CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 20093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19689/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati : CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., già ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenzan.303/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il04/08/2016, R.G.N. 1262/2012 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 303 del 2016, la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi denominata [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti dell'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta avverso la cartella esattoriale emessa per l’ omesso pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità, annullandola in parte qua per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato; 2. per la Corte territoriale trovava applicazione la prescrizione quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), stante la natura contributiva della tassa d'ingresso o contributo di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4; 3. per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso e successiva memoria, [OSCURATO:SOCIETA].; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata. CONSIDERATO che: 5. con l'unico motivo, sebbene nella sintesi iniziale se ne indichino due, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies d.l. n. 87 del 1998 conv. in l. n. 176 del 1998; della L. n. 223 del 1991, art. 7, nono comma e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lamenta l'erroneità della ritenuta ascrivibilità nel novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle imprese che collochino in mobilità il proprio personale; il ricorso è infondato; 7. in continuità con le decisioni di questa Corte (v., fra le altre, Cass.nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019; 402 del 2020), va riaffermato che la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l'ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze terminologiche che non possono incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile); 8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i