CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MANTOVA nei confronti di: GIP TRIBUNALE MANTOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Mantova; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'Il febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere, in via principale, la revoca del decreto penale di condanna emesso nei confronti del predetto il 4.12.2013 (divenuto esecutivo da1111.2.2014); dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'istanza subordinata, formulata dal medesimo condannato, di rimessione in termini per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 175, comma 21cod. proc. pen.. A ragione della decisione, riteneva che l'istanza di revoca fosse inammissibile perché proposta per un caso non previsto dalla legge, avendo il condannato richiesto sostanzialmente il riesame degli elementi già valutati dal Giudice che aveva emesso il decreto penale di condanna; quanto all'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione non accompagnata dalla contestuale richiesta di riti alternativi, riteneva che competente a decidere sulla stessa fosse il Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. ("se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione"). 2. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 24 febbraio 2022, ha ritenuto che la decisione del Giudice per le indagini preliminari non fosse condivisibile, richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari; conseguentemente, ha sollevato conflitto, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del dell Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari. (Nel risolvere il conflitto di competenza la Corte ha escluso che in tali casi la competenza possa essere riconosciuta al giudice del dibattimento)" (Sez. U. n. 4445 del 17/01/2006, Rv. 232727).Tale principio è stato di recente riaffermato dalla pronuncia n. 36481 del 2 maggio 2018, che ha osservato che, se l'opposizione ha come suo immediato e unico destinatario il Giudice per le indagini preliminari, cui è attribuito il controllo propedeutico sull'ammissibilità dell'opposizione in ordine agli aspetti formali dell'atto, nonché alla verifica della tempestività e della legittimazione all'opposizione e il conseguente potere di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna, ne discende, come indefettibile logico corollario, che non può che essere detto giudice l'organo competente sulla opposizione e, per l'effetto, in forza della precisa regola ermeneutica di cui all'art. 175, comma 4, cod. proc. pen,. quello competente a decidere sulla richiesta di resdtuzione nel termine per proporre opposizione; detta pronuncia ha, altresì, osservato che la scelta a favore della competenza del giudice per le indagini preliminari risiede nella stessa struttura che l'opposizione ha nell'ambito del procedimento mtnitorio e nella funzione attribuita a questo giudice, che è quella di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione a prescindere dal fatto che sia stato richiesto un rito alternativo; ha aggiunto che è il giudice per le indagini preliminari che emette il decreto di citazione a giudizio pur quando si debba procedere a giudizio immediato davanti al Tribunale e che, anche in questo casR l'esame dell'ammissibilità dell'opposizione, riservato al giudice per le indagini preliminari, rappresenta un momento pregiudiziale a qualunque altra decisione, dal momento che solo dopo l'esito positivo di tale controllo l'opposizione potrà sfociare nella celebrazione del dibattimento, che, in questo caso, rappresenta il diverso giudizio conseguente all'opposizione Ha, inoltre, specificato che, a favore della soluzione adottata, milita la considerazione che essa appare la più semplice e lineare dal punto di vista pratico perché in grado di evitare inutili passaggi di fascicoli da un giudice a un altro, come avverrebbe nel caso in cui, dopo essere stato restituito nel termine dal giudice del dibattimento, l'imputato chiedesse di essere ammesso a un rito alternativo o presentasse domanda di oblazione o di sospensione del processo con messa alla prova, riti per i quali sarebbe competente il giudice per le indagini preliminari; che, di contro, rientrerebbe nel normale svolgimento procedimentale, così come previsto dal codice, il passaggio dal giudice per le indagini preliminari, che abbia restituito in termini l'imputato, al giudice del dibattimento perché proceda al giudizio immediato; che anche nella interpretazione delle norme che disciplinano gli istituti processuali è sempre necessario il rispetto del criterio della ragionevolezza e della speditezza. 2. Alla stregua di detti principi, va dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, al quale vanno trasmessi gli atti P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2. Cod. roc. pen.. Così deciso, I'l l