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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24834/2022

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ente etc 3., SENTENZA sul ricorso n. 622/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio legale Sutti, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4615/2014 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 24 novembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell'Erba, che ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La presente lite trae origine dalla causa di divisione fra i germani Noviello, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], definita con sentenza n. 2627 del 2003, nella causa iscritta al n. 4284 del ruolo generale dell'anno 1981.

In quella causa si era costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale propose domanda riconvenzionale di usucapione di uno dei beni oggetto della domanda cli divisione, domanda alla quale ha poi rinunciato.

Il giudice istruttore, una volta depositata la consulenza tecnica, fissò l'udienza per la discussione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c., che fu approvato con ordinanza del 12 ottobre 2001.

Con la medesima ordinanza l'istruttore fissò altra udienza per le operazioni di sorteggio, che si svolsero all'udienza del 9 novembre 2001.

Effettuato il sorteggio, fu fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per la decisione sulle sole spese di lite.

In quella sede si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepirono che non poterono comparire per far valere le loro ragioni di dissenso rispetto al progetto divisionale, a causa della mancata dichiarazione della morte del loro dante causa da parte del difensore.

Il Tribunale, nel decidere la causa, superò le obiezioni mosse dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza, con la quale era stato approvato il progetto Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2- di divisione; dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e regolò le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiamarono in giudizio i compartecipi del giudizio di divisione, definito con la sopra indicata sentenza; proposero autonoma azione di nullità dell'ordinanza di approvazione del progetto.

Gli attori chiamarono in giudizio anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno, che assumevano di avere subito a causa del negligente adempimento del mandato difensivo.

Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di nullità della divisione e rigettò la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello di Napoli, adita dai soccombenti, dichiarò inammissibili i primi tre motivi di gravame, volti a censurare la statuizione di inammissibilità della domanda di nullità della divisione.

La Corte di merito riscontrò la violazione dell'art 331 c.p.c., a causa della mancata integrazione del contradittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La stessa Corte d'Appello dichiarò inammissibile anche il secondo motivo di gravame, con il quale fu censurato il rigetto della domanda proposta contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

In questo caso la Corte d'Appello riscontrò il difetto del necessario requisito di specificità richiesto dall'art 342 c.p.c.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di sette motivi.

Con il primo motivo si censura la decisione di inammissibilità dell'appello sotto un duplice profilo: a) non ricorreva un'ipotesi di cause Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -3- inscindibili, in quanto nella causa furono proposte domanda diverse da quelle proposte nell'originaria causa di divisione; b) in ogni caso, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accordare un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la domanda proposta contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era invece sufficientemente specifico.

Con il terzo motivo i ricorrenti insistono nel sostenere che i vizi dell'ordinanza, la quale abbia reso esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c., possono essere fatti valere con autonoma azione di nullità.

Gli altri motivi investono la mancata decisione sulle altre domande proposte dagli attuali ricorrenti nel giudizio, che si assumono diverse ed ulteriori rispetto a quella di nullità della divisione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando poi memoria in vista dell'udienza camerale del 23 marzo 202,1.

La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria del 10 maggio 2021, su istanza dei ricorrenti, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata nuovamente chiamata all'udienza pubblica del 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza interlocutoria, con la quale fu concesso il termine di giorni sessanta dalla comunicazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata comunicata il 10 maggio 2021.

In data 6 dicembre 2021 la cancelleria ha attestato che, in relazione a tale ordine, non è stato effettuato alcun deposito.

Consegue da ciò l'inammissibilità del ricorso, essendo ampiamente Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- decorso, alla data della stessa attestazione, il termine assegnato dalla Corte per l'integrazione.

«L'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cass. n. 10863/2010).

2. Si può constatare che l'esito del giudizio di cassazione è analogo a quello del giudizio svoltosi in secondo grado sull'appello proposto dagli attuali ricorrenti, che è stato dichiarato (in parte) inammissibile a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel termine accordato dalla corte di merito ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

La corte di merito ha ravvisato un'ipotesi di causa inscindibile.

Tale singolare coincidenza importa che le censure, mosse su questo punto dai ricorrenti contro la decisione d'appello, debbano essere esaminate ugualmente.

Le relative obiezioni, infatti, sono riferibili, ante litteram, anche al giudizio di cassazione.

I ricorrenti, al fine di negare l'inscindibilità, hanno evidenziato che nel giudizio furono proposte domande diverse rispetto a quella di nullità dell'ordinanza di approvazione del progetto di divisione, autonome da questa.

Essi richiamano in primo luogo la domanda volta a fare accertare la proprietà esclusiva, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] alla via Nuova della Riscossa.

Si sottolinea che si trattava di un bene diverso rispetto a quello rivendicato dal loro dante causa nel giudizio di divisione definito con la sentenza n. 2627 del 2003.

Il rilievo non attenua minimamente l'esigenza del litisconsorzio necessario nei confronti di Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- tutti i soggetti del giudizio definito.

Infatti, emerge già dal ricorso che si tratta di un bene comunque compreso nella divisione giudiziale definita con l'ordinanza impugnata.

Con il progetto, reso esecutivo da ordinanza, quel bene fu assegnato a Noviello (la parte nei cui confronti questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio).

La domanda, pertanto, anche nella versione proposta in via subordinata (istanza di revisione del valore di assegnazione), coinvolge la totalità dei compartecipi, supponendo una ripartizione diversa da quella attuata nel giudizio definito.

La domanda, pertanto, al pari di quella della nullità della divisione già attuata, dà luogo a un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 7954/1998).

Lo stesso dicasi per le domande riportate a pag. 3 del ricorso sub f), g) e h), che sono volte a fare valere una cessione di quote intervenute fra alcuni dei condividenti e il dante causa degli attuali ricorrenti, che si rese acquirente della quota che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato per successione della germana [OSCURATO:PERSONA].

È chiaro che, anche in relazione a tali domande, ricorre un'esemplare ipotesi di litisconsorzio necessario di tutti i compartecipi del giudizio divisionale già definito.

Infatti, si pretende un concorso dei condividenti diverso rispetto a quello considerato nella divisione oggetto della domanda di nullità.

Si ventila, infine, per negare l' inscindibilità e le sue conseguenze, che fu richiesta la divisione di altri beni ancora in comunione fra le parti in causa.

Una tale domanda è, in linea di principio, effettivamente diversa e autonoma rispetto a quella di nullità della divisione già Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -6- definita, ma nondimeno soggetta alla regola del litisconsorzio necessario valevole per il giudizio divisorio, che deve svolgersi nei confronti di tutti i comunisti.

In questo caso la necessità del litisconsorzio non deriva dalla partecipazione al precedente giudizio, ma direttamente dal principio stabilito dall'art. 784 c.p.e. (Cass. n. 14654/2013).

Conclusivamente deve confermarsi l'ipotesi del litisconsorzio necessario rispetto sia alla domanda di nullità della divisione già attuata, sia rispetto a tutte la altre domande di cui sopra, sussistendo quindi, in relazione all'intera causa fra i coeredi Noviello, il presupposto di applicabilità dell'art. 331 c.p.c.

3. L'inammissibilità del ricorso, invece, non riguarda la domanda di responsabilità professionale proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], oggetto del secondo motivo di ricorso.

Tale domanda, infatti, è del tutto autonoma rispetto a quella di nullità della divisione per la quale è stata ravvisata la necessità del litisconsorzio necessario (Cass. n. 7500/2004).

D'altronde, il motivo di appello, riguardante tale domanda, fu dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non per la violazione dell'art. 331 c.p.c.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione per violazione dell'art. 342 c.p.c.

In tale violazione la Corte d'Appello sarebbe incorsa per avere dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli attuali ricorrenti contro la decisione di primo grado.

Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello ha così identificato la ragioni della decisione di primo grado: «nella fattispecie di causa, il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando che gli attori: A) non hanno provato il nesso di causalità tra la condotta omissiva e/o negligente ascritta all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il pregiudizio patito; B) non hanno Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -7- indicato di quali facoltà processuali o sostanziali sarebbero stati privati dalla condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] [...].

A tali (peraltro corrette) argomentazioni l'appellante non ha contrapposto alcuna specifica censura.

Alla luce delle considerazioni svolte l'appello va dichiarato inammissibile».

Per comprendere il senso di queste considerazioni occorre partire dall'esame della sentenza di divisione, emessa dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 789 c.p.c. oggetto della domanda proposta nel presente giudizio.

Si ricorda che, approvato il progetto, la causa era stata rimessa al collegio per la decisione sulle sole spese di lite (cfr. Cass. n. 3434/1973) e definito con sentenza.

Risulta da tale sentenza, emessa nel procedimento iscritto al n. 4284 del Ruolo Generale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura di error in procedendo della violazione oggetto di censura, che, una volta approvato il progetto, la causa è proseguita per la decisione sulle spese di lite.

In questa fase ulteriore si costituirono gli attuali ricorrenti, eredi della parte originaria [OSCURATO:PERSONA], che sollevarono una serie di obiezioni sulla ritualità del provvedimento di approvazione.

Il collegio giudicante superò le obiezioni sulla base delle seguenti ragioni.

In primo luogo, il Tribunale rilevò che il procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dichiarato il decesso del proprio cliente.

In considerazione di ciò ha ri[conosciuto che il decreto, con la quale fu fissata l'udienza di discussione del progetto, fu correttamente comunicato al procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, il Tribunale riconobbe che fu effettivamente omessa la comunicazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza con la quale, approvato il progetto, fu fissata l'udienza per le operazioni di Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -8- sorteggio.

Tale omissione è stata riconosciuta irrilevante, in considerazione del fatto che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando l'omissione, non avevano indicato «l'esercizio di quale potere processuale non fu possibile eserciitare a causa del difetto di comunicazione».

5. Sulla scia di Cass.

S.U. n. 27199/2017, questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'ammissibilità di un motivo d'appello, è sufficiente che esso esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (Cass. n. 7675/2019).

È stato aggiunto che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice (Cass. n. 23781/2020).

6. In sede di gravame gli appellanti, nell'insistere nella domanda risarcitoria contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentarono che il Tribunale non aveva considerato che il legale non aveva presenziato «a molte udienze, fra le quali l'udienza di discussione del progetto divisionale, senza mai nulla comunicare al proprio cliente e per esso ai suoi eredi [...].

Così facendo, egli ha impedito agli odierni attori di costituirsi tempestivamente in giudizio, così come di promuovere al progetto divisionale le numerose e rilevanti censure riportate anche nel presente giudizio».

Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -9-

7. In sede di discussione del progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., le parti costituite sono rappresentate dal difasore, non occorrendo la loro comparizione personale.

Questa Corte ha più volte chiarito che, mentre l'assenza del difensore costituito non impedisce l'approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni (Cass. n. 12949/1999; n 3810/1988), l'esistenza di una qualsiasi contestazione, purché attinente al progetto (Cass. n. 3200/1975; n. 606/1976), paralizza il potere del giudice di dichiararne l'esecutività.

Occorre poi considerare che nel sistema processuale vigente, prima della riforma entrata in vigore nel 1995, rilevante nella specie ratione temporis, nella giurisprudenza della Corte era consolidato il principio che, data la particolare natura del giudizio divisorio, non potesse negarsi ai singoli partecipanti ad esso «di far valere fino al termine della procedura la mancanza o il diverso contenuto del diritto alla divisione, almeno fino a quando sulle eventuali insorte contestazioni non si sia dal giudice pronunciato con sentenza» (Cass. n. 951/1967; n. 3163/1971; n. 1521/1980).

In relazione a tali principi le deduzioni, formulate dagli appellanti in ordine al rigetto della domanda contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA], contenevano una critica idonea ad incrinare il fondamento giuridico della decisione di primo grado, sussistendo quindi il requisito di specificità del motivo d'appello, inteso nel senso sopra precisato.

Infatti, erano stati indicati sia il danno subito a causa della condotta del professionista (l'approvazione del progetto, appunto), sia la causa di esso (il difetto di comunicazioni del legale al cliente e la mancata presenza del professionista all'udienza fissata per la discussione del progetto ai sensi dell'art. 789 c.p.c.).

Furono inoltre indicate le obiezioni al Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -10- progetto che gli appellanti lamentavano di non avere potuto proporre subito a causa della condotta del professionista che difendeva il loro dante causa (le obiezioni poi poste a fondamento dell'azione autonoma).

Al cospetto di una simile censura, la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere atto che quelle stesse obiezioni, da un lato, incidevano sulla composizione della massa e sulla misura del concorso dei singoli, dall'altro, riguardavano aspetti sui quali non era stata pronunciata sentenza.

La loro mera proposizione, pertanto, era idonea in linea di principio a precludere al giudice istruttore di approvare il progetto con ordinanza.

8. L'equivoco in cui è incorsa la Corte d'Appello si spiega perché essa non ha tenuto conto che il giudice di primo grado, nel sottolineare che gli attori non avevano indicato il pregiudizio subito a causa della condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva mutuato un argomento che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza emessa a conclusione della divisione giudiziale nel corso della quale era stata emessa l'ordinanza ex art. 789 c.p.c., aveva riferito alla mancata comunicazione del provvedimento che, una volta approvato il progetto, aveva fissato l'udienza per le operazioni di sorteggio.

Il medesimo giudice, in relazione alla comunicazione dell'udienza fissata per l'approvazione del progetto, aveva invece rilevato che c'era stata alcuna violazione procedurale, perché, non essendo stata dichiarata la morte dell'assistito, la comunicazione era stata fatta al procuratore costituito (Cass. n. 3262/1987), la cui assenza non aveva impedito l'approvazione del progetto.

I giudici di merito, investiti dalla vicenda nel rapporto fra clienti e legale, hanno sovrapposto i due piani e hanno pensato di poter trasferire un rilievo, proposto con riferimento a un provvedimento che supponeva l'approvazione del Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -11- progetto (cioè la fissazione di udienza per il sorteggio), a vicende processuali precedenti l'approvazione, rispetto alle quale le censure mosse erano state superate in base a ragioni del tutto diverse, fondate sulla regolarità del procedimento e non sulla mancata enunciazione del pregiudizio.

La constatazione della regolarità dell'approvazione lasciava del tutto impregiudicato la valutazione della condotta tenuta dal professionista in esecuzione del mandato difensivo nel rapporto con il cliente.

È chiaro che le considerazioni che precedono non vogliono significare che la mancata presenza del difensore sia, di per sé, causa della responsabilità affermata dal cliente e negata dal professionista.

Tale aspetto, tuttavia, attiene al merito della causa, sul quale la Corte d'Appello aveva il dovere di pronunciarsi.

Non è un caso che le obiezioni, ancora formulate in questa sede dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria, attengono non alla dichiarazione di inammissibilità del gravame, oggetto esclusivo della censura mossa in questa sede, ma al merito.

9. In conclusione sono inammissibili il primo motivo e i motivi dal terzo al settimo.

È fondato il secondo motivo.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà sull'appello limitatamente al rapporto fra gli attuali ricorrenti e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.

Nulla sulle spese fra i ricorrenti e gli intimati [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -12- P.Q.M. accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibili il primo motivo e i motivi dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente etc 3., SENTENZA sul ricorso n. 622/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio legale Sutti, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4615/2014 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 24 novembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell'Erba, che ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La presente lite trae origine dalla causa di divisione fra i germani Noviello, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], definita con sentenza n. 2627 del 2003, nella causa iscritta al n. 4284 del ruolo generale dell'anno 1981. In quella causa si era costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale propose domanda riconvenzionale di usucapione di uno dei beni oggetto della domanda cli divisione, domanda alla quale ha poi rinunciato. Il giudice istruttore, una volta depositata la consulenza tecnica, fissò l'udienza per la discussione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c., che fu approvato con ordinanza del 12 ottobre 2001. Con la medesima ordinanza l'istruttore fissò altra udienza per le operazioni di sorteggio, che si svolsero all'udienza del 9 novembre 2001. Effettuato il sorteggio, fu fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per la decisione sulle sole spese di lite. In quella sede si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepirono che non poterono comparire per far valere le loro ragioni di dissenso rispetto al progetto divisionale, a causa della mancata dichiarazione della morte del loro dante causa da parte del difensore. Il Tribunale, nel decidere la causa, superò le obiezioni mosse dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza, con la quale era stato approvato il progetto Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2- di divisione; dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e regolò le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiamarono in giudizio i compartecipi del giudizio di divisione, definito con la sopra indicata sentenza; proposero autonoma azione di nullità dell'ordinanza di approvazione del progetto. Gli attori chiamarono in giudizio anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno, che assumevano di avere subito a causa del negligente adempimento del mandato difensivo. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di nullità della divisione e rigettò la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Napoli, adita dai soccombenti, dichiarò inammissibili i primi tre motivi di gravame, volti a censurare la statuizione di inammissibilità della domanda di nullità della divisione. La Corte di merito riscontrò la violazione dell'art 331 c.p.c., a causa della mancata integrazione del contradittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La stessa Corte d'Appello dichiarò inammissibile anche il secondo motivo di gravame, con il quale fu censurato il rigetto della domanda proposta contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso la Corte d'Appello riscontrò il difetto del necessario requisito di specificità richiesto dall'art 342 c.p.c. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di sette motivi. Con il primo motivo si censura la decisione di inammissibilità dell'appello sotto un duplice profilo: a) non ricorreva un'ipotesi di cause Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -3- inscindibili, in quanto nella causa furono proposte domanda diverse da quelle proposte nell'originaria causa di divisione; b) in ogni caso, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accordare un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la domanda proposta contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era invece sufficientemente specifico. Con il terzo motivo i ricorrenti insistono nel sostenere che i vizi dell'ordinanza, la quale abbia reso esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c., possono essere fatti valere con autonoma azione di nullità. Gli altri motivi investono la mancata decisione sulle altre domande proposte dagli attuali ricorrenti nel giudizio, che si assumono diverse ed ulteriori rispetto a quella di nullità della divisione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando poi memoria in vista dell'udienza camerale del 23 marzo 202,1. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria del 10 maggio 2021, su istanza dei ricorrenti, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata nuovamente chiamata all'udienza pubblica del 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza interlocutoria, con la quale fu concesso il termine di giorni sessanta dalla comunicazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata comunicata il 10 maggio 2021. In data 6 dicembre 2021 la cancelleria ha attestato che, in relazione a tale ordine, non è stato effettuato alcun deposito. Consegue da ciò l'inammissibilità del ricorso, essendo ampiamente Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- decorso, alla data della stessa attestazione, il termine assegnato dalla Corte per l'integrazione. «L'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cass. n. 10863/2010). 2. Si può constatare che l'esito del giudizio di cassazione è analogo a quello del giudizio svoltosi in secondo grado sull'appello proposto dagli attuali ricorrenti, che è stato dichiarato (in parte) inammissibile a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel termine accordato dalla corte di merito ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La corte di merito ha ravvisato un'ipotesi di causa inscindibile. Tale singolare coincidenza importa che le censure, mosse su questo punto dai ricorrenti contro la decisione d'appello, debbano essere esaminate ugualmente. Le relative obiezioni, infatti, sono riferibili, ante litteram, anche al giudizio di cassazione. I ricorrenti, al fine di negare l'inscindibilità, hanno evidenziato che nel giudizio furono proposte domande diverse rispetto a quella di nullità dell'ordinanza di approvazione del progetto di divisione, autonome da questa. Essi richiamano in primo luogo la domanda volta a fare accertare la proprietà esclusiva, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] alla via Nuova della Riscossa. Si sottolinea che si trattava di un bene diverso rispetto a quello rivendicato dal loro dante causa nel giudizio di divisione definito con la sentenza n. 2627 del 2003. Il rilievo non attenua minimamente l'esigenza del litisconsorzio necessario nei confronti di Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- tutti i soggetti del giudizio definito. Infatti, emerge già dal ricorso che si tratta di un bene comunque compreso nella divisione giudiziale definita con l'ordinanza impugnata. Con il progetto, reso esecutivo da ordinanza, quel bene fu assegnato a Noviello (la parte nei cui confronti questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio). La domanda, pertanto, anche nella versione proposta in via subordinata (istanza di revisione del valore di assegnazione), coinvolge la totalità dei compartecipi, supponendo una ripartizione diversa da quella attuata nel giudizio definito. La domanda, pertanto, al pari di quella della nullità della divisione già attuata, dà luogo a un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 7954/1998). Lo stesso dicasi per le domande riportate a pag. 3 del ricorso sub f), g) e h), che sono volte a fare valere una cessione di quote intervenute fra alcuni dei condividenti e il dante causa degli attuali ricorrenti, che si rese acquirente della quota che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato per successione della germana [OSCURATO:PERSONA]. È chiaro che, anche in relazione a tali domande, ricorre un'esemplare ipotesi di litisconsorzio necessario di tutti i compartecipi del giudizio divisionale già definito. Infatti, si pretende un concorso dei condividenti diverso rispetto a quello considerato nella divisione oggetto della domanda di nullità. Si ventila, infine, per negare l' inscindibilità e le sue conseguenze, che fu richiesta la divisione di altri beni ancora in comunione fra le parti in causa. Una tale domanda è, in linea di principio, effettivamente diversa e autonoma rispetto a quella di nullità della divisione già Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -6- definita, ma nondimeno soggetta alla regola del litisconsorzio necessario valevole per il giudizio divisorio, che deve svolgersi nei confronti di tutti i comunisti. In questo caso la necessità del litisconsorzio non deriva dalla partecipazione al precedente giudizio, ma direttamente dal principio stabilito dall'art. 784 c.p.e. (Cass. n. 14654/2013). Conclusivamente deve confermarsi l'ipotesi del litisconsorzio necessario rispetto sia alla domanda di nullità della divisione già attuata, sia rispetto a tutte la altre domande di cui sopra, sussistendo quindi, in relazione all'intera causa fra i coeredi Noviello, il presupposto di applicabilità dell'art. 331 c.p.c. 3. L'inammissibilità del ricorso, invece, non riguarda la domanda di responsabilità professionale proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], oggetto del secondo motivo di ricorso. Tale domanda, infatti, è del tutto autonoma rispetto a quella di nullità della divisione per la quale è stata ravvisata la necessità del litisconsorzio necessario (Cass. n. 7500/2004). D'altronde, il motivo di appello, riguardante tale domanda, fu dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non per la violazione dell'art. 331 c.p.c. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione per violazione dell'art. 342 c.p.c. In tale violazione la Corte d'Appello sarebbe incorsa per avere dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli attuali ricorrenti contro la decisione di primo grado. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello ha così identificato la ragioni della decisione di primo grado: «nella fattispecie di causa, il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando che gli attori: A) non hanno provato il nesso di causalità tra la condotta omissiva e/o negligente ascritta all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il pregiudizio patito; B) non hanno Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -7- indicato di quali facoltà processuali o sostanziali sarebbero stati privati dalla condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] [...]. A tali (peraltro corrette) argomentazioni l'appellante non ha contrapposto alcuna specifica censura. Alla luce delle considerazioni svolte l'appello va dichiarato inammissibile». Per comprendere il senso di queste considerazioni occorre partire dall'esame della sentenza di divisione, emessa dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 789 c.p.c. oggetto della domanda proposta nel presente giudizio. Si ricorda che, approvato il progetto, la causa era stata rimessa al collegio per la decisione sulle sole spese di lite (cfr. Cass. n. 3434/1973) e definito con sentenza. Risulta da tale sentenza, emessa nel procedimento iscritto al n. 4284 del Ruolo Generale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura di error in procedendo della violazione oggetto di censura, che, una volta approvato il progetto, la causa è proseguita per la decisione sulle spese di lite. In questa fase ulteriore si costituirono gli attuali ricorrenti, eredi della parte originaria [OSCURATO:PERSONA], che sollevarono una serie di obiezioni sulla ritualità del provvedimento di approvazione. Il collegio giudicante superò le obiezioni sulla base delle seguenti ragioni. In primo luogo, il Tribunale rilevò che il procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dichiarato il decesso del proprio cliente. In considerazione di ciò ha ri[conosciuto che il decreto, con la quale fu fissata l'udienza di discussione del progetto, fu correttamente comunicato al procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il Tribunale riconobbe che fu effettivamente omessa la comunicazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza con la quale, approvato il progetto, fu fissata l'udienza per le operazioni di Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -8- sorteggio. Tale omissione è stata riconosciuta irrilevante, in considerazione del fatto che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando l'omissione, non avevano indicato «l'esercizio di quale potere processuale non fu possibile eserciitare a causa del difetto di comunicazione». 5. Sulla scia di Cass. S.U. n. 27199/2017, questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'ammissibilità di un motivo d'appello, è sufficiente che esso esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (Cass. n. 7675/2019). È stato aggiunto che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice (Cass. n. 23781/2020). 6. In sede di gravame gli appellanti, nell'insistere nella domanda risarcitoria contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentarono che il Tribunale non aveva considerato che il legale non aveva presenziato «a molte udienze, fra le quali l'udienza di discussione del progetto divisionale, senza mai nulla comunicare al proprio cliente e per esso ai suoi eredi [...]. Così facendo, egli ha impedito agli odierni attori di costituirsi tempestivamente in giudizio, così come di promuovere al progetto divisionale le numerose e rilevanti censure riportate anche nel presente giudizio». Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -9- 7. In sede di discussione del progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., le parti costituite sono rappresentate dal difasore, non occorrendo la loro comparizione personale. Questa Corte ha più volte chiarito che, mentre l'assenza del difensore costituito non impedisce l'approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni (Cass. n. 12949/1999; n 3810/1988), l'esistenza di una qualsiasi contestazione, purché attinente al progetto (Cass. n. 3200/1975; n. 606/1976), paralizza il potere del giudice di dichiararne l'esecutività. Occorre poi considerare che nel sistema processuale vigente, prima della riforma entrata in vigore nel 1995, rilevante nella specie ratione temporis, nella giurisprudenza della Corte era consolidato il principio che, data la particolare natura del giudizio divisorio, non potesse negarsi ai singoli partecipanti ad esso «di far valere fino al termine della procedura la mancanza o il diverso contenuto del diritto alla divisione, almeno fino a quando sulle eventuali insorte contestazioni non si sia dal giudice pronunciato con sentenza» (Cass. n. 951/1967; n. 3163/1971; n. 1521/1980). In relazione a tali principi le deduzioni, formulate dagli appellanti in ordine al rigetto della domanda contro l'avv. [OSCURATO:PERSONA], contenevano una critica idonea ad incrinare il fondamento giuridico della decisione di primo grado, sussistendo quindi il requisito di specificità del motivo d'appello, inteso nel senso sopra precisato. Infatti, erano stati indicati sia il danno subito a causa della condotta del professionista (l'approvazione del progetto, appunto), sia la causa di esso (il difetto di comunicazioni del legale al cliente e la mancata presenza del professionista all'udienza fissata per la discussione del progetto ai sensi dell'art. 789 c.p.c.). Furono inoltre indicate le obiezioni al Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -10- progetto che gli appellanti lamentavano di non avere potuto proporre subito a causa della condotta del professionista che difendeva il loro dante causa (le obiezioni poi poste a fondamento dell'azione autonoma). Al cospetto di una simile censura, la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere atto che quelle stesse obiezioni, da un lato, incidevano sulla composizione della massa e sulla misura del concorso dei singoli, dall'altro, riguardavano aspetti sui quali non era stata pronunciata sentenza. La loro mera proposizione, pertanto, era idonea in linea di principio a precludere al giudice istruttore di approvare il progetto con ordinanza. 8. L'equivoco in cui è incorsa la Corte d'Appello si spiega perché essa non ha tenuto conto che il giudice di primo grado, nel sottolineare che gli attori non avevano indicato il pregiudizio subito a causa della condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva mutuato un argomento che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza emessa a conclusione della divisione giudiziale nel corso della quale era stata emessa l'ordinanza ex art. 789 c.p.c., aveva riferito alla mancata comunicazione del provvedimento che, una volta approvato il progetto, aveva fissato l'udienza per le operazioni di sorteggio. Il medesimo giudice, in relazione alla comunicazione dell'udienza fissata per l'approvazione del progetto, aveva invece rilevato che c'era stata alcuna violazione procedurale, perché, non essendo stata dichiarata la morte dell'assistito, la comunicazione era stata fatta al procuratore costituito (Cass. n. 3262/1987), la cui assenza non aveva impedito l'approvazione del progetto. I giudici di merito, investiti dalla vicenda nel rapporto fra clienti e legale, hanno sovrapposto i due piani e hanno pensato di poter trasferire un rilievo, proposto con riferimento a un provvedimento che supponeva l'approvazione del Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -11- progetto (cioè la fissazione di udienza per il sorteggio), a vicende processuali precedenti l'approvazione, rispetto alle quale le censure mosse erano state superate in base a ragioni del tutto diverse, fondate sulla regolarità del procedimento e non sulla mancata enunciazione del pregiudizio. La constatazione della regolarità dell'approvazione lasciava del tutto impregiudicato la valutazione della condotta tenuta dal professionista in esecuzione del mandato difensivo nel rapporto con il cliente. È chiaro che le considerazioni che precedono non vogliono significare che la mancata presenza del difensore sia, di per sé, causa della responsabilità affermata dal cliente e negata dal professionista. Tale aspetto, tuttavia, attiene al merito della causa, sul quale la Corte d'Appello aveva il dovere di pronunciarsi. Non è un caso che le obiezioni, ancora formulate in questa sede dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria, attengono non alla dichiarazione di inammissibilità del gravame, oggetto esclusivo della censura mossa in questa sede, ma al merito. 9. In conclusione sono inammissibili il primo motivo e i motivi dal terzo al settimo. È fondato il secondo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà sull'appello limitatamente al rapporto fra gli attuali ricorrenti e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. Nulla sulle spese fra i ricorrenti e gli intimati [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2016 n. 00622 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -12- P.Q.M. accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibili il primo motivo e i motivi dal
Sentenza Cassazione n. 24834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris