CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (001B940) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO(1,3,a:szalso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e, quindi, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Rilevato che - in base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e rilevato che la presente impugnazione si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti; Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio