CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 27924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 25/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato improcedibile; letta la memoria inviate a mezzo pec in data 03/04/2023 dal difensore di fiducia del ricorrente, con cui si chiede la declaratoria di improcedibilità del reato per mancanza di querela.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento in composizione monocratica in data 07/01/2022, che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Benevento, accertato il 12/12/2017, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. In data 07/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625, 392 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha motivato non in riferimento alla possibilità di qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, come richiesto con il gravame, ma in riferimento all'appropriazione indebita, posto che la condotta del'imputato era fondata sul convincimento del proprio diritto e della illegittimità della cessazione di fornitura dell'acqua, dovendo egli anche salvaguardare il proprio nucleo familiare, composto, tra gli altri, da un soggetto di novantatre anni, dai danni derivanti dalla privazione di un bene essenziale; il Mottola, inoltre, ha accettato il pagamento rateizzato degli importi dovuti, a dimostrazione dell'insussistenza del fine di profitto richiesto per il furto; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno quanto, in riferimento al punto e) dell'imputazione, al più la vicenda avrebbe potuto inquadrarsi in un'ipotesi di bancarotta semplice, con conseguente maturarsi del termine di prescrizione; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, avendo, invece, la Corte di merito motivato in riferimento al ravvedimento operoso ed ignorando, quindi, l'intervenuto risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Effettivamente, la Corte di merito, pur a fronte di un motivo di gravame con cui era stata dedotta la possibilità di qualificare la condotta dell'imputato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ha eluso ogni motivazione sul punto, incentrandosi sulla diversa fattispecie di appropriazione indebita, non evocata dal gravame. Parimenti fondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte di merito ha dato atto che con i motivi di appello fosse stata chiesta la circostanza attenuante relativa alla condotta riparatoria di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., riferita all'avere il Mottola effettuato un bonifico pari all'importo dell'acqua sottratta in favore della persona offesa. Sul punto la Corte di merito ha citato l'orientamento di legittimità secondo cui la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento, di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen., non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (da ultimo: Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279645). Tuttavia, va considerato che la Corte territoriale avrebbe dovuto, in ogni caso, valutare la condotta indicata ai fini della sussistenza della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno, valutando se il pagamento della somma fosse stato, in tal senso, idoneo e tempestivo. L'omessa motivazione sugli aspetti evidenziati rendono necessario l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che, preliminarmente, accerterà, ai sensi dell' art. 85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, se la persona offesa abbia presentato querela in relazione ai fatti oggetto della sentenza impugnata. Come condivisibilmente osservato di recente da questa Sezione - n. 22658 del 10/05/2023, dep. 24/05/2023 - il sistema normativo all'esito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso di applicazione di misure cautelari personali in corso di esecuzione, nessuna attività di ricerca e di sollecito della persona offesa, da parte di questa Corte di legittimità, nel caso in cui - come nella specie - non sia presente agli atti processuali la querela.Come osservato dalla pronuncia appena menzionata, "L'attuale testo dell'art. 85 cit. rappresenta una consapevole modifica dell'originario testo della disciplina, quale pubblicata sul Supplemento ordinario n. 38/L della Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022, nel quale era previsto, al comma 2, che, quando, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fosse stata esercitata l'azione penale, il giudice avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine per proporla avrebbe preso a decorrere dal giorno in cui la persona fosse stata informata. Era aggiunto che il giudice avrebbe dovuto effettuare ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria e che, prima dell'esercizio dell'azione penale, avrebbe dovuto provvedere il pubblico ministero. Le disposizioni che significativamente sono state abbandonate con la legge di conversione, pur finalizzate a sollecitare una decisione della persona offesa in ordine all'esercizio del diritto di querela, appaiono rivelatrici dell'intendimento del legislatore, che era quello di agevolare l'ingresso nel processo dell'eventuale atto di manifestazione della volontà punitiva, quale Si sarebbe realizzato ad iniziativa principalmente - anche se non necessariamente - dell'organo interessato a documentare la procedibilità dell'azione penale della quale è titolare: ossia il pubblico ministero ( impregiudicati, s'intende, i casi nei quali siffatta iniziativa è stata ritenuta superflua da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, in particolare, par. 3.2. del Considerato in diritto). La soppressione di siffatta articolata disciplina - il cui significato appare univoco nel senso che si espliciterà - mostra che il legislatore ha inteso escludere qualunque percorso procedimentale speciale, finalizzato sia a sollecitare la decisione della persona offesa rispetto al mutato quadro normativo sia a garantire, in caso di positivo esercizio del diritto di querela, l'introduzione del relativo atto di manifestazione della volontà punitiva. Se quanto precede è esatto, ritiene il Collegio che il silenzio legislativo escluda uno stringente dovere di svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, accertamenti che peraltro possono solo indicativamente essere delineati, in assenza di un puntuale percorso normativo. Invero, come ricorda la citata Sez. U, n. 40150 del 2018, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568). Dalla precedente interpretazione consegue che appare ragionevolmente sostenibile la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che, come detto, valgano a documentare la persistente procedibilità dell'azione penale esercitata." P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appel