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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 36205/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Vallo della Lucania, in data 15.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione a una pluralità di furti aggravati in concorso, di cui al capo d'imputazione, commessi in danno dei titolari di una serie di farmacie, ubicate nel territorio della provincia di Salerno.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. in, particolare, il [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia. avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione dell'art. 627, n. 7), c.p., denunciando, sul punto, inadeguata valutazione delle risultanze processuali e violazione dei principi del processo indiziario, nonché eccessivo rigore nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionalorio.

2.2. 11 pliguori, nei ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] beopc.)ldo Catena, lamenta violazione di legge e vizio di mblii,azione„ in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuaii, sotto diversi profili, da parte della corte territoriale.

3. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti„ Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassa., one,, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. do, motti nuovi, depositati in cancelleria il 20.5.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] decLic olazIone di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, co. Co. 1, letd c o ett. e) ; c.p.p., con riferimento al disposto dell'art. 1 bis, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], come modificato dalla legge di conversione n. 178 del 23.11.2021.

5. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.

6. -E. questione posta dal Liguori con i motivi nuovi impone un approfondimento alla luce del recente intervento legislativo attuato con il d.i. n. 132 del 2021 convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021.

6.1. i tema è stato diffusamente trattato in un recente arresto di questa stessa Sezione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989), di cui appare opportuno ripercorrere il percorso argomentativo.

Al --louardo, giova soffermarsi su alcuni approdi normativi e giurisprudenziali, utili ad inquadrare la questione di cui di discute.

In origine l'acquisizione dei tabulati telefonici non era regolata da una specifica disposizione di legge.

La g:uiesprudenza era divisa tra vari orientamenti: sufficienza de cdaUva della polizia giudiziaria; necessità del decreto del pubblico mia stero; autorizzazione del giudice; applicazione integrale delle norme deAate per l'intercettazione delle conversazioni (art. 266-271, c.p.p.). [OSCURATO:PERSONA], nell'intervenire con una sentenza interpretativa di rigetto (ia n. 81 del 1993), ha posto le fondamenta sulle quali poggienp le leggi e la giurisprudenza successive: l'acquisizione dei dati "esteriori" delle comunicazioni è istituto diverso dalle intercettazioni (dunciJe sono inapplicabili le regole di cui agli artt. 266-271, c.p.p.,), purtuteavia esso ricade nell'area di tutela garantita dall'art. 15 Cost., si tratta d: "tutela minima" che postula un provvedimento motivato della iasciando, in ogni caso, il legislatore libero di appresare strumenti più incisivi.

La dec sione della Consulta si snoda attraversi alcuni importanti passaggi arqar:eaiatli che e utile riportare: «nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diriW della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e queiio connesso ail'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un, dane cnchecc oggetto di protezione costituzionale" (v. anche se.:li.

Tie.. 12 dei 1975,. 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991)»; ‹<la ;particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soitanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sai-ebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della coinunicazione medesima»; - n 2 norme c tate si conformano, in via esclusiva, «a operazioni relative ali intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da gdeilo attinente ai contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione)»; - d'altra parte, ia tutela accordata dall'art. 15 della Costituzione alla liberlà e alla segretezza della comunicazione «è sicuramente tale da ricamprencle:-e fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di une determinata conversazione telefonica.

In altri termini, l'ampiezza de ;d garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che sI svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera richcr. rotetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltani'.:o la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo de.ia comunicazione stessa»; - «I art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la di',./ulgaziaine o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi de ie i:iThririazici., e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori de la lonversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo iella stessa), dai momento che, facendone oggetto di uno specifica c.4'irItto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente aiLl: libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida a iitasiane ri 'via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti h-Aeressati»; - < va :tbonoso uto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano po -tare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi ai Lembo e ai luogo dell'intercorsa comunicazione»; erni.a restando le libertà del legislatore di stabilire più specifiche no-me di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie esige„ con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggett.‘,,i di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubbliop ministero, i giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti); - cicute garanzie pongono «un parametro di validità che spetta al git dice ordii-arici applicare direttamente al caso di specie, al fine di va utare se l'aocìuisizione :n giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, Insintesi ia Corte Costituzionale ha stabilito, che, pur in assenza di una nomlativa specifica volta a tutelare la riservatezza delle informazioni e de le ribtizie idonee ad identificare i dati esteriori della conversazione tei2i-onica (numeri bel chiamante e del chiamato, data, ora, luogo e :enHane tali dati deve avvenire nel rigoroso rispetto de e _t; stessa Costituzione pone direttamente, con norma precettiva, a tutela della libertà e segretezza de le comunicazioni (art. 15).

Con ia conseguenza che l'acquisizione degli elementi suddetti, contenuti ne. tribolato, può legittimamente avvenire «soltanto sulla base di un atto de I or rm rludiiz:uria, sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, di:eMc..: a dimostrare ia sussistenza in concreto di esigenze istruttorie vo te al fine„ costituzionalmente protetto, della prevenzione e della re.;)re'5,7_,:::ne dei reati».Va; inoltre, sottolineato che, secondo l'espressa indicazione del giudice de ie eqgi, a categoria dei dati c.d. esteriori della conversazione teleforiica, protetti dall'art. 15 Cost., concerne non solo l'identità dei soggetti e il tempo ma anche il luogo della conversazione, cioè la collocazione sui territorio di chiamante e chiamato: «riferimenti soggettivi„ temporaii e spaziali». la sentenza n. 21 del 13/07/1998, Rv. 211196, le Sezioni brille, ne ricoivere contrasto di giurisprudenza sul regime applicabile ai tacuiati telefonici - hanno enucleato, sulle orme della Corte Costituzionale, i seguenti principi: l'acquisizione dei tabulati telefonici soggiace alla disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni: è necessario un decreto motivato della autorità (pubblico ministero o giudice) in assenza del quale opera la sarìziode di nutilizzabilità ai sensi dell'art. 191, c.p.p.; l'art. 191, c.p.p., si hfe: isce non solo alle prove oggettivamente vietate, ma anche a queile formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in rinoce specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di 11b2:-Le assolztd, dl odi è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi prev:si: dalla iegge.

In taie iarresto le Sezioni Unite hanno offerto una precipua definizione di "tabulati": «essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile de.

Posso iiii.formatico relativo ai dati esterni al contenuto delle cip stia rpa che fa parte peraltro, secondo la tecnica infomii,ii-iiitica„ dei "movimento" dei dati gestito dall'ente concessionario del sem dcc neii'DmLiti-2 del rlusso costituito appunto dall'ingresso- dc e stampa».

Cori o successiva sentenza n. 6 del 23/02/2000, Rv. 215841, le Sezioni «a: fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i coL c'Eterni idei-itificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi HforiTiatici dai gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livsio il intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza de e disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o cazioH di cui agii articoli 266 e seguenti c.p.p. ». con la successiva sentenza n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216247, sempre ie Sezioni Unite hanno chiarito che: «per l'acquisizione dei dati estern relativi ai traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo! ii volume e ia durata della comunicazione.: fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati daTent.le gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione de ia imitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato ne:l'art. 256, eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il delreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno i-Aievae e sul diritto alla "privacy" l'interesse pubblico di pese e i :enti.

Con taie pronuncia le Sezioni Unite hanno posto l'accento su un profilo di pacticciare interesse: «anche se manca la previsione di un immediato contro,io giurisclizionaie di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo .. che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso io rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilLzThilita, in mjni stato e grado del procedimento, così nelle indagini prelin-ii.nari nei contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare: come nell'udienza preliminare, ovvero nel nc: giudizio d impugnazione». 6.1 1: cotine =2.gH nterventi normativi, rileva il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

C-Jci:ce o materia di protezione dei dati personali (cd.

Codice della Pe, quel che interessa in questa sede, è sufficiente ricordare che le disposizioni sulla conservazione dei dati personali si incentrano sull'art.La noi ne, ai momento della sua introduzione, è intervenuta sul profilo de la _sii -it —one temporale, per finalità di accertamento e repressione, de io conservazione dei dati reiativi, tra l'altro, al traffico telefonico (qui in rme-•).

PeHrr.ltazlone che ha conosciuto varie modifiche sino alla aL_EAL (salvo specifiche deroghe) della conservazione pe:- ventiquattro mesi dalla comunicazione (termini diversi sono previsti pe7aiVi dati).

A ;eg niL di ripetute. modifiche (d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito co -ì rriodificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45; d.l. 27 luglio 2005, n. 144 cinnerLLu eco modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155), l'art. 132 a, corrin2a 3 - nel testo risultante prima del d.l. n. 132 del 2021, ava nei «decreto motivato del pubblico ministero» io strumento e i autwità gftldiziaria competente a disporre l'acquisizione dei dati.

Non era prevista ia delimitazione a un catalogo predeterminato di reati.

Va rioadito che per «dati relativi al traffico telefonico» devono intendersi quelli che, secondo la definizione offerta dalla Corte costituzionale e dele Sezioni Unite della Corte di cassazione, concernono i dati cd.

"este delia conversazione telefonica, comprensivi del luogo della ch amata.

Si LetHa. a Len ';ed d, di una definizione "in negativo", nel senso che ess.: CC L:W i dati di una conversazione telefonica, "esclusi" quelli ai SCC contenuto.

In a Lo. paroe ia comunicazione telefonica gode di due statuti: - cuei.o relativo alla captazione del contenuto, regolato dagli artt. 266- 271 c - relativo alla acquisizione di tutti i restanti dati (autori, tempo, luGgo; ia durata della comunicazione), disciplinato dall'art. 132 codice de la i.

La cpriisione che precede risulta confermata dalla lettera della legge. 111 dei codice della privacy distingue tra: «dati relativi al traffico» (1c.Ws. e come «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai io.

Leti L;2.sn-i ssione di una comunicazione su una rete di con-).un.eazione elettronica o della relativa fatturazione»; - «con reatici airubicazione» (iettera h), che definisce come ogni dato tnottatn in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comun.icazione eleW-onica che indica la posizione geografica de i aLoonecci otura terminale dell'utente di un servizio di eHe`Aronica accessibile al pubblico».

RiL.LEe A coi,t2•io che la nozione di «dati relativi al traffico» comprenda anche uceG che indicano il iuogo della comunicazione; e che per «dati ali ubiHaz,one» debbano intendersi quelli, diversi dai primi, che afferiscono unicamente alla localizzazione di una apparecchiatura.

Che questa sia l'interpretazione corretta, lo si comprende dal testo dei sulcess.ivi articoli 123 e

126. li porco cbsciohra «dati relativi al traffico».

I. Lu «doti relativi all'ubicazione» e chiarisce che si tratta de daLi aii. ubicazione «diversi» da quelli relativi al traffico; con ciC iE2sc_.:-.,dc-.) desumere l'esistenza di dati relativi al traffico che possono aiia ubicazione.

Dei resto l'art. 121 i - tt. h) non riproduce per intero il testo dell'art. 1, lntLrre cc gs.

E. 109 del 2008, lì dove stabiliva che sono «relativi ail ubicaz,orie ., quei dati trattati in una rete di comunicazione elettronica che indicano ia posizione geografica dell'apparecchiatura terminale de retente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, «ivi compresi quelli relativi alla cella da cui una chiamata di tei co;1 rroL o cqme o nella quale si conclude». i'art. 121 lett. h) codice della privacy espunge I:u tn'.0 parto deii iart.

I lettera c) d.

Igs. n. 109 del 2008, vale a dire che si rireriva ai dati relativi alla "cella" agganciata da una chian--,;_-:ta telefonica. 6.4, Su, remr de c.d. data retention è intervenuta a più riprese la Corte di -Le Europea; tra le varie decisioni va ricordata quella emessa dalla Grande Sezione il 2 marzo 2021, nella causa C-746/18. [OSCURATO:PERSONA]Jt di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio - pregiudiziale della Corte Supreme est:ne, ha affermato due rilevanti principi circa la disciplina dei 172 :72 ricavabile dall'art. 15, paragrafo 1, della direttiva europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, dei dal; personali e alla tutela della vita privata ne se comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direUiva 20091 136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre - la direttiva, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a no-rnaLy'a nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati rela3r o Laffico d a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire inf:Drn-,azioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminai da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia cirlcsc. ;Drocecilmenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di cri Lin2,..:.ta o a prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; - ia direttiva, ietta alla luce della Carta dei diritti fondamentali de l'Unics,ne eiropea„ osta a una normativa nazionale che investa il pu',-Xpi.c.c.. s',1ero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati releiv; ai traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre :7..enaie, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa da.l'autor.ta richiedente.

6.5. A. d.stanza di pochi mesi dalla pronuncia della Corte di giustizia, è SL-: 1D adottato Il (li. n. 132 dei 2021, entrato in vigore il 30 settembre 2321.

L'art. taid decreto interviene sull'art. 132 d.igs. 196/2003 con il fine, prea_mipolo, di adeguare la disciplina nazionale ai principi da la _d:-te g.ust.zia nella sentenza 2 marzo 2021, limitando la .?..ccsizione di tabulati telefonici e informatici a deerrninate torme gravi di criminalità e introducendo un controllo giursdizionale, ex ante sulla richiesta del pubblico ministero (o una COCCJEC;;, ; o caso di urgenza). -

I. cudretto 2.-ticoio,. in particolare,. — intitolato «Disposizioni in materia di traffico telefonico e telematico per fini di ::scrive il comma 3 all'articolo 132 del decreto lcc iaLoe 33 giugno 2003, n. 196, nel senso che: «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati pe7 i quali ia legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nei rnass iTi3 a tre anni determinata a norma dell'articolo 4 del colce procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo all -2 per one cji n-ìezzo dei telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati ca:Jciuls:ti presso il fornitore con decreto motivato del giudice SJ riu..esta dei pubblico ministero o su istanza del difensore de i epetato. ie1a persona sottoposta a indagini, della persona offesa e de OrDetie cL o. 132 dei 2021, nel suo testo originario, non prevedeva una norrna transitoria, sì da far sorgere un vivace dibattito, in dottrina e in gli.: sbi-ucienza ., sulle regole valide per il passato e sulla compatibilità cc c ponccc affermati dalla Corte di Giustizia (a favore della ap cne TiCi or icipio generale del cd. tempus regit actum si è es eeccca crteL. cassazione con la sentenza Sez. 5, n. 1054 del CC , —D, 2O21 l e P or.ersione (legge n. 178 del 2021) il legislatore, oltroltreabb: aicuni correttivi, ha dettato una specifica norma s:tur:a.

La .c. cc cve:s:e è intervenuta: - sost.Luendo alla precedente formula «...ai fini della prosecuzione delle inciaglni:9 q clia Hb chiara, «...ove rilevanti per l'accertamento dei riaLno autorizzatoria del decreto del giudice; - la p ,sione espressa di inutilizzabilità. .sclpiina regola l'acquisizione dei dati del traffico dovendosi ricomprendere, come già detto, nella nozior.c c dcLi tele:onici, tutti i dati cd.

"esteriori" della conversazione .z.ra quelli attinenti al suo contenuto, e che cc c ,tone: auto . tempo, durata e luogo della comunicazione, dungoe anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una ch amata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude.

I dati rassogna possono essere acquisiti: oarcic a Jri càLaiogo predeterminato di reati che il legislatore itaHano ..a res;..itatc espressione di "forme gravi di criminalità"; - ,21"-,Z2 st:Mcienti indizi di reato; - cve rheanL per l'accertamento dei fatti. 122L11:DriZZaZiW'.e deve essere data dal giudice con decreto motivato (salvi i C3Si ri rgezze i:-i cui il giudice interviene in fase di convalida).

Soprattutto, però„ viene innovata la disciplina che regola il passato.

La iegge di conversione n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1- bi ai ernc dell'art. i dei decreto legge n. 132 del 2021, stabilisce che i dati relativi Di traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima de ia E.Ac. :i vigore dei d.i. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati - a r:-,putato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esjj5 amente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la oar-,:.

Uecriastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre ar cieLerm.hata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati d, minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo de te.crahof :Hando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». [OSCURATO:PERSONA] al principio dei ternpus regit actum, i dati esteriori relativi alle telefohiche (con ciò intendendosi, per quanto sopra detto, i o. arhante e chiamato, data, ora, durata, compreso il luogo) =, setterr.bre 2021, in base a decreto motivato del sterc (.nodalità legittima secondo la legge in precedenza 'vic coLo p:sso, essere utilizzati come elemento di prova a carico de . solo «un.tarnente ad altri elementi di prova» e solo per l'a :ce:-tc.:Tierita dei reati che rientrano nella categoria già delineata "per il futo:so 13'2 dei 2021. i.:or passato, ferme le categorie di reato (che pongono un iegisiatore, piuttosto che delineare una sanzione ,,solo evocata dai termine «utilizzati»), ha delineato una regola lecaie di valutazione della prova mutuata dall'art. 192, comma 3, ',er-ria, di chiamata di correo.

Dc. cc inci•ce con equivoco di siffatta intenzione del legislatore si trae da.ia costruzione pcsitiva della formulazione, che non sanziona una n-ia stabilisce, in positivo, in quali limiti la prova possa essere valutata ai fine di pervenire a una affermazione di responsabilità.

Sub a scur"..a d queste considerazioni può affermarsi che gli "altri elementi dia i ssse:;do predeterminati nella specie e nella qualità, ac escare h ci,-3Hsias tipo e natura, ricomprendere non soltanto le d..one, ma ogni altro elemento probatorio, anche inaii-eUsoi legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piEi no dea mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una cc. az:ce croCatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bil-ognoso di conferma» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, 2013, Rv. 255145,, L'esanic i.-iquadrarneriLo dogmatico della regola dettata dal comma 1-bis de Lar. i de il. n, 132 del 2021, introdotto dalla

I. n. 178 del 2021 no è cb ac _0 conto nell'ottica dei giudice di legittimità, atteso che deila pmva è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ie.ii L.

666. comma 1, lett. c), c.p.p.; mentre la violazione di una ugoba d, vaiuti:.-..-zione della prova può essere fatta valere solo a no -mc .delia isLt. e) cietart. 606, c.p.p., (cfr. tra le altre Sez. 6 n. 4119 de R. 273196) cioè come vizio della giustificazione del dico La izzaLiiità„ ineltre„ è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del pmi cc hentu n.en,ee il vizio di motivazione deve essere sempre dei.one dai i-i:Quei-A:e. ;a :,a -...o._iuzione di una previsione di maggior rigore valutativo a re : . f_AL::Lc, , che modifica il quadro dei doveri argomentativi del cccice •ie o. hl ne:c che, al di fuori dei casi di inammissibilità del :Haicr2 e n:ieri-ente abbia impugnato la sentenza di appello censurando a mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità de i-iguardo alla idoneità dei tabulati a provare la deli'imputato, pur senza fare specifico riferimento al ccc = e citato somma 1-bis dell'art. 1 in esame (in :e cocosciuge all'epoca di proposizione del ricorso), la Corte di Cassazione debba annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Ta e e decisione da assumere in questa sede, in quanto nel caso che ci occuno i'affermazione di responsabilità degli imputati di furto per una pl!._ralit,7i di reati eli forte aggravato consumato in concorso, commessi nel 2013., risi catalogo di legge, si fonda unicamente sui dati relativi ai trai'fico telefonico delle utenze cellulari in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al Licuori„ da cui vengono desunti, in base alle chiamate, l'esistenza di conitatti tra gli imputati nei tempi e nelle immediate vicinanze delle fa:c.ac.L n ccb sono stati consumati i furti in addebito, sicché la ce dcc. ti "sui posto...in detti orari è desurnibile con ce tccm aaqii accertamenti effettuati attraverso le celle agganciate dalle loro rispettivo utenze" (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso).

Ai riguardo non appare decisiva, ai fini della decisione assunta, risolvere la que3Lone deiia natura del vizio denunciato e riscontrato.

Rfienu ifatfi, il Collegio di condividere l'orientamento maturato nella di ie-- ,gittinsità, secondo cui l'inutilizzabilità delle prove può essers ijeciott;2 dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione - e r ae.che dal giudice di legittimità al sensi dell'art. 609, Cc T-, Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Rv.

Case o. 22808 del 17/07/2020, Rv. 279566). pol_oeidosi considerare inammissibili i motivi originari posti o rorioarnento dei ricorso proposto nell'interesse del Liguori, Li-Iri?i- ni(T2L2 o radioni esposte da quest'ultimo ricorrente nei motiv cccvi che apparendo fondate, autorizzano il Collegio a rilevarle d'offis,o ai-iche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi, per l'appunto, del ;eiiiiprt.

609. cc. 2„ c.p.p.

ArI ieerit,ca conclusione, peraltro, si giunge ove anche si volesse cc icccciato, come violazione di una regola valutativa, della lettera e) dell'art. 606, c.p.p., norma pr )ce=,it psta Licijoori a fondamento dei suoi motivi nuovi, che si in e:sten._ su: me‘'‘:1,/: oi- glnari con cui l'imputato ha sollevato il tema de la Joeità probatoria degli elementi a suo carico, ricavati dai tabulati, intron.cendo., in maniera adeguata, il relativo vizio motivazionale.

In quesi_o CES,9, peraltro, l'impugnazione proposta dal Liguori giova an:h2 ai Di LUCC:D, a sensi della previsione dell'art. 587, c.p.p., in q.av ai LH dell'operatività dell'istituto dell'estensione ce j .012,, ::2•J all'art. 587, c.p.p., deve considerarsi non r h,e l, coimputato presente nel giudizio di cassazione che iHpucy-ia;_o il punto della decisione annullata dalla S.C. in ac=e,g,:-ì- entc di moLvi non esclusivamente personali proposti da altro (cfr.

Class. : Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226).

7. 3i.a base: dee svolle considerazioni la sentenza impugnata de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Vallo della Lucania, in data 15.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione a una pluralità di furti aggravati in concorso, di cui al capo d'imputazione, commessi in danno dei titolari di una serie di farmacie, ubicate nel territorio della provincia di Salerno. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. in, particolare, il [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia. avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione dell'art. 627, n. 7), c.p., denunciando, sul punto, inadeguata valutazione delle risultanze processuali e violazione dei principi del processo indiziario, nonché eccessivo rigore nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionalorio. 2.2. 11 pliguori, nei ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] beopc.)ldo Catena, lamenta violazione di legge e vizio di mblii,azione„ in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuaii, sotto diversi profili, da parte della corte territoriale. 3. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti„ Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassa., one,, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. do, motti nuovi, depositati in cancelleria il 20.5.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] decLic olazIone di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, co. Co. 1, letd c o ett. e) ; c.p.p., con riferimento al disposto dell'art. 1 bis, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], come modificato dalla legge di conversione n. 178 del 23.11.2021. 5. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti. 6. -E. questione posta dal Liguori con i motivi nuovi impone un approfondimento alla luce del recente intervento legislativo attuato con il d.i. n. 132 del 2021 convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021. 6.1. i tema è stato diffusamente trattato in un recente arresto di questa stessa Sezione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989), di cui appare opportuno ripercorrere il percorso argomentativo. Al --louardo, giova soffermarsi su alcuni approdi normativi e giurisprudenziali, utili ad inquadrare la questione di cui di discute. In origine l'acquisizione dei tabulati telefonici non era regolata da una specifica disposizione di legge. La g:uiesprudenza era divisa tra vari orientamenti: sufficienza de cdaUva della polizia giudiziaria; necessità del decreto del pubblico mia stero; autorizzazione del giudice; applicazione integrale delle norme deAate per l'intercettazione delle conversazioni (art. 266-271, c.p.p.). [OSCURATO:PERSONA], nell'intervenire con una sentenza interpretativa di rigetto (ia n. 81 del 1993), ha posto le fondamenta sulle quali poggienp le leggi e la giurisprudenza successive: l'acquisizione dei dati "esteriori" delle comunicazioni è istituto diverso dalle intercettazioni (dunciJe sono inapplicabili le regole di cui agli artt. 266-271, c.p.p.,), purtuteavia esso ricade nell'area di tutela garantita dall'art. 15 Cost., si tratta d: "tutela minima" che postula un provvedimento motivato della iasciando, in ogni caso, il legislatore libero di appresare strumenti più incisivi. La dec sione della Consulta si snoda attraversi alcuni importanti passaggi arqar:eaiatli che e utile riportare: «nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diriW della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e queiio connesso ail'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un, dane cnchecc oggetto di protezione costituzionale" (v. anche se.:li. Tie.. 12 dei 1975,. 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991)»; ‹<la ;particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soitanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sai-ebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della coinunicazione medesima»; - n 2 norme c tate si conformano, in via esclusiva, «a operazioni relative ali intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da gdeilo attinente ai contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione)»; - d'altra parte, ia tutela accordata dall'art. 15 della Costituzione alla liberlà e alla segretezza della comunicazione «è sicuramente tale da ricamprencle:-e fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di une determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza de ;d garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che sI svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera richcr. rotetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltani'.:o la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo de.ia comunicazione stessa»; - «I art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la di',./ulgaziaine o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi de ie i:iThririazici., e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori de la lonversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo iella stessa), dai momento che, facendone oggetto di uno specifica c.4'irItto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente aiLl: libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida a iitasiane ri 'via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti h-Aeressati»; - < va :tbonoso uto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano po -tare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi ai Lembo e ai luogo dell'intercorsa comunicazione»; erni.a restando le libertà del legislatore di stabilire più specifiche no-me di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie esige„ con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggett.‘,,i di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubbliop ministero, i giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti); - cicute garanzie pongono «un parametro di validità che spetta al git dice ordii-arici applicare direttamente al caso di specie, al fine di va utare se l'aocìuisizione :n giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, Insintesi ia Corte Costituzionale ha stabilito, che, pur in assenza di una nomlativa specifica volta a tutelare la riservatezza delle informazioni e de le ribtizie idonee ad identificare i dati esteriori della conversazione tei2i-onica (numeri bel chiamante e del chiamato, data, ora, luogo e :enHane tali dati deve avvenire nel rigoroso rispetto de e _t; stessa Costituzione pone direttamente, con norma precettiva, a tutela della libertà e segretezza de le comunicazioni (art. 15). Con ia conseguenza che l'acquisizione degli elementi suddetti, contenuti ne. tribolato, può legittimamente avvenire «soltanto sulla base di un atto de I or rm rludiiz:uria, sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, di:eMc..: a dimostrare ia sussistenza in concreto di esigenze istruttorie vo te al fine„ costituzionalmente protetto, della prevenzione e della re.;)re'5,7_,:::ne dei reati».Va; inoltre, sottolineato che, secondo l'espressa indicazione del giudice de ie eqgi, a categoria dei dati c.d. esteriori della conversazione teleforiica, protetti dall'art. 15 Cost., concerne non solo l'identità dei soggetti e il tempo ma anche il luogo della conversazione, cioè la collocazione sui territorio di chiamante e chiamato: «riferimenti soggettivi„ temporaii e spaziali». la sentenza n. 21 del 13/07/1998, Rv. 211196, le Sezioni brille, ne ricoivere contrasto di giurisprudenza sul regime applicabile ai tacuiati telefonici - hanno enucleato, sulle orme della Corte Costituzionale, i seguenti principi: l'acquisizione dei tabulati telefonici soggiace alla disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni: è necessario un decreto motivato della autorità (pubblico ministero o giudice) in assenza del quale opera la sarìziode di nutilizzabilità ai sensi dell'art. 191, c.p.p.; l'art. 191, c.p.p., si hfe: isce non solo alle prove oggettivamente vietate, ma anche a queile formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in rinoce specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di 11b2:-Le assolztd, dl odi è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi prev:si: dalla iegge. In taie iarresto le Sezioni Unite hanno offerto una precipua definizione di "tabulati": «essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile de. Posso iiii.formatico relativo ai dati esterni al contenuto delle cip stia rpa che fa parte peraltro, secondo la tecnica infomii,ii-iiitica„ dei "movimento" dei dati gestito dall'ente concessionario del sem dcc neii'DmLiti-2 del rlusso costituito appunto dall'ingresso- dc e stampa». Cori o successiva sentenza n. 6 del 23/02/2000, Rv. 215841, le Sezioni «a: fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i coL c'Eterni idei-itificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi HforiTiatici dai gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livsio il intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza de e disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o cazioH di cui agii articoli 266 e seguenti c.p.p. ». con la successiva sentenza n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216247, sempre ie Sezioni Unite hanno chiarito che: «per l'acquisizione dei dati estern relativi ai traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo! ii volume e ia durata della comunicazione.: fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati daTent.le gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione de ia imitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato ne:l'art. 256, eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il delreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno i-Aievae e sul diritto alla "privacy" l'interesse pubblico di pese e i :enti. Con taie pronuncia le Sezioni Unite hanno posto l'accento su un profilo di pacticciare interesse: «anche se manca la previsione di un immediato contro,io giurisclizionaie di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo .. che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso io rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilLzThilita, in mjni stato e grado del procedimento, così nelle indagini prelin-ii.nari nei contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare: come nell'udienza preliminare, ovvero nel nc: giudizio d impugnazione». 6.1 1: cotine =2.gH nterventi normativi, rileva il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. C-Jci:ce o materia di protezione dei dati personali (cd. Codice della Pe, quel che interessa in questa sede, è sufficiente ricordare che le disposizioni sulla conservazione dei dati personali si incentrano sull'art.La noi ne, ai momento della sua introduzione, è intervenuta sul profilo de la _sii -it —one temporale, per finalità di accertamento e repressione, de io conservazione dei dati reiativi, tra l'altro, al traffico telefonico (qui in rme-•). PeHrr.ltazlone che ha conosciuto varie modifiche sino alla aL_EAL (salvo specifiche deroghe) della conservazione pe:- ventiquattro mesi dalla comunicazione (termini diversi sono previsti pe7aiVi dati). A ;eg niL di ripetute. modifiche (d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito co -ì rriodificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45; d.l. 27 luglio 2005, n. 144 cinnerLLu eco modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155), l'art. 132 a, corrin2a 3 - nel testo risultante prima del d.l. n. 132 del 2021, ava nei «decreto motivato del pubblico ministero» io strumento e i autwità gftldiziaria competente a disporre l'acquisizione dei dati. Non era prevista ia delimitazione a un catalogo predeterminato di reati. Va rioadito che per «dati relativi al traffico telefonico» devono intendersi quelli che, secondo la definizione offerta dalla Corte costituzionale e dele Sezioni Unite della Corte di cassazione, concernono i dati cd. "este delia conversazione telefonica, comprensivi del luogo della ch amata. Si LetHa. a Len ';ed d, di una definizione "in negativo", nel senso che ess.: CC L:W i dati di una conversazione telefonica, "esclusi" quelli ai SCC contenuto. In a Lo. paroe ia comunicazione telefonica gode di due statuti: - cuei.o relativo alla captazione del contenuto, regolato dagli artt. 266- 271 c - relativo alla acquisizione di tutti i restanti dati (autori, tempo, luGgo; ia durata della comunicazione), disciplinato dall'art. 132 codice de la i. La cpriisione che precede risulta confermata dalla lettera della legge. 111 dei codice della privacy distingue tra: «dati relativi al traffico» (1c.Ws. e come «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai io. Leti L;2.sn-i ssione di una comunicazione su una rete di con-).un.eazione elettronica o della relativa fatturazione»; - «con reatici airubicazione» (iettera h), che definisce come ogni dato tnottatn in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comun.icazione eleW-onica che indica la posizione geografica de i aLoonecci otura terminale dell'utente di un servizio di eHe`Aronica accessibile al pubblico». RiL.LEe A coi,t2•io che la nozione di «dati relativi al traffico» comprenda anche uceG che indicano il iuogo della comunicazione; e che per «dati ali ubiHaz,one» debbano intendersi quelli, diversi dai primi, che afferiscono unicamente alla localizzazione di una apparecchiatura. Che questa sia l'interpretazione corretta, lo si comprende dal testo dei sulcess.ivi articoli 123 e 126. li porco cbsciohra «dati relativi al traffico». I. Lu «doti relativi all'ubicazione» e chiarisce che si tratta de daLi aii. ubicazione «diversi» da quelli relativi al traffico; con ciC iE2sc_.:-.,dc-.) desumere l'esistenza di dati relativi al traffico che possono aiia ubicazione. Dei resto l'art. 121 i - tt. h) non riproduce per intero il testo dell'art. 1, lntLrre cc gs. E. 109 del 2008, lì dove stabiliva che sono «relativi ail ubicaz,orie ., quei dati trattati in una rete di comunicazione elettronica che indicano ia posizione geografica dell'apparecchiatura terminale de retente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, «ivi compresi quelli relativi alla cella da cui una chiamata di tei co;1 rroL o cqme o nella quale si conclude». i'art. 121 lett. h) codice della privacy espunge I:u tn'.0 parto deii iart. I lettera c) d. Igs. n. 109 del 2008, vale a dire che si rireriva ai dati relativi alla "cella" agganciata da una chian--,;_-:ta telefonica. 6.4, Su, remr de c.d. data retention è intervenuta a più riprese la Corte di -Le Europea; tra le varie decisioni va ricordata quella emessa dalla Grande Sezione il 2 marzo 2021, nella causa C-746/18. [OSCURATO:PERSONA]Jt di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio - pregiudiziale della Corte Supreme est:ne, ha affermato due rilevanti principi circa la disciplina dei 172 :72 ricavabile dall'art. 15, paragrafo 1, della direttiva europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, dei dal; personali e alla tutela della vita privata ne se comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direUiva 20091 136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre - la direttiva, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a no-rnaLy'a nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati rela3r o Laffico d a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire inf:Drn-,azioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminai da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia cirlcsc. ;Drocecilmenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di cri Lin2,..:.ta o a prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; - ia direttiva, ietta alla luce della Carta dei diritti fondamentali de l'Unics,ne eiropea„ osta a una normativa nazionale che investa il pu',-Xpi.c.c.. s',1ero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati releiv; ai traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre :7..enaie, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa da.l'autor.ta richiedente. 6.5. A. d.stanza di pochi mesi dalla pronuncia della Corte di giustizia, è SL-: 1D adottato Il (li. n. 132 dei 2021, entrato in vigore il 30 settembre 2321. L'art. taid decreto interviene sull'art. 132 d.igs. 196/2003 con il fine, prea_mipolo, di adeguare la disciplina nazionale ai principi da la _d:-te g.ust.zia nella sentenza 2 marzo 2021, limitando la .?..ccsizione di tabulati telefonici e informatici a deerrninate torme gravi di criminalità e introducendo un controllo giursdizionale, ex ante sulla richiesta del pubblico ministero (o una COCCJEC;;, ; o caso di urgenza). - I. cudretto 2.-ticoio,. in particolare,. — intitolato «Disposizioni in materia di traffico telefonico e telematico per fini di ::scrive il comma 3 all'articolo 132 del decreto lcc iaLoe 33 giugno 2003, n. 196, nel senso che: «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati pe7 i quali ia legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nei rnass iTi3 a tre anni determinata a norma dell'articolo 4 del colce procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo all -2 per one cji n-ìezzo dei telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati ca:Jciuls:ti presso il fornitore con decreto motivato del giudice SJ riu..esta dei pubblico ministero o su istanza del difensore de i epetato. ie1a persona sottoposta a indagini, della persona offesa e de OrDetie cL o. 132 dei 2021, nel suo testo originario, non prevedeva una norrna transitoria, sì da far sorgere un vivace dibattito, in dottrina e in gli.: sbi-ucienza ., sulle regole valide per il passato e sulla compatibilità cc c ponccc affermati dalla Corte di Giustizia (a favore della ap cne TiCi or icipio generale del cd. tempus regit actum si è es eeccca crteL. cassazione con la sentenza Sez. 5, n. 1054 del CC , —D, 2O21 l e P or.ersione (legge n. 178 del 2021) il legislatore, oltroltreabb: aicuni correttivi, ha dettato una specifica norma s:tur:a. La .c. cc cve:s:e è intervenuta: - sost.Luendo alla precedente formula «...ai fini della prosecuzione delle inciaglni:9 q clia Hb chiara, «...ove rilevanti per l'accertamento dei riaLno autorizzatoria del decreto del giudice; - la p ,sione espressa di inutilizzabilità. .sclpiina regola l'acquisizione dei dati del traffico dovendosi ricomprendere, come già detto, nella nozior.c c dcLi tele:onici, tutti i dati cd. "esteriori" della conversazione .z.ra quelli attinenti al suo contenuto, e che cc c ,tone: auto . tempo, durata e luogo della comunicazione, dungoe anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una ch amata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude. I dati rassogna possono essere acquisiti: oarcic a Jri càLaiogo predeterminato di reati che il legislatore itaHano ..a res;..itatc espressione di "forme gravi di criminalità"; - ,21"-,Z2 st:Mcienti indizi di reato; - cve rheanL per l'accertamento dei fatti. 122L11:DriZZaZiW'.e deve essere data dal giudice con decreto motivato (salvi i C3Si ri rgezze i:-i cui il giudice interviene in fase di convalida). Soprattutto, però„ viene innovata la disciplina che regola il passato. La iegge di conversione n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1- bi ai ernc dell'art. i dei decreto legge n. 132 del 2021, stabilisce che i dati relativi Di traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima de ia E.Ac. :i vigore dei d.i. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati - a r:-,putato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esjj5 amente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la oar-,:. Uecriastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre ar cieLerm.hata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati d, minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo de te.crahof :Hando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». [OSCURATO:PERSONA] al principio dei ternpus regit actum, i dati esteriori relativi alle telefohiche (con ciò intendendosi, per quanto sopra detto, i o. arhante e chiamato, data, ora, durata, compreso il luogo) =, setterr.bre 2021, in base a decreto motivato del sterc (.nodalità legittima secondo la legge in precedenza 'vic coLo p:sso, essere utilizzati come elemento di prova a carico de . solo «un.tarnente ad altri elementi di prova» e solo per l'a :ce:-tc.:Tierita dei reati che rientrano nella categoria già delineata "per il futo:so 13'2 dei 2021. i.:or passato, ferme le categorie di reato (che pongono un iegisiatore, piuttosto che delineare una sanzione ,,solo evocata dai termine «utilizzati»), ha delineato una regola lecaie di valutazione della prova mutuata dall'art. 192, comma 3, ',er-ria, di chiamata di correo. Dc. cc inci•ce con equivoco di siffatta intenzione del legislatore si trae da.ia costruzione pcsitiva della formulazione, che non sanziona una n-ia stabilisce, in positivo, in quali limiti la prova possa essere valutata ai fine di pervenire a una affermazione di responsabilità. Sub a scur"..a d queste considerazioni può affermarsi che gli "altri elementi dia i ssse:;do predeterminati nella specie e nella qualità, ac escare h ci,-3Hsias tipo e natura, ricomprendere non soltanto le d..one, ma ogni altro elemento probatorio, anche inaii-eUsoi legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piEi no dea mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una cc. az:ce croCatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bil-ognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, 2013, Rv. 255145,, L'esanic i.-iquadrarneriLo dogmatico della regola dettata dal comma 1-bis de Lar. i de il. n, 132 del 2021, introdotto dalla I. n. 178 del 2021 no è cb ac _0 conto nell'ottica dei giudice di legittimità, atteso che deila pmva è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ie.ii L. 666. comma 1, lett. c), c.p.p.; mentre la violazione di una ugoba d, vaiuti:.-..-zione della prova può essere fatta valere solo a no -mc .delia isLt. e) cietart. 606, c.p.p., (cfr. tra le altre Sez. 6 n. 4119 de R. 273196) cioè come vizio della giustificazione del dico La izzaLiiità„ ineltre„ è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del pmi cc hentu n.en,ee il vizio di motivazione deve essere sempre dei.one dai i-i:Quei-A:e. ;a :,a -...o._iuzione di una previsione di maggior rigore valutativo a re : . f_AL::Lc, , che modifica il quadro dei doveri argomentativi del cccice •ie o. hl ne:c che, al di fuori dei casi di inammissibilità del :Haicr2 e n:ieri-ente abbia impugnato la sentenza di appello censurando a mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità de i-iguardo alla idoneità dei tabulati a provare la deli'imputato, pur senza fare specifico riferimento al ccc = e citato somma 1-bis dell'art. 1 in esame (in :e cocosciuge all'epoca di proposizione del ricorso), la Corte di Cassazione debba annullare con rinvio la sentenza impugnata. Ta e e decisione da assumere in questa sede, in quanto nel caso che ci occuno i'affermazione di responsabilità degli imputati di furto per una pl!._ralit,7i di reati eli forte aggravato consumato in concorso, commessi nel 2013., risi catalogo di legge, si fonda unicamente sui dati relativi ai trai'fico telefonico delle utenze cellulari in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al Licuori„ da cui vengono desunti, in base alle chiamate, l'esistenza di conitatti tra gli imputati nei tempi e nelle immediate vicinanze delle fa:c.ac.L n ccb sono stati consumati i furti in addebito, sicché la ce dcc. ti "sui posto...in detti orari è desurnibile con ce tccm aaqii accertamenti effettuati attraverso le celle agganciate dalle loro rispettivo utenze" (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Ai riguardo non appare decisiva, ai fini della decisione assunta, risolvere la que3Lone deiia natura del vizio denunciato e riscontrato. Rfienu ifatfi, il Collegio di condividere l'orientamento maturato nella di ie-- ,gittinsità, secondo cui l'inutilizzabilità delle prove può essers ijeciott;2 dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione - e r ae.che dal giudice di legittimità al sensi dell'art. 609, Cc T-, Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Rv. Case o. 22808 del 17/07/2020, Rv. 279566). pol_oeidosi considerare inammissibili i motivi originari posti o rorioarnento dei ricorso proposto nell'interesse del Liguori, Li-Iri?i- ni(T2L2 o radioni esposte da quest'ultimo ricorrente nei motiv cccvi che apparendo fondate, autorizzano il Collegio a rilevarle d'offis,o ai-iche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi, per l'appunto, del ;eiiiiprt. 609. cc. 2„ c.p.p. ArI ieerit,ca conclusione, peraltro, si giunge ove anche si volesse cc icccciato, come violazione di una regola valutativa, della lettera e) dell'art. 606, c.p.p., norma pr )ce=,it psta Licijoori a fondamento dei suoi motivi nuovi, che si in e:sten._ su: me‘'‘:1,/: oi- glnari con cui l'imputato ha sollevato il tema de la Joeità probatoria degli elementi a suo carico, ricavati dai tabulati, intron.cendo., in maniera adeguata, il relativo vizio motivazionale. In quesi_o CES,9, peraltro, l'impugnazione proposta dal Liguori giova an:h2 ai Di LUCC:D, a sensi della previsione dell'art. 587, c.p.p., in q.av ai LH dell'operatività dell'istituto dell'estensione ce j .012,, ::2•J all'art. 587, c.p.p., deve considerarsi non r h,e l, coimputato presente nel giudizio di cassazione che iHpucy-ia;_o il punto della decisione annullata dalla S.C. in ac=e,g,:-ì- entc di moLvi non esclusivamente personali proposti da altro (cfr. Class. : Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226). 7. 3i.a base: dee svolle considerazioni la sentenza impugnata de
Sentenza Cassazione n. 36205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris