CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30456/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento del 26marzo 2026 ha ratificato il provvedimento con il quale il Magistrato disorveglianza aveva disposto la sospensione della misura dell’affidamento inprova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto la revoca dellapredetta misura a partire dl 19 febbraio 2026 con prosecuzione dell’espiazionedella pena in regime ordinario.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato per vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta in particolare il travisamento della prova per invenzionepoiché nel provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha affievolito la misuradella custodia in carcere sostituendola con gli arresti domiciliari non vi è alcuncenno alla conferma della gravità indiziaria che è la ragione per la quale lamisura alternativa è stata revocata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ragionamento seguito dal ricorrente è palesemente errato.E’ evidente, infatti che il presupposto per il mantenimento della misuracautelare, seppure nella forma affievolita degli arresti domiciliari, è la gravitàdegli indizi a carico dell’indagato in quanto - in caso contrario - la misura sarebbestata revocata tout court.della misura, nessun travisamento inficia il provvedimento impugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]