dal Tribunale a fondamento della decisione.

Ne segue che deve farsi applicazione del principio, saldamente radicato nel dato letterale del codice, in forza del quale la restituzione degli atti al primo giudice consegue nei soli casi di cui all'art. 604 cod. proc. pen., giacché, al di fuori di questi ultimi, il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 605, comma 1, cod. proc. pen., pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza impugnata, ossia decide nel merito dell'impugnazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, accedendo alla richiesta dell'appellante, ha proceduto all'ascolto diretto, nel contradditorio, della registrazione.

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e manifesta infondatezza, nella misura in cui trascurano l'evidente assenza di interesse della Zappia a sostituirsi allo Scarantino nel concludere i contratti, con la conseguenza che il coinvolgimento di una persona certamente estranea, nella sostanza, a quest'ultimo, ma che pure doveva spendere una qualità formalmente legittimante il suo coinvolgimento e il potere di impegnare lo Scaratino, deve, per ragioni logiche insuperabili e non smentite da alcun concreto elemento di dubbio, essere il risultato di un'iniziativa dell'unica persona che avrebbe tratto vantaggio dalla conclusione dei contratti, ossia il procacciatore d'affari.

D'altra parte, che non si tratti di un mero falso in scrittura privata, discende dal fatto che la falsità della quale si tratta, a monte, richiede la spendita del vincolo tra la Zappia e lo Scarantino, al fine di spiegare le ragioni dell'agire della prima.

Le doglianze che attengono alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili per assenza di specificità, poiché non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, quanto alla gravità e insidiosità della condotta e alla luce della personalità dell'imputato.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente in cassazione, del reato di cui all'art.494 cod. pen., per avere, al fine di percepire le commissioni spettantigli quale procacciatore della [OSCURATO:SOCIETA]., indotto in errore quest'ultima società attribuendo alla Zappia la qualità di coniuge di un terzo ignaro dell'operazione ([OSCURATO:PERSONA]), in virtù della quale veniva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica, compilato con i dati dello stesso terzo. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non essere stato consentito in primo grado all'imputato di estrarre copia e di poter conoscere il contenuto della registrazione vocale del contratto stipulato dalla Zappia, acquisita al fascicolo del dibattimento su idoneo supporto digitale. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, preso atto della violazione del diritto di difesa dell'imputato - il quale, successivamente alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, aveva inutilmente chiesto di avere copia del supporto digitale -, anziché pronunciare la nullità della sentenza di primo grado, aveva proceduto, previa riapertura dell'istruttoria, a procedere all'assunzione del mezzo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata sul mero fatto che l'imputato non si era accorto dell'inganno posto in essere dalla Zappia, dalla quale egli si era limitato a ricevere la proposta di adesione, poi trasmessa alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che non recava alcuna attribuzione alla prima dello status di convivente dello Scarantino, senza prender parte alla successiva fase di formazione dell'accordo mediante registrazione vocale. Peraltro - si aggiunge - non era nemmeno certo che, nel momento della registrazione, vi fosse stato un suggeritore dei dati che la Zappia aveva fornito all'operatore e ancor meno che il primo fosse da identificarsi nel ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 cod. pen., dal momento che, a tutto voler concedere, la formazione di una scrittura contenente i dati anagrafici dello Scarantino e recante in calce la firma della Zappia sarebbe stata riconducibile all'ormai depenalizzata falsità in scrittura privata. s Nella parte finale del motivo si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e si deduce l'intervenuta prescrizione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Con riferimento al tema della prescrizione, sollevato in termini fugaci alla fine del ricorso, si osserva che, assumendo come tempus commissi delicti, la data, mai contestata e assunta anche nello stesso atto di impugnazione, del 25 novembre 2014, il termine ordinario di sette anni e mezzo, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe decorso, al netto di eventuali sospensioni, il 25 maggio 2022, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (20 gennaio 2022). Ne discende la necessità di esaminare di valutare se le doglianze prospettate siano o non ammissibili, dal momento che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 2. Ciò posto il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il contenuto delle doglianze svolte sin dall'atto di appello investe la formazione della prova posta dal Tribunale a fondamento della decisione. Ne segue che deve farsi applicazione del principio, saldamente radicato nel dato letterale del codice, in forza del quale la restituzione degli atti al primo giudice consegue nei soli casi di cui all'art. 604 cod. proc. pen., giacché, al di fuori di questi ultimi, il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 605, comma 1, cod. proc. pen., pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza impugnata, ossia decide nel merito dell'impugnazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale, accedendo alla richiesta dell'appellante, ha proceduto all'ascolto diretto, nel contradditorio, della registrazione. 3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e manifesta infondatezza, nella misura in cui trascurano l'evidente assenza di interesse della Zappia a sostituirsi allo Scarantino nel concludere i contratti, con la conseguenza che il coinvolgimento di una persona certamente estranea, nella sostanza, a quest'ultimo, ma che pure doveva spendere una qualità formalmente legittimante il suo coinvolgimento e il potere di impegnare lo Scaratino, deve, per ragioni logiche insuperabili e non smentite da alcun concreto elemento di dubbio, essere il risultato di un'iniziativa dell'unica persona che avrebbe tratto vantaggio dalla conclusione dei contratti, ossia il procacciatore d'affari. D'altra parte, che non si tratti di un mero falso in scrittura privata, discende dal fatto che la falsità della quale si tratta, a monte, richiede la spendita del vincolo tra la Zappia e lo Scarantino, al fine di spiegare le ragioni dell'agire della prima. Le doglianze che attengono alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili per assenza di specificità, poiché non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, quanto alla gravità e insidiosità della condotta e alla luce della personalità dell'imputato. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della