CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in ordine all'affermazione della responsabilità per il concorso nel reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è non solo generico ed aspecifico nella sua formulazione, ma anche non consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello in assenza di confronto con la motivazione, che si caratterizza per essere logica ed argomentata proprio sui punti devoluti ed oggi richiamati in ricorso in modo reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e risulta conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno di chi si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata (si vedano sul punto le sentenze e le ordinanze correttamente indicate dalla Corte territoriale nelle pagine più sopra indicate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sizese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 I