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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 agosto 2022

Cassazione n. 19357/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo giugno 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche agli effetti civili, per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società Modart s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro il 26 novembre 2012.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta "omessa applicazione disciplina giurisprudenziale su amministratore cd. testa di legno".

Il ricorso riporta alcune massime di questa Corte a sostegno della tesi dell'irresponsabilità dell'amministratore solo formale della società, segnalando poi che tale incarico era stato rivestito da Ponessa solo per pochi mesi, quando "il danno era già stato fatto da altri" (così il ricorso).

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della sentenza impugnata quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, nonostante la società fosse fallita e quindi, Ponessa non avesse risorse.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia "mancanza di dolo specifico assenza riscontri su eventuale profitto difetto elemento oggettivo del reato".

Sostiene il ricorrente che del suo atteggiamento collaborativo aveva dato atto anche il curatore e che non vi sarebbe prova del profitto lucrato dal reato, non essendogli stato trovato alcun bene della società.

2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia mancata applicazione della continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro relativa ad altra bancarotta, di cui la difesa aveva chiesto alla Corte territoriale l'acquisizione quando aveva presentato conclusioni scritte.

Inoltre il ricorso indugia sulla circostanza che l'imputato era stato condannato alla rifusione delle spese di parte civile nonostante quest'ultima non fosse presente all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per tardività.

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo giugno 2022 e la Corte di appello ha riservato il termine per il deposito dei motivi in novanta giorni, sicché tale termine scadeva il 30 agosto 2022; la sentenza è stata depositata tempestivamente il 29 agosto 2022.

Ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza scadeva il 15 ottobre 2022; il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato depositato il 28 ottobre 2022, sicché il Collegio deve constatarne la tardività.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo giugno 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche agli effetti civili, per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società Modart s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro il 26 novembre 2012. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta "omessa applicazione disciplina giurisprudenziale su amministratore cd. testa di legno". Il ricorso riporta alcune massime di questa Corte a sostegno della tesi dell'irresponsabilità dell'amministratore solo formale della società, segnalando poi che tale incarico era stato rivestito da Ponessa solo per pochi mesi, quando "il danno era già stato fatto da altri" (così il ricorso). 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della sentenza impugnata quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, nonostante la società fosse fallita e quindi, Ponessa non avesse risorse. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia "mancanza di dolo specifico assenza riscontri su eventuale profitto difetto elemento oggettivo del reato". Sostiene il ricorrente che del suo atteggiamento collaborativo aveva dato atto anche il curatore e che non vi sarebbe prova del profitto lucrato dal reato, non essendogli stato trovato alcun bene della società. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia mancata applicazione della continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro relativa ad altra bancarotta, di cui la difesa aveva chiesto alla Corte territoriale l'acquisizione quando aveva presentato conclusioni scritte. Inoltre il ricorso indugia sulla circostanza che l'imputato era stato condannato alla rifusione delle spese di parte civile nonostante quest'ultima non fosse presente all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per tardività. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo giugno 2022 e la Corte di appello ha riservato il termine per il deposito dei motivi in novanta giorni, sicché tale termine scadeva il 30 agosto 2022; la sentenza è stata depositata tempestivamente il 29 agosto 2022. Ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza scadeva il 15 ottobre 2022; il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato depositato il 28 ottobre 2022, sicché il Collegio deve constatarne la tardività. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Ca
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