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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34569/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [va Kos avverso la sentenza del 12 ottobre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole di una serie di contravvenzioni al codice penale e al codice della strada.

2. Kos ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo errata applicazione della legge penale, quanto al mancato rilievo della prescrizione maturata nel corso del giudizio di appello, e vizio di motivazione in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, al sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 ,dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello, che il ricorrente non censura nelle sue ragioni, ha impedito che si costituisse un valido rapporto processuale dinanzi al giudice di secondo grado.

In quella sede erano pertanto preclusi sia il rilievo della prescrizione sopravvenuta (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, i cui principi sono riferibili ai giudizi di impugnazione in genere), sia, in tutta evidenza, la rivisitazione del giudizio di colpevolezza.

2. Il ricorso deve essere così dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [va Kos avverso la sentenza del 12 ottobre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole di una serie di contravvenzioni al codice penale e al codice della strada. 2. Kos ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo errata applicazione della legge penale, quanto al mancato rilievo della prescrizione maturata nel corso del giudizio di appello, e vizio di motivazione in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, al sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 ,dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La declaratoria di inammissibilità dell'appello, che il ricorrente non censura nelle sue ragioni, ha impedito che si costituisse un valido rapporto processuale dinanzi al giudice di secondo grado. In quella sede erano pertanto preclusi sia il rilievo della prescrizione sopravvenuta (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, i cui principi sono riferibili ai giudizi di impugnazione in genere), sia, in tutta evidenza, la rivisitazione del giudizio di colpevolezza. 2. Il ricorso deve essere così dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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