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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 30778/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Presidente; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] e degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto in data 18/12/2024 con cui il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del "materiale stoccato presso l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. destinato alla filiera end of waste".

2. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la violazione dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22/9/2020 nonché dell'art. 137 d.lgs. 152/06.

Il ricorso riporta ampi stralci delle comunicazioni notizie di reato e dei verbali di sopralluogo per dimostrare che nello stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società la cui attività prevalente è il recupero della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da 75 comuni campani, era palesemente violata la disciplina dei processi di recupero di tali materiali, con la conseguenza che i cumuli di carta e cartone presenti sui piazzali dell'azienda dovevano essere considerati rifiuti, così restando integrato il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06.

In particolare, viene sottolineato che: "non erano previste specifiche misure di confinamento atte a impedire la miscelazione, anche accidentale, delle sostanze con i rifiuti"; nelle aree di stoccaggio dei materiali destinati ai processi di end of waste vi erano cumuli di carta e plastica privi di qualunque protezione contro gli agenti atmosferici lasciati esposti; i lotti di prodotti derivati dai processi di recupero presentavano un quantitativo di "materiale indesiderato sensibilmente superiore" a quello tollerato dalla normativa vigente, e un marcato degrado, derivato dall'esposizione alle intemperie, a ratti e volativi; l'accettazione dei rifiuti destinati ai processi di recupero non era affidata a personale con appropriato livello di formazione.

Si aggiunge che "nelle more del riesame l'indagato avanzava più volte istanza di smaltimento rifiuti di quella che, prima del sequestro, era, dallo stesso, considerata carta e cartone lavorata e commercializzabile, senza mai richiedere un accertamento tecnico che provasse quanto dallo stesso asserito, nelle consulenze di parte e depositate in udienza di riesame, ovvero il rispetto delle quantità di componente non cartacea -...- e di materiale indesiderato -...-".

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto censure identiche a quelle innanzi illustrate. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del sequestro spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 5, n. 27719 del 8/5/2024, Bionda; Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858 - 01; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055).

2. Risulta inammissibile anche in ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto in carenza di interesse e per motivi differenti da quelli consentiti.

Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento di sequestro ritenendo che difettasse il fumus del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06 provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del Tribunale ma non contiene alcun riferimento al requisito del periculum in mora.

Va, anche, osservato che la rilevanza di tale lacuna è amplificata dalla stessa allegazione del ricorrente che ha rappresentato in ricorso che "nelle more del riesame" l'indagato aveva avanzato più volte istanza di smaltimento dei rifiuti, così dando atto che lo stato dei luoghi attuale non è più corrispondente a quello descritto nelle informative richiamate.

Tale carenza costituisca_una prima causa di inammissibilità del ricorso.

Questa Corte ha, infatti, statuito che "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante". (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 - 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, Cirillo).

3. Ma ulteriori considerazioni militano contro l'ammissibilità dell'impugnazione.

Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018).

Il ricorso oppone al percorso motivazionale del Tribunale dati tratti dalle informative di reato o dalle CNR, peraltro non allegate al ricorso, con palese violazione del principio di autosufficienza, per confutare la conclusione del Tribunale che aveva ritenuto che non erano rimaste provate le violazioni della disciplina regolante il processo di recupero di carta e cartone, non essendo stata effettuata "un'indagine tecnico scientifica" sui prodotti derivati da tali lavorazioni o tecnico contabile per verificare, rispetto al quantitativo di rifiuti differenziati, la porzione dei medesimi ceduta alle discariche e quella acquistata dalla cartiere.

E', quindi, proposto un ragionamento probatorio alternativo a quello del Tribunale, ritenuto di maggior persuasività, che attinge la coerenza della motivazione dell'ordinanza e la sua rispondenza agli elementi indiziari acquisiti.

Non viene, quindi, in rilievo il fatto così come ricostruito dal Tribunale e la sua riconducibilità all'ipotesi criminosa, che giustificherebbe l'invocazione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1,. lett. b) cod. proc. pen., ma il percorso motivazionale che conduce alla condotta ritenuta dal Tribunale, di cui si denuncia l'illogicità e la non aderenza ai dati probatori, ossia tipici vizi motivazionali.

Né il deficit motivazionale che il corpo del ricorso deduce risulta tale da integrare la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

Un., n. 5876 del 28/1/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

Le censure del Tribunale, infatti, non individuano salti logici nella motivazione o punti decisivi ignorati dal Tribunale ma evocano dati probatori risultanti dagli atti d'indagine che si assumono negletti per dimostrare che le lacune probatorie individuate dal Tribunale potevano essere colmate con ragionamenti induttivi fondati su specifiche fonti di prova in grado di superare gli argomenti difensivi.

Si tratta di argomenti che attaccano la tenuta logica dell'appartato argonnentativo dell'ordinanza impugnata e che, conseguentemente, si muovono nell'orbita non della violazione di legge ma della manifesta illogicità o della erroneità della à 4 motivazione, profili, come si è detto, non deducibili con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

4. I ricorsi devono, in co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Presidente; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] e degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto in data 18/12/2024 con cui il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del "materiale stoccato presso l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. destinato alla filiera end of waste". 2. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la violazione dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22/9/2020 nonché dell'art. 137 d.lgs. 152/06. Il ricorso riporta ampi stralci delle comunicazioni notizie di reato e dei verbali di sopralluogo per dimostrare che nello stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società la cui attività prevalente è il recupero della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da 75 comuni campani, era palesemente violata la disciplina dei processi di recupero di tali materiali, con la conseguenza che i cumuli di carta e cartone presenti sui piazzali dell'azienda dovevano essere considerati rifiuti, così restando integrato il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06. In particolare, viene sottolineato che: "non erano previste specifiche misure di confinamento atte a impedire la miscelazione, anche accidentale, delle sostanze con i rifiuti"; nelle aree di stoccaggio dei materiali destinati ai processi di end of waste vi erano cumuli di carta e plastica privi di qualunque protezione contro gli agenti atmosferici lasciati esposti; i lotti di prodotti derivati dai processi di recupero presentavano un quantitativo di "materiale indesiderato sensibilmente superiore" a quello tollerato dalla normativa vigente, e un marcato degrado, derivato dall'esposizione alle intemperie, a ratti e volativi; l'accettazione dei rifiuti destinati ai processi di recupero non era affidata a personale con appropriato livello di formazione. Si aggiunge che "nelle more del riesame l'indagato avanzava più volte istanza di smaltimento rifiuti di quella che, prima del sequestro, era, dallo stesso, considerata carta e cartone lavorata e commercializzabile, senza mai richiedere un accertamento tecnico che provasse quanto dallo stesso asserito, nelle consulenze di parte e depositate in udienza di riesame, ovvero il rispetto delle quantità di componente non cartacea -...- e di materiale indesiderato -...-". 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto censure identiche a quelle innanzi illustrate. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del sequestro spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 5, n. 27719 del 8/5/2024, Bionda; Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858 - 01; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055). 2. Risulta inammissibile anche in ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto in carenza di interesse e per motivi differenti da quelli consentiti. Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento di sequestro ritenendo che difettasse il fumus del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06 provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del Tribunale ma non contiene alcun riferimento al requisito del periculum in mora. Va, anche, osservato che la rilevanza di tale lacuna è amplificata dalla stessa allegazione del ricorrente che ha rappresentato in ricorso che "nelle more del riesame" l'indagato aveva avanzato più volte istanza di smaltimento dei rifiuti, così dando atto che lo stato dei luoghi attuale non è più corrispondente a quello descritto nelle informative richiamate. Tale carenza costituisca_una prima causa di inammissibilità del ricorso. Questa Corte ha, infatti, statuito che "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante". (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 - 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, Cirillo). 3. Ma ulteriori considerazioni militano contro l'ammissibilità dell'impugnazione. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018). Il ricorso oppone al percorso motivazionale del Tribunale dati tratti dalle informative di reato o dalle CNR, peraltro non allegate al ricorso, con palese violazione del principio di autosufficienza, per confutare la conclusione del Tribunale che aveva ritenuto che non erano rimaste provate le violazioni della disciplina regolante il processo di recupero di carta e cartone, non essendo stata effettuata "un'indagine tecnico scientifica" sui prodotti derivati da tali lavorazioni o tecnico contabile per verificare, rispetto al quantitativo di rifiuti differenziati, la porzione dei medesimi ceduta alle discariche e quella acquistata dalla cartiere. E', quindi, proposto un ragionamento probatorio alternativo a quello del Tribunale, ritenuto di maggior persuasività, che attinge la coerenza della motivazione dell'ordinanza e la sua rispondenza agli elementi indiziari acquisiti. Non viene, quindi, in rilievo il fatto così come ricostruito dal Tribunale e la sua riconducibilità all'ipotesi criminosa, che giustificherebbe l'invocazione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1,. lett. b) cod. proc. pen., ma il percorso motivazionale che conduce alla condotta ritenuta dal Tribunale, di cui si denuncia l'illogicità e la non aderenza ai dati probatori, ossia tipici vizi motivazionali. Né il deficit motivazionale che il corpo del ricorso deduce risulta tale da integrare la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Le censure del Tribunale, infatti, non individuano salti logici nella motivazione o punti decisivi ignorati dal Tribunale ma evocano dati probatori risultanti dagli atti d'indagine che si assumono negletti per dimostrare che le lacune probatorie individuate dal Tribunale potevano essere colmate con ragionamenti induttivi fondati su specifiche fonti di prova in grado di superare gli argomenti difensivi. Si tratta di argomenti che attaccano la tenuta logica dell'appartato argonnentativo dell'ordinanza impugnata e che, conseguentemente, si muovono nell'orbita non della violazione di legge ma della manifesta illogicità o della erroneità della à 4 motivazione, profili, come si è detto, non deducibili con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 4. I ricorsi devono, in co
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